ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02820

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 228 del 14/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: PIAZZONI ILEANA CATHIA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 14/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 14/05/2014
AIELLO FERDINANDO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 14/05/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 14/05/2014
Stato iter:
15/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 15/05/2014
Resoconto NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 15/05/2014
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 15/05/2014
Resoconto NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 15/05/2014

SVOLTO IL 15/05/2014

CONCLUSO IL 15/05/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02820
presentato da
PIAZZONI Ileana Cathia
testo di
Mercoledì 14 maggio 2014, seduta n. 228

   PIAZZONI, NICCHI e AIELLO. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   è questione ben nota quella dell'estensione degli indennizzi per le persone affette da sindrome da talidomide a soggetti attualmente non compresi nei criteri previsti dall'articolo 31 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
   la Commissione Affari sociali della Camera dei deputati ha approvato in data 30 ottobre 2013 il testo unificato della proposta di legge AC/263 e abbinate, volta a modificare la norma citata. Tale modifica legislativa ha lo scopo di estendere l'arco temporale per l'erogazione degli indennizzi ai soggetti colpiti da sindrome da talidomide, sindrome causata tra gli anni cinquanta e sessanta dalla somministrazione a donne in stato di gravidanza di uno psicofarmaco sedativo, poi rivelatosi estremamente dannoso per i nascituri e successivamente ritirato dal mercato. La modifica in questione si è resa necessaria dalla comprovata esistenza di diversi soggetti che, sebbene non siano nati negli anni previsti come arco temporale per l'indennizzo, hanno riscontrato gravi malformazioni, causate, secondo diverse commissioni mediche interpellate, dalla talidomide. Per tutti questi soggetti lo Stato non riconosce, ad oggi, nessun indennizzo, determinandosi dunque una irragionevole disparità di trattamento;
   la nota n. 852-P-11/02/2014 il Ministero della salute ha individuato circa 130 nuovi soggetti da indennizzare a seguito della modifica legislativa in questione, calcolando quindi un onere annuale per le casse dello Stato, crescente negli anni, di euro 6.206.267,53. L'allargamento della platea dei beneficiari così ipotizzato inciderebbe in maniera sensibile sulle coperture finanziarie alla modifica legislativa precedentemente individuate;
   nella stessa nota inoltre viene affermata l'impraticabilità dell'applicazione della modifica citata in quanto i giudizi delle commissioni medico-ospedaliere competenti circa il nesso causale tra l'assunzione del farmaco e le lesioni riportate, indicati dalle linee guida ministeriali, risultano formulati sulla base della presunzione dell'assunzione del farmaco da parte della madre del danneggiato negli anni di commercializzazione dello stesso;
   ad opinione degli interroganti le osservazioni contenute nella nota del Ministero della salute di cui sopra non sono fondate in quanto la quantificazione dei nuovi soggetti aventi diritto all'indennizzo appare basata su di un mero calcolo proporzionale – in assenza di puntuale indicazione dei criteri utilizzati per giungere a tale cifra – e l'asserita impraticabilità della modifica legislativa citata non terrebbe conto della disposizione contenuta in quest'ultima che autorizza il Ministero della Salute a modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163;
   quali criteri siano stati utilizzati o si intendano utilizzare per l'individuazione dei nuovi soggetti che, alla luce di quanto esposto in premessa, avrebbero diritto all'indennizzo previsto per le persone affette da talidomide. (5-02820)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 15 maggio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-02820

  Come è noto a questa Commissione, la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 2, comma 363, ha riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia, la corresponsione dell'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229.
  Al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione della norma, è intervenuta una disposizione interpretativa del citato articolo 2, comma 363, che individua i beneficiari del previsto indennizzo.
  L'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha, infatti, previsto al comma 1-bis che il citato indennizzo si intende riconosciuto ai soggetti, affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia, nati negli anni dal 1959 al 1965.
  Inoltre, con il decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163, è stato adottato il regolamento attuativo per la corresponsione del suddetto indennizzo, mentre, con la circolare n. 31/2009 del 5 novembre 2009, sono state emanate specifiche linee guida applicative.
  Risulta agli Uffici tecnici che le date di prima commercializzazione del farmaco talidomide e di revoca dello stesso medicinale in Italia sono, rispettivamente, 1959 e 1962, pertanto, l'attuale arco temporale, già previsto dalla norma vigente (1959-1965) sembrerebbe sufficiente nel ricomprendere il periodo di ipotetica permanenza nel territorio italiano di detta specialità, nella considerazione dei relativi termini di validità in rapporto alla data ultima possibile di produzione (1962).
  Va questo punto anche riferito, che il costo annuale del singolo indennizzo è collegato alla gravità dell'infermità, per cui varia, per l'anno 2014, da un massimo di euro 51.987,02 ad un minimo di euro 30.333,66 (tabelle ministeriali stilate sulla base dei criteri di cui alla legge n. 229/2005, applicati dal decreto ministeriale 6 ottobre 2006).
  L'apertura di ogni nuovo ruolo ai fini del calcolo degli arretrati è effettuata a partire dal 1o gennaio 2008 e, pertanto, il costo ad oggi ammonta per i soli arretrati da un massimo di euro 300.000,00 circa per una prima categoria, ad un minimo di euro 180.000,00 circa per un'ottava.
  Oltre a questo importo da liquidare come arretrati calcolati fino al 31 dicembre 2013, occorre prevedere la spesa delle annualità successive per circa trent'anni, tenendo conto che il soggetto indennizzato ha circa 50 anni.
  Quindi, in media il costo totale per ciascun indennizzo è pari a circa 1.700.000.
  Occorre evidenziare che l'indennizzo viene rivalutato anno per anno in base al tasso di inflazione programmata, e pertanto l'importo complessivo indicato è più basso rispetto a quello effettivo.
  La previsione del numero dei nuovi indennizzi e del conseguente onere economico derivanti dalla modifica della normativa, è stata effettuata tenendo conto del parere reso dall'Istituto superiore di sanità in data 1o luglio 2010, sulla base di una verifica della letteratura scientifica disponibile.
  Da ultimo, in merito al mancato invio della relazione tecnica, si sottolinea che questo Ministero, per ben due volte, ha provveduto a trasmettere gli elementi informativi necessari al Ministero dell'economia e finanze.
  Concludo anticipando la mia volontà ad avviare uno specifico approfondimento a livello tecnico per verificare la stima dei dati riferiti ai potenziali soggetti che potrebbero costituire la platea dei nuovi indennizzati, al fine di chiarire definitivamente i dubbi e le criticità emerse in sede di esame della V Commissione Bilancio.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2008 0207

EUROVOC :

indennizzo

prodotto farmaceutico

malattia