ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02791

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 227 del 13/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: DA VILLA MARCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRUGNEROTTO MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 13/05/2014
ROSTELLATO GESSICA MOVIMENTO 5 STELLE 13/05/2014
SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 13/05/2014
D'INCA' FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 13/05/2014
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 13/05/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 13/05/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/05/2014

SOLLECITO IL 04/01/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02791
presentato da
DA VILLA Marco
testo di
Martedì 13 maggio 2014, seduta n. 227

   DA VILLA, BRUGNEROTTO, ROSTELLATO, SPESSOTTO, D'INCÀ e COZZOLINO. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 «Codice dei beni culturali e del Paesaggio» stabilisce che «al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (...)»;
   l'articolo 146, comma 6, dispone poi che «La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico – scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia»;
   lo stesso articolo 146 chiarisce i compiti attribuiti a tali organi per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. In particolare, al comma 3, si afferma che «La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato» e al comma 7: «...l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento...»;
   i successivi commi 8 e 9 illustrano i passaggi procedurali tra amministrazione competente (la regione o l'ente locale delegato) e la Soprintendenza stabilendo che quest'ultima «rende il parere limitatamente alla compatibilità paesaggistica... entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti» e poi, entro 20 giorni, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione o il preavviso di rigetto dell'istanza. Se tuttavia la Soprintendenza non si esprime entro i 45 giorni allora l'amministrazione potrà indire una conferenza di servizi e «spingerla» a parteciparvi o a rendere comunque un parere scritto entro 15 giorni. In ogni caso, decorso il periodo di 60 giorni (45+15), l'amministrazione potrà rilasciare o meno l'autorizzazione sulla base della sua sola istruttoria;
   nella delibera della Giunta regionale Veneto n. 835 del 15 marzo 2010 sono dettati gli «Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche articolo 146 comma 6 del decreto legislativo 42 del 2004». Per l'attuazione della delega occorre, in particolare, che – «la responsabilità del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sia posta in capo ad un soggetto diverso dal responsabile del procedimento urbanistico – edilizio, anche se appartenente alla medesima struttura organizzativa; – il/i soggetto/i che svolge/ono l'istruttoria sia/siano in possesso di appropriati requisiti di competenza ed esperienza»;
   con lettera del 6 luglio 2010, a firma del sindaco Giorgio Orsoni, il comune di Venezia ha comunicato alla regione una terna di nomi a cui è stato deciso di affidare i compiti relativi ad istruttoria e rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Tale designazione è stata ritenuta idonea al conferimento della delega in materia;
   i nomi espressi dal sindaco per la nuova struttura, competente per le istruttorie paesaggistiche e, soprattutto, per la stesura della relazione di accompagnamento dei documenti alla Soprintendenza, corrispondono a tre funzionari comunali che non sembrano corrispondere al profilo delineato dal codice Urbani all'articolo l46 comma 6 («adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche»), e dalla regione («appropriati requisiti di competenza ed esperienza»). Trattasi infatti di due geometri e di un perito industriale che si sono occupati, fino alla nomina, di edilizia privata e che risultano subordinati, gerarchicamente, al dirigente della direzione sviluppo del territorio e urbanistica rispetto al quale dovrebbero invece essere indipendenti;
   la città di Venezia è riconosciuta come patrimonio dell'UNESCO. Va ricordato, a tal proposito, che alcuni anni fa il National Geographic ha affidato ad una commissione di studiosi l'analisi di tutti i siti protetti e tale ricerca ha fornito un risultato piuttosto grave: il capoluogo lagunare è una delle realtà peggio gestite;
   l'università italiana offre alcuni corsi di laurea (architettura, storia, conservazione beni culturali, scienze ambientali) che potrebbero rivelarsi ben più utili, per lo studio e il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, rispetto a un diploma di scuola media superiore;
   nell'ipotesi di carenza di personale o di eccessivo carico di lavoro presso la Soprintendenza di Venezia, sarà compito dei tre funzionari di cui sopra formulare le autorizzazioni paesaggistiche o comunque prepararne l'istruttoria che, in ogni caso, costituisce un elemento importante del procedimento e che se condotta male potrebbe inficiarne l'esito finale;
   la questione è stata posta anche in sede comunale (a mezzo d'interpellanza del consigliere GAVAGNIN n. 24 del 28 febbraio 2014) ma la risposta fornita dall'amministrazione ha confermato l'incompetenza dei soggetti indicati nonché la «confusione» dei ruoli tra tutela paesaggistica e funzioni urbanistico – edilizie: l'assessore ha infatti sostanzialmente ammesso che la valutazione paesaggistica viene attuata col parere reso in sede di commissione edilizia integrata, eludendo così la legge regionale. Inoltre tale organo è meramente consultivo articoli 29 e seguenti del regolamento edilizio), facoltativo e i relativi componenti non sembrano avere le necessarie competenze tecniche;
   inoltre, risulta lampante la subordinazione gerarchica dei funzionari e degli uffici incaricati: infatti la responsabilità dei procedimenti paesaggistici è attribuita agli uffici «atti autorizzativi terraferma», «atti autorizzativi centro storico 1» e «atti autorizzativi centro storico 2» incardinati rispettivamente nel «settore sportello per l'edilizia – terraferma» e nel «settore sportello per l'edilizia – centro storico ed isole», tutti interni alla «direzione sviluppo del territorio ed edilizia», come risulta dal relativo organigramma e dalla declaratoria delle funzioni pubblicati nel sito internet dell'amministrazione comunale. Infine, nel concreto, gli atti di autorizzazione paesaggistica risultano emessi dal dirigente del settore sportello per l'edilizia (terraferma, ovvero centro storico ed isole) –:
   se il Ministro sia al corrente dei fatti esposti in premessa e quali iniziative, nel rispetto delle competenze degli enti locali interessati, il Governo intenda adottare al fine di garantire realmente la tutela dei beni culturali e del paesaggio in una città preziosissima ed unica come Venezia.
(5-02791)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2004 0042

GEO-POLITICO:

VENEZIA - Prov,VENETO

EUROVOC :

politica culturale

protezione del patrimonio

bene culturale

urbanistica

ente locale