ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02785

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 227 del 13/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 13/05/2014
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 13/05/2014
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 13/05/2014
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 13/05/2014
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 13/05/2014
BARBANTI SEBASTIANO MOVIMENTO 5 STELLE 13/05/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/05/2014
Stato iter:
14/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/05/2014
Resoconto CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 14/05/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 14/05/2014
Resoconto CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/05/2014

SVOLTO IL 14/05/2014

CONCLUSO IL 14/05/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02785
presentato da
CANCELLERI Azzurra Pia Maria
testo di
Martedì 13 maggio 2014, seduta n. 227

   CANCELLERI, VILLAROSA, RUOCCO, PESCO, ALBERTI, PISANO e BARBANTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro (così detto «spesometro»);
   la funzione di tale previsione – come espressamente indicato nella relazione al decreto istitutivo – è quella di «rafforzare gli strumenti a disposizione dell'amministrazione finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti soprattutto in materia di IVA (frodi “carosello” e false fatturazioni) ma anche in ambito di imposizione sul reddito»; la relazione specifica, inoltre che: «la disponibilità dei dati agevolerà, infatti, una più puntuale ricostruzione della congruità dei volumi d'affari e dei costi dichiarati dai contribuenti»;
   con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2010, come modificato dal provvedimento del 14 aprile 2011, sono stati individuati i soggetti obbligati alla comunicazione, tra i quali rientrano anche gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   nella più ampia categoria degli enti non commerciali sono annoverate anche le associazioni senza finalità di lucro di cui all'articolo 148 del testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917; a queste ultime è concesso, previa opzione, di beneficiare del regime di favore previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, con facoltà di determinare in maniera forfettaria il reddito imponibile e l'iva relative alle attività commerciali eventualmente svolte;
   nello specifico, l'adesione al summenzionato regime consente alle associazioni beneficiarie di calcolare l'iva a debito verso l'erario applicando all'imposta dovuta sulle operazioni attive l'abbattimento forfettario del 50 per cento (percentuale che scende al 10 per cento per le prestazioni di sponsorizzazione e al 33,33 per cento per le cessioni di diritti radio-televisivi); l'iva pagata sulle fatture di acquisto è indetraibile;
   anche il calcolo del reddito imponibile è determinato in modo forfettario, applicando al volume di affari commerciali il coefficiente fisso del 3 per cento, equivalente ad un abbattimento forfettario del 97 per cento, senza deduzione analitica dei costi;
   le fatture di acquisto, pertanto, non rilevano in alcun modo nella determinazione delle imposte dovute, non sono soggette ad alcuna forma di registrazione contabile ma solo alla numerazione progressiva per anno solare e all'obbligo di conservazione;
   inoltre le associazioni senza scopo di lucro che hanno optato per il regime forfettario di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, sono dispensate dagli obblighi di dichiarazione e comunicazione annuale iva e dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili; esse si limitano ad annotare con un'unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei soli corrispettivi e proventi commerciali conseguiti nel mese precedente, utilizzando, all'uopo, il prospetto semplificato di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1997, con le necessarie integrazioni;
   con nota AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0009366 del 23 gennaio 2014 l'Agenzia delle entrate si è, testualmente, espressa nel senso che: «i soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime di favore previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, anche se non sono tenuti alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute, devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all'attività commerciale eventualmente svolta»;
   tale pretesa appare estranea alle precipue finalità dello spesometro, quali riportate in premessa, in quanto gli acquisti di beni e servizi delle associazioni in regime forfettario, ancorché riferiti all'attività commerciale, sono totalmente indeducibili ed indetraibili ai fini delle imposte dirette ed indirette; la relativa documentazione, pertanto, non può essere utilizzata per ridurre artificiosamente l'imponibile né per altre finalità di frode o evasione e i dati relativi agli acquisti non sono nemmeno utili per verificare la congruità delle dichiarazioni trasmesse dai contribuenti, in quanto non sorge l'obbligo di inserire tali dati nelle dichiarazioni e dunque nessun riscontro è possibile in merito;
   inoltre, il contenuto della menzionata nota appare in netto contrasto con la volontà del legislatore – desumibile dall'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – di «limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto» ossia «di circoscrivere gli adempimenti ad una ristretta platea dei titolari di partita IVA, escludendo in specie milioni di soggetti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi all'adempimento dell'obbligo in questione appaiono non proporzionati alla pur importante finalità della disposizione», come esposto nella relazione illustrativa;
   invero, per fornire i dati richiesti dall'amministrazione finanziaria, le associazioni in regime forfettario debbono dotarsi di un impianto contabile che preveda anche la registrazione delle fatture di acquisto, quantunque la legge 16 dicembre 1991, n. 398 le esenti espressamente da tale incombenza: conseguentemente, esse debbono subire un aumento dei costi amministrativi e uno stravolgimento del regime di favore accordato dal legislatore; l'aggravio è palese e con esso anche la manifesta inutilità della pretesa;
   appare, infine, ad avviso degli interroganti censurabile nel metodo e nella forma, la modalità con cui l'Agenzia delle entrate ha reso nota la propria interpretazione alla platea dei soggetti interessati su una questione caratterizzata da complessità e incertezza giuridica: una risposta a una FAQ (frequently asked question) diramata il 23 gennaio 2014 ad appena 9 giorni dalla scadenza definitiva per la trasmissione telematica della comunicazione –:
   se non ritenga necessario chiarire che gli enti associativi aderenti al regime forfettario di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, adempiono agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, trasmettendo esclusivamente i dati relativi alle operazioni attive di carattere commerciale, dal momento che solo queste rilevano ai fini della determinazione dell'imponibile e dell'IVA ed esonerandoli, pertanto, dalla trasmissione dei dati relativi agli acquisti di beni e servizi, in sintonia con il regime generale di esenzione da incombenze contabili e dichiarative accordato dal legislatore e con l'intento di limitare al massimo l'aggravio derivante dall'adempimento, ciò anche in considerazione dell'interpretazione che l'Agenzia delle entrate ha fornito con circolare n. 24/E del 2011 per il caso similare dei soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 116, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (così detti «contribuenti minimi»), i quali sono considerati «esonerati dall'obbligo di comunicazione in quanto l'adesione a detto regime comporta, sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti IVA, l'esonero da qualunque obbligo, fatta salva la certificazione dei corrispettivi, anche tenuto conto che l'esclusione in parola risponde all'intento di limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi all'adempimento dell'obbligo in questione appaiono non proporzionati alla finalità della disposizione». (5-02785)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 14 maggio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02785

  Con il question time in esame, gli onorevoli interroganti sollecitano chiarimenti interpretativi in ordine all'applicazione agli obblighi di comunicazione in via telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche alle associazioni sportive dilettantistiche che beneficiano del regime fiscale di favore di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
  Al riguardo l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.
  L'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2013, n. 78, dispone che con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia sono individuate le modalità e i termini per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA.
  L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.
  Conseguentemente, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 2 agosto 2013 è stato stabilito che sono obbligati alla comunicazione i soggetti passivi ai fini dell'IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta.
  In particolare, sono oggetto della comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA, tra l'altro, i corrispettivi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione di fattura.
  Pertanto, in base alla normativa sopra riportata, le associazioni che hanno optato per la legge n. 398 del 1991 sono obbligate alla comunicazione in argomento dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate in quanto:
   1) sono soggetti passivi IVA;
   2) sono obbligati all'invio dei corrispettivi di tutte le operazioni attive e passive, come disposto dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2013, n. 78 e dal relativo Provvedimento del Direttore.

  L'Agenzia sottolinea che l'obbligo di trasmissione dei corrispettivi relativi alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi sussiste anche per i soggetti non tenuti alla registrazione analitica degli acquisti, in quanto l'obbligo in argomento è correlato alla cessione di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute e non a quello della registrazione, che è un adempimento successivo e diverso da quello di emissione delle relative fatture.
  Giova altresì evidenziare che i dati relativi alle fatture passive ricevute dai soggetti in regime forfetario ai sensi della legge n. 398 del 1991, risultano di estremo rilievo ai fini delle attività di controllo in quanto permette di incrociare i dati con quelli comunicati dai fornitori.
  Infatti, l'Agenzia rileva che tra i soggetti che possono optare per la legge n. 398 del 1991 sono comprese anche le società sportive dilettantistiche, che sono società di capitali e, quindi, pur potendo fruire delle agevolazioni previste per gli enti associativi, mantengono comunque la natura di soggetti commerciali e sono tenute alla presentazione della dichiarazione modello Unico-Società di Capitali.
  Infine, per quanto attiene i costi inerenti a detto obbligo che le associazioni devono sopportare si evidenzia che l'Agenzia ha provveduto a mettere a disposizione gratuitamente uno specifico software.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2010 0078, L 1991 0398

EUROVOC :

IVA

reddito imponibile

base imponibile

aumento dei prezzi

imposta diretta

societa' senza fini di lucro