ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02776

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 226 del 12/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
SEGONI SAMUELE MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
CURRO' TOMMASO MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
NUTI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 12/05/2014
Stato iter:
10/07/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/07/2014
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 10/07/2014
Resoconto MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/05/2014

SOLLECITO IL 05/06/2014

SOLLECITO IL 04/07/2014

DISCUSSIONE IL 10/07/2014

SVOLTO IL 10/07/2014

CONCLUSO IL 10/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02776
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Lunedì 12 maggio 2014, seduta n. 226

   MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, SEGONI, TERZONI, ZOLEZZI, CANCELLERI, CURRÒ, DI BENEDETTO, D'UVA, DI VITA, GRILLO, LOREFICE, LUPO, MARZANA, NUTI, RIZZO e VILLAROSA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso e considerato che:
   secondo notizie di stampa comparse nell'edizione palermitana di Repubblica, il 21 aprile 2014, presso lo scalo di porto di Porto Empedocle, si sono svolte, dopo 4 giorni di ormeggio nel porto di un'imbarcazione carica di pet-coke le operazioni di scarico e trasbordo dello stesso materiale;
   secondo quanto riferito dal comandante della capitaneria di porto, la nave è rimasta ormeggiata nello scalo per quattro giorni, invece che per i due inizialmente previsti, poiché a capacità di incamerare il materiale dello stabilimento di Italcementi di Isola delle Femmine era inferiore rispetto a quanto previsto;
   il pet-coke, essendo un carbone artificiale prodotto utilizzando residui petroliferi pesanti e oleosi, contiene un insieme di sostanze particolarmente pericolose come idrocarburi policiclici aromatici (IPA), in particolare il benzopirene, metalli pesanti come nichel, cromo e vanadio, nonché zolfo e cloro;
   a causa della presenza delle sostanze pericolose richiamate sopra, e alla luce del fatto che il pet-coke risponde pienamente ad alcune delle caratteristiche elencate nell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2003 – in presenza delle quali un materiale deve essere classificato come «pericoloso» – il trasporto di questo materiale va equiparato a quello di una sostanza pericolosa, e dunque deve essere eseguito secondo le disposizioni del decreto del Ministero della sanità 28 aprile 1997;
   per i gravi rischi indotti, è particolarmente necessario che le operazioni di trasbordo dalla nave ai camion e il successivo trasporto del pet-coke siano effettuati in modo tale da evitare la produzione e la dispersione nell'aria, nonché il deposito al suolo, di polveri della stessa sostanza;
   la documentazione fotografica pubblicata mostra, secondo gli interroganti inequivocabilmente, che il trasferimento del pet-coke da nave a banchina e da banchina a camion è stato effettuato con modalità meccanica (gru a benna e tramoggia), senza l'adozione di alcuna misura idonea a prevenire la formazione di polveri e la dispersione delle stesse nell'ambiente;
   la stessa documentazione fotografica mostra che le operazioni di scarico siano state effettuate negli stessi giorni nei quali erano previsti l'approdo di una nave da crociera e il successivo sbarco dei croceristi nello scalo di Porto Empedocle;
   con riferimento al pet-coke e alla sua pericolosità, va precisato che la sua classificazione come combustibile e il suo utilizzo all'interno di impianti – come la cementeria di Isola delle Femmine – è strettamente subordinato al rispetto delle soglie percentuali massime di zolfo in massa fissate nell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle caratteristiche indicate nella parte II dello stesso decreto, superate le quali il pet-coke deve essere considerato alla stregua di un rifiuto e trattato come tale;
   alla luce della pericolosità del pet-coke, in alcuni scali, come quelli di Napoli e di Salerno, ne è stata vietata la movimentazione, in altri, come quelli gestiti dall'autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, le attività di carico, scarico e trasbordo del pet-coke sono disciplinate da un apposito decreto della stessa autorità portuale;
   per la stessa ragione, e con specifico riferimento al trasporto del pet-coke diretto allo stabilimento della Italcementi di Isola delle Femmine, nel comune di Palermo è stata adottata l'ordinanza sindacale n. 322 del 24 ottobre 2008, «Provvedimenti da adottare per il trasporto di combustibile pet-coke all'interno dell'agglomerato urbano», con la quale è stato stabilito il divieto di trasporto dello stesso materiale all'interno dell'agglomerato urbano, con autocarri a cassone aperto anche se coperti da teloni, precisando che i mezzi di trasporto dovranno garantire la perfetta tenuta onde scongiurare il rilascio, anche in caso di evento accidentale, di tale materiale tossico nell'ambiente;
   le foto pubblicate sembrano documentare, invece, che per il trasporto del pet-coke all'interno dello scalo non sono stati utilizzati mezzi con sistemi di chiusura ermetica del carico e che il materiale depositato nei cassoni dei camion non era coperto neanche con teloni in PVC a chiusura scorrevole;
   nel decreto del responsabile del competente servizio della regione Siciliana, con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione integrata ambientale per l'impianto esistente «Cementeria di Isola delle Femmine», sono state dettate le prescrizioni relative alla realizzazione di un tunnel fisso all'ingresso dedicato allo scarico del combustibile del capannone materie prime e per il trasferimento nel predetto capannone del pet-coke allora stoccato nella cava di Raffo Rosso, ma non sono state fornite indicazioni in merito al rifornimento, a regime, dell'impianto oggetto dell'autorizzazione –:
   se le attività di scarico e trasbordo del pet-coke all'interno dello scalo di Porto Empedocle siano state effettuate per conto proprio, da parte del gestore della cementeria di Isola delle Femmine ovvero, per conto dello stesso gestore, da parte di una delle imprese autorizzate iscritte nell'apposito registro tenuto dall'autorità marittima;
   se nella richiesta di autorizzazione ex articolo 16 della legge n. 84 del 1994 e in particolare nel programma operativo e nella relazione sulla capacità tecnico-organizzativa, l'impresa che ha effettuato le operazioni nello scalo di Porto Empedocle richiamate in premessa, abbia indicato, tra le proprie attività, lo scarico e il trasbordo di pet-coke, e abbia fornito adeguate rassicurazioni sul pieno rispetto delle normative di sicurezza che trovano applicazione in caso di trasporto di materiali pericolosi;
   se per il rilascio dell'autorizzazione prescritta all'operatore portuale che ha condotto le operazioni descritte in premessa, sia stato richiesto all'autorità competente di verificare l'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ovvero di procedere alla valutazione dell'impatto ambientale delle attività portuali connesse alla movimentazione del pet-coke nello scalo di Porto Empedocle, e dunque di dettare prescrizioni specifiche per l'esercizio di dette attività;
   quali misure siano state adottate per tutelare la salute dei lavoratori dello scalo portuale e dei turisti in transito nei giorni nei quali sono state effettuate le operazioni di trasbordo del pet-coke;
   se e con quale frequenza abbiano luogo le operazioni di scarico e trasbordo del pet-coke diretto alla Cementeria di Isola delle Femmine nello scalo di Porto Empedocle ovvero verso altri impianti che utilizzano detto materiale come combustibile;
   se e in che modo sia stato accertato che il pet-coke movimentato all'interno dello scalo di Porto Empedocle non contenesse un quantitativo di zolfo superiore a quello indicato nel citato Allegato X del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e rispettasse le caratteristiche individuate nello stesso decreto legislativo, per poter essere classificato come un combustibile;
   se l'autorità marittima dello scalo di Porto Empedocle abbia adottato norme specifiche per regolare le operazioni di scarico e trasbordo del pet-coke nell'ambito portuale;
   se non ritenga necessario dare indicazioni alle autorità portuali e/o alle autorità marittime affinché le operazioni di carico, scarico e trasbordo del pet-coke vengano autorizzate soltanto a condizione che vengano eseguite con modalità «suction unloading» (scarico per aspirazione), e non con la modalità meccanica – come quella adottata nello scalo di Porto Empedocle – che determina la produzione e la dispersione di polveri dello stesso materiale. (5-02776)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 10 luglio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-02776

  Gli onorevoli interroganti pongono una serie di quesiti in merito alle operazioni di movimentazione del pet-coke nello scalo marittimo di Porto Empedocle, in ragione della presunta pericolosità e/o tossicità di tale prodotto, in quanto contenente idrocarburi policiclici aromatici.
  Al riguardo sono stati acquisiti dettagliati elementi informativi presso l'Autorità Marittima.
  In via generale, per quanto riguarda la sicurezza del trasporto alla rinfusa di carichi solidi e, in particolare, lo scarico della merce in questione, occorre premettere che le operazioni di imbarco/sbarco avvengono utilizzando gru con benna a tenuta, che trasferiscono i materiali provenienti dalla stiva direttamente all'interno delle tramogge. Il contenimento delle polveri avviene facendo adottare, agli operatori che manovrano la gru, procedure che minimizzano l'altezza e la velocità di caduta dei materiali all'interno della tramoggia, mentre il posizionamento della benna – a filo con la tramoggia – impedisce la dispersione del materiale polverulento contenuto nel prodotto.
  Al termine delle operazioni, i residui del materiale di carico vengono raccolti con le apposite spazzatrici e aspiratrici, e conferiti ai mezzi adibiti al trasporto. Nel caso in cui durante le operazioni di sbarco si riscontri presenza di vento che crea spolverio del prodotto, si procede ad abbattere le polveri con acqua e, in caso di condizioni meteorologiche avverse (in particolare, con forte vento tale da sollevare le polveri) si interrompono le operazioni e si chiudono le stive, informando prontamente l'Autorità Marittima e il consulente chimico del porto.
  Il consulente chimico, ogni qual volta viene presentata istanza di caricazione o sbarco di pet-coke, rilascia un certificato in cui esprime parere favorevole allo sbarco del prodotto dalla nave con i mezzi di terra, purché vengano osservate tutte le norme di sicurezza e le precauzioni elencate nel medesimo certificato.
  Occorre premettere che per il disbrigo delle formalità in porto, necessarie per le movimentazioni del prodotto, l'armatore si è avvalso della agenzia marittima «Pietro Barbaro» che ha presentato alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle apposita istanza per il rilascio della prescritta autorizzazione. In data 10 aprile 2012 la suddetta Capitaneria rilasciava il nulla osta allo sbarco n. 124/2014 contenente le prescrizioni per l'effettuazione dell'operazione.
  Entrando ora nel merito dei singoli quesiti informo che:
   l'attività di scarico e trasbordo del pet-coke a Porto Empedocle è effettuata dall'impresa portuale O.R.M.M.E.S. s.r.l., debitamente autorizzata a svolgere attività di impresa portuale per conto terzi ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Tale impresa portuale ha indicato quale attività da svolgere lo sbarco e l'imbarco di merci pericolose, ed è in possesso dell'autorizzazione n. 18/2014 (con validità annuale) rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle;
   la movimentazione del pet-coke da parte dell'impresa portuale si limita allo spostamento del materiale dalla stiva della nave alla banchina del porto o viceversa, mentre il trasferimento del carico alla destinazione finale avviene a cura di imprese di autotrasporto incaricate dalla ditta «Italcementi» s.p.a. L'impresa portuale si attiene, per quanto riguarda le operazioni di scarico e trasbordo del pet-coke, alle vigenti norme in tema di sicurezza. Per quanto concerne la valutazione d'impatto ambientale (VIA), sebbene il rilascio non sia previsto per tali operazioni la citata impresa portuale, nell'anno 2009, ha avanzato comunque alla regione Siciliana istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269, del decreto legislativo n. 152 del 2006, tuttora in corso di valutazione presso il Tavolo tecnico regionale sulla qualità dell'aria;
   a tutela della salute dei lavoratori, degli operatori marittimi e portuali, dei passeggeri in transito e della cittadinanza di Porto Empedocle, durante le operazioni di trasbordo nello scalo portuale sono state adottate le misure di cui al citato nulla-osta n. 124/2014 rilasciato dalla locale Autorità Marittima;
   la frequenza con cui hanno luogo le operazioni di scarico e trasbordo del pet-coke diretto allo stabilimento di Isola delle Femmine è di circa una volta al mese, variabile in funzione delle esigenze commerciali;
   il valore in percentuale del quantitativo di zolfo contenuto nel pet-coke che arriva allo scalo di Porto Empedocle è riportato sul documento «Petcoke cargoes declaration by skipper» prodotto dal caricatore, in via preventiva, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo sbarco del prodotto, ed è pari al 4,5/5 per cento. Il quantitativo del tenore di zolfo, come riportato nella parte I, paragrafi 2 e 5, dell'allegato X del citato decreto legislativo, riguarda gli impianti di combustione;
   la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle ha adottato norme specifiche per disciplinare le operazioni di scarico e trasbordo di pet-coke con il Regolamento annesso all'Ordinanza n. 9/2005 del 31 marzo 2005 e con l'Ordinanza n. 49/2006, per il cui rispetto sono disposti regolari servizi di vigilanza da parte del personale della Capitaneria di Porto ai sensi dell'articolo 499 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione. Non è prevista alcuna precauzione aggiuntiva, in quanto la banchina adibita alle operazioni di trasbordo di pet-coke si trova all'interno dell'area di security portuale ed è interdetta al transito/sosta di personale non autorizzato; le navi passeggeri adibite al servizio di linea per le isole Pelagie, nonché le navi da crociera che scalano il porto di Porto Empedocle, sono ormeggiate presso una diversa banchina portuale; inoltre, l'area adibita alla movimentazione di pet-coke si trova all'estremità del porto più distante dall'abitato cittadino. Peraltro, da quest'anno le strutture amovibili (gazebo e tendone) destinate dall'Amministrazione Comunale all'accoglienza dei turisti sbarcati da navi da crociera – fino al 2013 posizionate in area portuale limitrofa alla banchina adibita alla movimentazione di pet-coke – sono state ricollocate, su proposta dell'Autorità Marittima, al di fuori dell'area di security portuale, presso il varco di ingresso del porto, ad una distanza di circa mille metri dalla banchina di ormeggio;
   per quanto concerne l'adozione della procedura «suction unloading», richiamata dagli onorevoli interroganti, la locale Autorità marittima, in assenza di una specifica disposizione normativa che ne imponga l'adozione, ha stimato idonee e sufficienti le prescrizioni già impartite per la sicurezza delle operazioni e a salvaguardia dell'ambiente appena indicate.

  In ultimo, per completezza espositiva, faccio osservare che le foto a corredo dell'articolo pubblicato il 21 aprile 2014 sul sito www.palermo.repubblica.it evidenziano come la nave da crociera e la nave adibita al trasporto di pet-coke siano ormeggiate presso banchine differenti. Per quanto riguarda gli automezzi utilizzati per il trasporto del materiale, le medesime foto li riprendono in sosta in prossimità non della nave da crociera, ma di altra nave passeggeri sotto sequestro giudiziario da oltre un anno nello scalo di Porto Empedocle senza equipaggio a bordo mentre per quanto riguarda l'automezzo privo di copertura, dalle informazioni assunte, è emerso che il materiale era ancora in corso di scaricazione con i mezzi meccanici dell'impresa portuale e non erano state completate le operazioni di riempimento del cassone a tenuta stagna del veicolo.

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

PORTO EMPEDOCLE,AGRIGENTO - Prov,SICILIA

EUROVOC :

impatto ambientale

sanita' pubblica

diritto alla salute

infrastruttura dei trasporti

inquinamento da idrocarburi

inquinamento prodotto dalle navi

sicurezza del prodotto

studio d'impatto