ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02587

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 207 del 08/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: PIRAS MICHELE
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 08/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DURANTI DONATELLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 08/04/2014


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 08/04/2014
Stato iter:
12/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/06/2014
Resoconto ALFANO GIOACCHINO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 12/06/2014
Resoconto PIRAS MICHELE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/04/2014

DISCUSSIONE IL 12/06/2014

SVOLTO IL 12/06/2014

CONCLUSO IL 12/06/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02587
presentato da
PIRAS Michele
testo di
Martedì 8 aprile 2014, seduta n. 207

   PIRAS e DURANTI. — Al Ministro della difesa . — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 86 del 26 marzo 2001, all'articolo 3, fissava «ab origine» i criteri generali a cui attenersi per sospendere la disciplina generale in materia di orario di lavoro ed i connessi «istituti» nel caso il personale militare venisse impegnato in esercitazioni ed operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro a condizioni che tali attività si protraessero senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore, demandando la determinazione di tali esercitazioni ed operazioni al capo di Stato Maggiore della Difesa, ai Capi di Stato Maggiore delle singole Forze armate ed ai comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
   dai documenti e dalle linee di indirizzo dettate dallo Stato Maggiore della difesa e dagli stati maggiori/comandi generali le esercitazioni sono previste per ciascuna amministrazione dalle apposite «direttive piani per le esercitazioni», mentre per le operazioni militari si deve far riferimento all'assolvimento dei compiti istituzionali di carattere militare, tutte e due opzioni da pianificare comunque attraverso un «ordine di operazioni» da emanare a cura del comandante dell'unità organizzativa interessata;
   tale normativa, quindi, introduce un principio di deroga all'articolazione del normale orario di lavoro, in particolari condizioni di impiego, all'interno della cosiddetta «finestra operativa» per operazioni non inferiore alle 48 ore, fermo restando l'obbligo del recupero delle energie psico-fisiche e la fruizione di adeguati turni di riposo oltre al recupero delle giornate festive e non lavorative ed il divieto di impiegare il singolo militare per periodi superiori alle 12 ore continuative;
   risulta agli interroganti che il Cocer dell’ Aeronautica militare, con delibera n.1 del 5 marzo 2014, ha chiesto l'avvio della procedura di raffreddamento dei conflitti prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 195 del 1995 per l'esame di una controversa questione interpretativa della norma;
   si ha notizia, infatti, che alcuni reparti dell'Aeronautica militare quali il reparto sperimentale di standardizzazione tiro aereo di Decimomannu, il 41o stormo di Sigonella, il 36o stormo di Gioia del Colle, il comando aeroporto di Capodichino ed altri hanno posto in essere procedure coattive di recupero di somme percepite dal personale a titolo di compenso forfettario d'impiego. Ciò in applicazione di una recente disposizione pervenuta con lettera del servizio di commissariato e amministrazione del comando logistico dell'Aeronautica militare (protocollo n. M–D ARM003/ 0026737 dell'11 marzo 2014) a firma del colonnello DE ROSA Antonio che ha disposto l'immediato addebito di diverse centinaia di migliaia di euro a seguito di rilievi ispettivi concernenti l'impiego del personale per periodi di tempo inferiori alle 48 ore continuative;
   va precisato, inoltre, che la direttiva SMA-ORD 32 edita nel mese di maggio 2012 dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha recepito tale orientamento retroattivamente con decorrenza gennaio 2012, mettendo pertanto in grossa difficoltà i comandanti periferici che nel frattempo avevano già disposto l'impiego del personale e che, inoltre, con tale innovazione è stato introdotto un principio di anti economicità ed illogicità allorquando un comandante intendesse impiegare un militare per una sola giornata ciò non sarebbe possibile proprio in virtù della paradossale interpretazione che obbliga l'impiego per almeno 48 ore del personale;
   appare, infine, contraddittoria l'azione di recupero coattivo posta in essere dall'amministrazione, considerato che l'attività lavorativa è stata effettuata dal personale a seguito di ordini formalmente legittimi e che le somme ricevute non possono essere considerate «indebitamente percepite», suscitando pertanto grosse perplessità l'adozione di procedure di recupero in automatico, senza contraddittorio e messa in mora degli interessati;
   l'addebito operato nei confronti del personale militare risulterebbe, quindi, in palese contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002 che, nell'istituire il compenso forfettario di impiego, all'articolo 9, impone che sia solo l'operazione addestrativa/operativa ad avere una durata non inferiore alle 48 ore e non già l'impegno del militare medesimo all'interno della stessa –:
   se intenda assumere iniziative per l'immediata sospensione degli addebiti nei confronti del personale militare interessato e attendere l'esito della procedura del raffreddamento dei conflitti prevista dal decreto legislativo n. 195 del 1995, articolo 8 comma 3, come richiesto dal COCER, massimo organo della rappresentanza del personale dell'Aeronautica militare;
   se corrisponda al vero che il personale volontario in ferma prefissata non in servizio permanente dovrà restituire gli interi importi di compenso forfettario d'impiego ricevuti, senza nemmeno poter compensare con il pagamento del lavoro straordinario;
   se corrisponda al vero che i tenenti colonnelli, XIII fascia, incasseranno cospicue somme dovute alla differenza tra il compenso forfettario d'impiego percepito che sarà restituito ed il corrispettivo straordinario che, in sostituzione, verrà loro elargito;
   se si intendano intraprendere urgenti iniziative nei confronti di coloro che, tra l'altro, hanno improvvidamente disposto l'addebito senza nemmeno attendere l'esito della procedura avviata dal Cocer dell'Aeronautica in tema di «raffreddamento dei conflitti». (5-02587)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 12 giugno 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-02587

  Le azioni di recupero delle somme percepite dal personale militare dell'Aeronautica Militare a titolo di Compenso Forfetario d'Impiego (CFI) nascono dai rilievi ispettivi formulati, fin dal 2011, dagli Ispettori dell'Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE) in occasione delle periodiche verifiche amministrative compiute presso la maggior parte degli enti e distaccamenti delle Forze Armate.
  I rilievi possono essere distinti in tre tipologie:
   a) irregolare o incompleta redazione degli ordini di operazione (es. attività esercitative/operative non previste dalle direttive di Forza armata, recupero psico-fisico effettuato presso l'abitazione non adeguatamente motivato);
   b) errata corresponsione dell'indennità (es. carenza oraria giornaliera, attribuzione dell'indennità a personale turnista, errori di calcolo nella corresponsione);
   c) indebita corresponsione dell'indennità nel primo ed ultimo giorno di esercitazione/operazione, a causa della partecipazione del personale alle stesse per periodi inferiori alle 48 ore continuative, pur a fronte di attività aventi durata superiore (articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2007).

  La circolare edita del Comando Logistico dell'Aeronautica Militare dell'11 marzo 2014 (citata nell'atto) è stata emanata allo scopo di superare tutte le tre tipologie di rilievi amministrativi, per «sanare», quindi, anche le categorie di rilievi di cui ai punti a. e b. che non sono oggetto dell'interrogazione parlamentare.
  In merito alla questione dell'impiego del personale nell'esercitazione/operazione per periodi inferiori alle 48 ore, si osserva che il citato articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2007 prevede che il CFI competa «al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione ...».
  Sulla base di una interpretazione letterale della predetta disposizione, gli Enti aeronautici per lungo tempo hanno ritenuto che l'elemento oggettivo minimo delle 48 ore consecutive, da effettuarsi senza soluzione di continuità, si riferisse alla cd. «finestra operativa» dell'evento esercitativo/operativo in sé e non si estendesse necessariamente alla durata dell'impiego prolungato e continuativo del personale militare.
  Tale interpretazione non ha costituito materia d'incertezza sino ai rilievi mossi, a partire dall'anno 2011, dall'Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative, in occasione delle citate verifiche amministrative condotte.
  Il predetto Ufficio Centrale, in tali occasioni, ha fornito un'interpretazione della norma affermando che per aver diritto all'emolumento in parola, il personale militare dovesse partecipare all'esercitazione/operazione per un periodo non inferiore alle 48 ore continuative.
  Con ciò sostenendo che il requisito delle 48 ore continuative fosse (e sia ancor oggi) da riferire all'impiego di ciascun militare impegnato nell'esercitazione/operazione (requisito soggettivo), anziché alla singola esercitazione/operazione (requisito oggettivo).
  In conseguenza di quanto sopra, ISPEDIFE ha formalizzato i suoi rilievi relativi ad un'indebita corresponsione del compenso in favore di coloro che non avessero partecipato all'evento operativo per almeno 48 ore consecutive, pur a fronte di attività esercitative/operative aventi durata superiore.
  Contestualmente, ha disposto che ciascun ente/distaccamento interessato al rilievo nominasse delle commissioni di verifica con il compito di determinare, retroattivamente, gli importi da addebitare al personale, riferiti agli ultimi cinque anni di percezione del compenso.
  Nel gennaio 2012 lo Stato Maggiore della Difesa ha quindi emanato le nuove disposizioni in materia, decorrenti dal 1o gennaio 2012, con cui veniva precisato, tra l'altro, che per avere diritto al CFI il personale dovesse partecipare all'esercitazione/operazione per periodi pari o superiori alle 48 ore continuative.
  Nel maggio 2012 lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha emanato le discendenti direttive di Forza armata in materia (SMAORD-032), disponendone l'applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2012.
  Tali direttive hanno consentito agli Enti interessati di «sanare» le situazioni oggetto dei rilievi formulati in merito alla questione dell'impiego inferiore alle 48 ore, fino alla data del 31 dicembre 2011.
  Tuttavia, nel corso dell'azione di monitoraggio compiuta dagli organi tecnici competenti, è emerso che nella prima metà del 2012, presso un limitato numero di Enti, si era continuato, per la presumibile permanenza d'incertezze interpretative, a remunerare il personale impiegato per periodi inferiori alle 48 ore continuative, dando luogo ad ulteriori rilievi da parte di ISPEDIFE ed alla necessità di procedere ad addebiti.
  Il Reparto Amministrazione dell'Aeronautica militare, pertanto, ha successivamente emanato una circolare tecnica relativa agli addebiti/recuperi ed al pagamento, ove spettante, dello straordinario (in sostituzione del CTI addebitato), prevedendo, altresì, il recupero entro i limiti di legge, al fine di non penalizzare eccessivamente il personale sotto il profilo economico.
  A ciò hanno fatto seguito le disposizioni di dettaglio amministrativo-contabile da parte dei competenti organi di Forza armata.
  Con la circolare del 11 marzo 2014 citata nell'atto, sono state confermate le disposizioni emanate fin dall'aprile 2013, ma temporaneamente sospese in attesa dei chiarimenti applicativi successivamente intervenuti.
  Tanto chiarito, con riferimento al primo dei quesiti relativo alle iniziative da assumere «per l'immediata sospensione degli addebiti nei confronti del personale militare interessato...», si rappresenta che le attività poste in essere dall'amministrazione corrispondono ad azioni vincolate volte a dare seguito ai rilievi ispettivi posti da ISPEDIFE e a scongiurare eventuali danni erariali in relazione al mancato recupero di somme corrisposte in difetto dei presupposti di legge, secondo i principi propri dell'azione amministrativa.
  In ragione di ciò non sussistono i presupposti, di fatto e di diritto, per assumere le iniziative indicate nell'atto, salvo ed impregiudicato ogni diverso esito derivante dalle procedure di raffreddamento del conflitto.
  Con riferimento al secondo quesito relativo al personale volontario in ferma prefissata non in servizio permanente, si evidenza che in materia di compenso per lavoro straordinario, l'articolo 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata», recita testualmente: «Per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, è corrisposta ai volontari in ferma prefissata quadriennale l'indennità pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1o gennaio 2005».
  Ciò posto, alle luce del predetto disposto normativo, sussiste l'impossibilità di procedere, in sostituzione del CFI addebitato, al pagamento dello straordinario oltre la predetta misura forfettaria, con la conseguenza che il personale in esame potrà beneficiare esclusivamente dei recuperi compensativi ai sensi delle vigenti disposizioni.
  Con riferimento al terzo dei quesiti relativo ai Tenenti Colonnelli, si rappresenta che la misura del CFI è pari ad euro 85,00 lordi per i giorni feriali (da lunedì a venerdì) e ad euro 165,00 lordi nelle giornate del sabato e della domenica.
  Di contro il compenso per un'ora di lavoro straordinario feriale diurno è pari ad euro 29,58 lordi e ad euro 33,43 lordi per i giorni festivi (non il sabato).
  Ciò posto, precisando che trattasi di ipotesi residuali, affinché detto personale possa beneficiare di una maggior remunerazione a titolo di straordinario in luogo della corresponsione del CFI, deve effettuare, in eccedenza al normale orario di lavoro ed in ragione del rapporto tra il valore dei due emolumenti, almeno 3 ore quotidiane di straordinario dal lunedì al venerdì.
  Invece, per le giornate festive o non lavorative, il pagamento del compenso straordinario risulta superiore al CFI dovuto in presenza di prestazioni di lavoro straordinario pari almeno a 6 ore nella giornata del sabato e 5 ore per la domenica.
  In ragione di quanto osservato e considerato, nei confronti di «coloro che, tra l'altro, hanno improvvidamente disposto l'addebito», non sembrano emergere profili di responsabilità tali da giustificare l'attivazione delle urgenti iniziative auspicate nell'atto.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2001 0086

EUROVOC :

orario di lavoro

personale militare

aviazione militare

esercito