ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02532

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 203 del 02/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: BENAMATI GIANLUCA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/04/2014


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 02/04/2014
Stato iter:
04/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/06/2015
Resoconto VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 04/06/2015
Resoconto BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 02/04/2014

DISCUSSIONE IL 04/06/2015

SVOLTO IL 04/06/2015

CONCLUSO IL 04/06/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02532
presentato da
BENAMATI Gianluca
testo di
Mercoledì 2 aprile 2014, seduta n. 203

   BENAMATI. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   Buonitalia spa è una società per azioni a capitale interamente pubblico nata il 4 luglio 2003 dalla preesistente società «Naturalmenteitaliano Unipersonale s.r.l.», costituita dall'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) il 24 luglio 2002 (articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99) e partecipata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali al 70 per cento; dall'Ice (allora Istituto per il commercio estero) al 10 per cento, dall'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) al 10 per cento e da Unioncamere – l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – al 10 per cento;
   l'assemblea straordinaria dei soci della società Buonitalia spa del 13 settembre 2011, preso atto della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, numero 4, del codice civile e contestualmente, ha nominato il liquidatore della società;
   l'articolo 12 comma 18-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto che le funzioni già svolte da Buonitalia spa «sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
   per quanto specificatamente concerne i dipendenti della società, la suddetta norma ha stabilito che, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 111 del 2011, fosse disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia spa, in liquidazione, all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, prevedendo che il passaggio dei dipendenti in questione, in servizio al 31 dicembre 2011, avvenisse previo espletamento di un'apposita procedura di verifica dell'idoneità e che l'inquadramento avvenisse nei ruoli dell'Agenzia sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto;
   nelle more dell'emanazione del richiamato decreto interministeriale – intervenuta ben sette mesi dopo e, quindi, ben oltre i sessanta giorni previsti dalla legge – il liquidatore di Buonitalia spa ha disposto il licenziamento dei dipendenti creando, pertanto, ulteriori difficoltà al loro diritto al trasferimento nei ruoli dell'Agenzia che sarebbe dovuto avvenire senza soluzione di continuità e a cui sarebbe dovuta succedere la prevista procedura di verifica dell'idoneità;
   in data 28 febbraio 2013, è stato emanato e pubblicato il citato decreto interministeriale, con cui si trasferiscono le funzioni ed il personale dipendente di Buonitalia spa individuato nominalmente, mediante apposita tabella allegata allo stesso;
   la legge di stabilità del 27 dicembre 2013 n. 147, al comma 478 ha modificato il citato articolo 12 comma 18-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, precisando che la verifica d'idoneità dei dipendenti di Buonitalia spa, venga espletata anche in deroga alle facoltà assunzionali dell'Agenzia e che i dipendenti siano inquadrati anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze;
   occorre altresì precisare che la dotazione organica dell'Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero, è prevista in 450 unità, mentre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2012 e con decorrenza 1o gennaio 2013, si è proceduto all'immissione nei ruoli dell'Agenzia, di, solamente, 434 unità, vi era, pertanto, già a decorrere dalla suddetta data, la facoltà assunzionale dell'Agenzia per procedere all'inquadramento dei dipendenti Buonitalia spa al quale non si è proceduto nonostante la tabella di comparazione, necessaria alla verifica di idoneità, fosse già stata predisposta dall'8 agosto 2013 ma non pubblicata;
   il 13 gennaio 2014, il TAR del Lazio ha accertato l'inadempienza dei Ministeri competenti per la mancata allegazione al decreto della tabella di corrispondenza di cui al comma 18-bis dell'articolo 12, obbligandoli a provvedere nel termine di sessanta giorni con condanna al pagamento delle spese legali;
   con sentenza del tribunale del lavoro di Roma, notificatale il 28 febbraio 2014, l'Agenzia è stata condannata a dare immediata attuazione alle disposizioni illegittimamente disattese e conseguentemente ad assumere i ricorrenti, ex dipendenti di Buonitalia spa, corrispondendo loro le mensilità pregresse dal 28 febbraio 2013, nonché al pagamento delle spese legali;
   ad oggi, nonostante la sentenza del tribunale del lavoro di Roma sia già esecutiva, l'Agenzia non ha ancora provveduto ad eseguire il dispositivo rendendo cioè operativo il trasferimento, e costringendo gli stessi dipendenti, ancora una volta, a porre in essere provvedimenti di esecuzione forzata che porteranno ad incrementare ulteriormente i costi sostenuti per le spese processuali con grave pregiudizio erariale;
   i dipendenti di Buonitalia spa, corrispondenti in tutto a 19 unità, sono stati licenziati e si trovano senza stipendio da un anno, pertanto appare non più rinviabile adottare ogni iniziativa utile, anche attraverso l'emanazione di appositi indirizzi interpretativi che superino le problematiche manifestatesi, sulle modalità di svolgimento della selezione di idoneità previste dalla legge che, anche in questo caso, come in casi analoghi dovrebbe essere svolta mediante valutazione dei titoli posseduti dal personale trasferito;
   a fronte di una specifica competenza maturata negli anni, già acquisita ed in possesso dei dipendenti di Buonitalia spa, considerata la situazione di chiaro conflitto la valutazione basata sull'oggettività dei titoli conseguiti risulta essere imprescindibile –:
   se quanto in premessa risponderai vero e in caso positivo quali siano i tempi per l'emanazione del decreto e dell'annessa tabella di comparazione, volto a dare piena ed immediata attuazione al trasferimento delle risorse umane disposto per legge;
   quali siano le indicazioni e i criteri sulla base delle quali l'Agenzia effettuerà la prova selettiva per titoli di valutazione dell'idoneità;
   se il Ministero non abbia intenzione di verificare, alla luce delle sentenze dei tribunali e dei relativi costi, che eventuali comportamenti inadatti e non corretti nell'espletamento degli atti possano costituire i presupposti di per segnalare un danno erariale. (5-02532)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 giugno 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-02532

  Nell'ottobre 2014, a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti, si è concluso l'iter di approvazione del decreto interministeriale 30 maggio 2014 recante le tabelle di equiparazione propedeutiche all'espletamento della prova selettiva di verifica dell'idoneità prevista dall'articolo 12, c. 18-bis, del decreto-legge 95/2012, per i dipendenti di Buonitalia che avrebbero dovuto essere trasferiti all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
  Per quanto attiene alle modalità di svolgimento della prova, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, in fase di redazione dei bandi, si è innanzitutto posta il problema dell'interpretazione dell'articolo 12, c. 18-bis, del decreto-legge 95/2012 alla luce della normativa generale di accesso alla PA.
  L'unico accenno a procedure selettive è rinvenibile nel disposto dell'articolo 27, c. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 487/1994, che prevede la possibilità di selezioni basate sullo svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero su sperimentazioni lavorative.
  Conformemente all'avviso espresso al riguardo dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e dalle norme sopra citate, sono stati mutuati due principi: da un lato, che la selezione dovesse mirare esclusivamente ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere determinate mansioni, senza alcuna valutazione comparativa; dall'altro, che la selezione dovesse consistere nello svolgimento di prove pratiche attitudinali, sia pure sotto forma di test scritti ed orali, attesa la necessità di adattare il contenuto della norma alle qualifiche di destinazione, che comprendono i livelli impiegatizio, funzionariale e dirigenziale.
  Rimaneva sicuramente esclusa una selezione per soli titoli, atteso che titoli e professionalità di provenienza degli ex dipendenti di Buonitalia Spa erano già stati valutati ai fini dell'elaborazione della tabella di corrispondenza, come risulta dalle premesse al decreto interministeriale 30 maggio 2014.
  Tale impostazione ha superato il vaglio di legittimità amministrativa sollecitato dagli ex dipendenti Buonitalia, le cui istanze di sospensione dei bandi relativi alle prove d'idoneità sono state rigettate dal TAR Lazio, Sez. III Bis, con propri Decreti (6382, 6383 e 6384) del 12 dicembre 2014.
  Nel dicembre 2014 si è svolta la prova. A quanto risulta nessuno degli ex dipendenti di Buonitalia Spa ha raggiunto la soglia d'idoneità e non si sono peraltro verificate le condizioni per il loro trasferimento ed inquadramento presso l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
  Il Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base del quadro ora rappresentato, resta a disposizione per fornire, per i profili di propria competenza, ulteriori elementi che dovessero essere utili.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2011 0098, DECRETO LEGGE 2012 0095

EUROVOC :

societa' per azioni

giurisdizione del lavoro

licenziamento