ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02445

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 197 del 25/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 25/03/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/03/2014
Stato iter:
26/03/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 26/03/2014
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
 
RISPOSTA GOVERNO 26/03/2014
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 26/03/2014
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/03/2014

SVOLTO IL 26/03/2014

CONCLUSO IL 26/03/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02445
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Martedì 25 marzo 2014, seduta n. 197

   BUSIN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   con la decisione 2013/678/UE del Consiglio dell'Unione europea pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea n. L316 del 27 novembre 2013, in deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari non superi i 65.000 euro annui; la precedente decisione n. 2010/688/UE del 15 ottobre 2010 del Consiglio dell'Unione europea autorizzava l'Italia ad applicare il regime dei minimi, di cui all'articolo 1, comma 96 e seguenti, della legge n. 244 del 2007, fino al 31 dicembre 2013, e la stessa decisione consentiva al nostro Paese di mantenere quale soglia massima, per l'applicazione del regime, gli attuali 30.000 euro di fatturato;
   analogamente a quanto contenuto nella precedente decisione 2008/737/CE del 15 settembre 2008, lo stesso Consiglio aveva autorizzato l'Italia a conservare la citata soglia di 30.000 euro al fine di mantenere il valore dell'esenzione in termini reali, stabilendo allo stesso tempo come l'autorizzazione sarebbe scaduta alla data di entrata in vigore di norme comunitarie che fissassero una soglia comune di volume di affari al di sotto della quale i soggetti passivi possono essere esonerati dall'IVA, o al più tardi, entro il 31 dicembre 2013;
   con la decisione di esecuzione 2013/678/UE del 15 novembre 2013, il Consiglio ha autorizzato il mantenimento del regime speciale di esenzione dall'IVA fino al 31 dicembre 2016 e l'aumento a 65.000 euro del volume d'affari annuo per l'accesso al regime speciale stesso; nelle motivazioni del provvedimento, il Consiglio osserva, tra l'altro, che l'importo è compatibile con la proposta di modifica della direttiva presentata dalla Commissione europea il 29 ottobre 2004 che, allo scopo di semplificare gli obblighi IVA intende permettere agli Stati membri di fissare fino a 100.000 euro la soglia di volume d'affari annuo per l'accesso al regime speciale di esenzione dall'IVA per le piccole imprese;
   in Italia, stando alle dichiarazioni presentate nel 2012 (redditi del 2011), l'eventuale esclusione dall'IVA entro il volume di affari di 65 mila euro determinerebbe l'esonero dalla contabilità IVA e dalla relativa presentazione della dichiarazione per circa 1,15 milioni di imprenditori individuali (pari al 62,15 per cento) e di 537 mila lavoratori autonomi (pari al 72,70 per cento);
   la decorrenza della nuova disposizione è stata fissata a 1o gennaio 2014 ed è applicabile fino al 31 dicembre 2016, salvo che nel frattempo non intervenga una nuova direttiva che, modificando gli importi dei massimali del volume di affari, stabilisca anche l'esenzione dall'IVA per i soggetti passivi rientranti nei nuovi parametri;
   il Ministero dell'economia e delle finanze, in risposta ad un precedente question time presentato dal sottoscritto nel quale si chiedeva di valutare la possibilità di armonizzare la vigente legislazione nazionale alle nuove normative europee ampliando così il numero dei contribuenti per i quali sono oggi previste semplificazioni e riduzioni degli obblighi fiscali, aveva replicato evidenziando come l'incremento della soglia dei ricavi a 65.000 euro per accedere al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile avrebbe determinato una perdita di gettito di circa 29 milioni di euro su base annua, e che la stessa «abbisognerebbe di valutazioni circa la compatibilità comunitaria con la disciplina in materia di aiuti di Stato»;
   la stima quantificata dal Ministero in 29 milioni di euro e derivante dall'ampliamento del regime fiscale alla soglia di ricavi fino a 65.000 euro non appare considerare i positivi effetti determinati dalla potenziale nuova occupazione generata, dalla riduzione dell'utilizzo della cassa integrazione in deroga, nonché della riduzione dell'utilizzo della mobilità e degli ammortizzatori sociali onerosi in genere, oltre che dell'aumento indotto dalla creazione di nuove imprese; non appare chiaro come l'eventuale ampliamento abbisogni di valutazioni circa la compatibilità comunitaria con la disciplina in materia di aiuti di Stato, stante il fatto che è stata la stessa Unione europea, con la decisione 2013/678, ad autorizzare l'Italia ad esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari non superi i 65.000 euro annui;
   tra gli intendimenti del nuovo Governo del Presidente Renzi, figura l'intenzione di stimolare la ripresa della domanda interna, e dare conseguentemente un nuovo impulso alla crescita del prodotto interno lordo, attraverso l'adozione di provvedimenti ed iniziative legislative volti ad utilizzare la leva fiscale a favore di soggetti a basso reddito –:
   se sussista la concreta possibilità da parte del Ministro interrogato di assumere iniziative per elevare la soglia di applicazione del regime dei minimi fino a 65.000 euro, definendo altresì con precisione i tempi entro i quali si intende procedere. (5-02445)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 26 marzo 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02445

  Con il question time in esame, l'Onorevole interrogante, tenuto conto della decisione del Consiglio dell'Unione europea 2013/678/UE che ha autorizzato la proroga fino al 31 dicembre 2016 dell'esenzione dall'IVA ed ha contestualmente innalzato la soglia minima di volume d'affari esente, da 30.000 euro annui fino a 65.000, chiede al Ministro dell'economia e delle finanze se sussista la concreta possibilità di dare attuazione nel nostro ordinamento alla predetta autorizzazione, elevando fino a 65.000 euro la soglia di applicazione del regime dei minimi, di cui all'articolo 1, comma 96 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), come modificato dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  L'Onorevole interrogante segnala, altresì, che sulla tematica dell'innalzamento della soglia del volume d'affare dei minimi è stato già presentato un question time svolto nella seduta dell'8 gennaio 2014 presso la VI Commissione finanze della Camera dei deputati.
  L'Onorevole interrogante chiede delucidazioni in merito al fatto che l'eventuale ampliamento dell'agevolazione abbisogni di valutazioni circa la compatibilità comunitaria con la disciplina in materia di aiuti di Stato, stante il fatto che è stata la stessa Unione europea, con la decisione 2013/678, ad autorizzare l'Italia ad esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari non superi i 65.000 euro annui.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.
  La richiesta di proroga dell'autorizzazione della misura di esenzione dal versamento dell'IVA da parte dei contribuenti minimi con contestuale innalzamento della soglia minima di volume d'affari a 65.000 euro è stata inoltrata dal Dipartimento delle finanze e alla Commissione Europea secondo ordinaria procedura.
  Si tratta di una deroga ad una nonna di diritto armonizzato e precisamente l'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.
  Ciò premesso, è opportuno sottolineare che il riconoscimento della deroga nell'estensione sopra riportata non vincola lo Stato alla sua piena applicazione ed, inoltre deve precisarsi che, come specificato anche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 13 dicembre 2012, nella causa C-395/11, BLV Wohn, all'atto della concreta applicazione di una deroga uno Stato membro è tenuto a rispettare il principio di neutralità fiscale nonché i principi generali del diritto dell'Unione, tra i quali segnatamente quelli di proporzionalità e di certezza del diritto.
  Vale ricordare, a tal proposito che il regime fiscale di vantaggio relativo ai soggetti minimi, attualmente vigente, declinato ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non concerne solo l'imposta armonizzata sul valore aggiunto, ma anche altre imposte (ad esempio imposta sui redditi, IRAP, addizionali regionali e comunali) che, pur non essendo armonizzate sottostanno alla disciplina specifica in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 107 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'UE.
  Pertanto, l'accoglimento delle iniziative auspicate dall'Onorevole interrogante dovrà essere, comunque, necessariamente vagliato sotto il profilo della compatibilità comunitaria, nonostante la proroga dell'autorizzazione concessa dalla citata decisione 2013/678/UE del Consiglio dell'Unione europea.
  Il Dipartimento delle finanze ha poi stimato che, incrementando la soglia dei ricavi a 65.000 euro per accedere al regime fiscale di vantaggio in argomento, regime che comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota pari al 5 per cento, si determinerebbe una perdita di gettito a carico del bilancio dello Stato di circa 29 milioni di euro su base annua.
  Da ultimo giova osservare che, ai sensi dell'articolo 11 della legge 11 marzo 2014, n. 23, recante «Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», è prevista l'istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che contemplano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

esenzione fiscale

controllo degli aiuti di Stato

politica fiscale

ravvicinamento delle legislazioni

soppressione di posti di lavoro