ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02444

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 197 del 25/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: CAUSI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/03/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BENI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 25/03/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/03/2014
Stato iter:
26/03/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 26/03/2014
Resoconto BENI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 26/03/2014
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 26/03/2014
Resoconto BENI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/03/2014

SVOLTO IL 26/03/2014

CONCLUSO IL 26/03/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02444
presentato da
CAUSI Marco
testo di
Martedì 25 marzo 2014, seduta n. 197

   CAUSI e BENI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale, ha disposto l'esenzione dall'imposta municipale propria – IMU – per gli immobili già esentati dall'imposta comunale sugli immobili – ICI –, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di proprietà degli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
   l'articolo 91-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come successivamente integrato dal comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, ha circoscritto l'esenzione IMU agli immobili nei quali tali attività sono svolte «con modalità non commerciali», delegando a norme di rango secondario sia la disciplina dei presupposti della nozione di commercialità, sia i contenuti della dichiarazione che gli enti sono chiamati ad assolvere nei casi di utilizzo «misto» (per attività a contenuto commerciale e non) degli immobili, allo scopo di richiamare a tassazione solo la quota-parte alle prime riferita;
   la nozione di commercialità, concetto-chiave da cui dipendono i presupposti di applicabilità del tributo, ha trovato specificazione solo con la pubblicazione del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200, che, emanato a ridosso dell'ultima scadenza di pagamento per il 2012, ha determinato l'emersione retroattiva di materia imponibile;
   ad oggi non risultano ancora disponibili il modello e le relative istruzioni per poter effettuare la dichiarazione prevista all'articolo 6 del citato decreto n. 200 in merito agli utilizzi immobiliari «misti»;
   il citato decreto ministeriale n. 200 ha inoltre tracciato una nozione di commercialità avulsa dal contesto legislativo consolidato in materia di reddito (articoli 143 e successivi decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) e di IVA (articolo 4, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633), che ha reso ostico l'approccio agli adempimenti sia sostanziali sia strumentali al corretto assolvimento del tributo;
   anche la nozione di concorrenza di mercato, delineata nel citato decreto ministeriale n. 200 del 2012 è estranea al mondo del no profit e sovverte le regole consolidate rispetto alla distinzione fra attività istituzionali e commerciali degli enti no profit con l'effetto che alcune attività tuttora riconosciute non imponibili sia ai fini delle imposte sul reddito sia ai fini IVA, lo diventerebbero invece ai fini IMU, con effetti retroattivi;
   le organizzazioni di terzo settore hanno contestato la vigente normativa, che rischia di penalizzare con oneri insostenibili molte piccole associazioni, mettendo a repentaglio la sopravvivenza di attività e servizi di grande rilevanza sociale, e chiedono che siano emanate regole chiare a cui attenersi;
   in Italia sono presenti oltre 235.000 organizzazioni, circa 750.000 lavoratori retribuiti e oltre 3 milioni di volontari, un sistema che fornisce servizi di importanza quali le mense sociali, i dormitori, l'assistenza ai disabili, la cura degli anziani, la protezione civile, la difesa del patrimonio culturale, la promozione della pratica sportiva e i centri di aggregazione e socialità;
   la mancata soluzione della problematica sopra esposta rischia di recare grave nocumento all'iniziativa svolta dagli enti non profit e compromettere i benefici sociali prodotti dalle loro attività –:
   quali iniziative intenda intraprendere al fine di porre in essere una revisione della normativa IMU in relazione agli enti non commerciali, affinché i medesimi siano tenuti al pagamento dell'imposta municipale solo per gli immobili (o le porzioni di essi) effettivamente destinati ad attività commerciali, in modo da rendere coerenti i presupposti della tassazione IMU sugli immobili degli enti non commerciali ai modelli attuali della tassazione delle attività svolte, dai medesimi enti, così come consolidati in ambito reddituale ai sensi degli articoli 143 e successivi del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1986, n. 917, e, in ambito IVA, ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche prevedendo la deflazione del contenzioso tributario che dovesse emergere a causa dell'attuale incertezza normativa nonché fornendo indicazioni precise affinché gli enti interessati possano effettuare la dichiarazione relativa agli utilizzi immobiliari «misti» di cui all'articolo 6 del citato decreto ministeriale n. 200 del 2012.
(5-02444)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 26 marzo 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02444

  Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede quali iniziative il Ministro dell'economia e delle finanze intenda intraprendere al fine di pone in essere una revisione della normativa relativa all'imposta municipale propria (IMU), in relazione agli enti non commerciali, affinché i medesimi siano tenuti al pagamento della stessa solo per gli immobili destinati alle attività commerciali e con modalità coerenti con i presupposti della tassazione delle attività svolte dai medesimi enti in ambito delle imposte sui redditi e di IVA, anche prevedendo la deflazione del contenzioso tributario che dovesse emergere a causa dell'attuale incertezza normativa nonché fornendo indicazioni precise affinché gli enti interessati possano effettuare la dichiarazione relativa agli utilizzi immobiliari «misti» di cui all'articolo 6 del decreto ministeriali 19 novembre 2012, n. 200.
  In particolare, nell'interrogazione in oggetto, vengono evidenziate, all'esito della ricostruzione del quadro normativo che regola la materia dell'esenzione dall'IMU a favore degli enti non commerciali, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al Regolamento 19 novembre 2012, n. 200, le criticità legate alla nozione di non commercialità nonché alla farraginosità del meccanismo di tassazione delineato dal citato decreto.
  Viene, infine, evidenziato che la vigente normativa rischia di penalizzare le piccole associazioni mettendo a rischio la sopravvivenza di attività e servizi di grande rilevanza sociale. Al riguardo, il Dipartimento delle finanze evidenzia quanto segue.
  Preliminarmente, giova rammentare che, con la decisione del 19 dicembre 2012 relativa all'aiuto di Stato SA 20829 (C26/210), la Commissione Europea, con riferimento all'esenzione di cui al citato articolo 7, comma 1, lettera i), del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, si è pronunciata in materia di IMU riconoscendo che «l'esenzione dall'IMU, concessa ad enti non commerciali che svolgono negli immobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato».
  Secondo la Commissione le disposizioni concernenti l'applicazione all'IMU dell'esenzione in parola esprimono in modo chiaro che detta esenzione può essere garantita solo se negli immobili considerati non vengono svolte attività commerciali. Non sono, quindi, più possibili per la Commissione «le situazioni ibride create dalla normativa ICI, in base alla quale, in alcuni immobili che beneficiavano di esenzioni fiscali, si svolgevano attività di natura commerciale».
  Pertanto, è necessario soffermarsi sull'interpretazione del concetto di attività economica che, come si legge al punto 163 della decisione in commento, dipende, tra le altre cose, dalle circostanze specifiche, dal modo in cui l'attività è organizzata dallo Stato e dal contesto in cui viene organizzata.
  Per determinare il carattere non economico di un'attività ai sensi della giurisprudenza dell'Unione occorre, infatti, esaminare la natura, lo scopo e le norme che regolano tale attività. Il fatto che alcune attività possano essere qualificate come «sociali» non basta a escluderne la natura economica. Tuttavia, anche la Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che alcune attività che adempiono una funzione puramente sociale possono essere considerate non economiche, soprattutto in settori collegati ai doveri e alle responsabilità fondamentali dello Stato.
  La Commissione, quindi, nella decisione in commento si è soffermata sul disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera p), del Regolamento n. 200 del 2012 che definisce il concetto di «modalità non commerciali». In base a tale disposizione le attività istituzionali sono considerate svolte con modalità non commerciali quando:
   a) sono prive di scopo di lucro;
   b) per loro natura, conformemente al diritto dell'Unione europea, non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che perseguono uno scopo di lucro;
   c) costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà.

  Al riguardo, nella decisione è stato evidenziato che il requisito di cui alla lettera b) costituisce una tutela importante, poiché, riferendosi espressamente al diritto dell'Unione, garantisce in generale che l'attività non sia in concorrenza con altri operatori del mercato che perseguono uno scopo di lucro, caratteristica, questa, fondamentale per le attività non economiche.
  La Commissione si è anche pronunciata sulla nozione di non commercialità vincolata ai criteri, non solo del «corrispettivo simbolico» ma anche della gratuità della prestazione effettuata con riferimento al Regolamento n. 200 del 2012 per ogni singola tipologia di attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992.
  A questo proposito, la Commissione, procedendo all'esame delle singole attività istituzionali, ha precisato che, con riguardo, ad esempio, alle attività assistenziali e sanitarie, lo svolgimento a titolo gratuito non costituisce in generale un'attività economica, dal momento che in questo caso, come stabilito all'articolo 1 del predetto Regolamento, i servizi non sono offerti in concorrenza con altri operatori del mercato.
  Le stesse considerazioni valgono per i servizi forniti dietro versamento di un compenso simbolico, in merito ai quali la Commissione stabilisce che, «per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall'altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole “in ogni caso”) e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite».
  Pertanto, considerando che le attività assistenziali e quelle sanitarie soddisfano, altresì, i requisiti generali e soggettivi di cui agli articoli 1 e 3 del Regolamento, la Commissione ha concluso che dette attività, svolte nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente, non costituiscono attività economica.
  Si fa presente che la Commissione è pervenuta ad analoghe conclusioni anche in merito a tutte le altre tipologie di attività.
  È opportuno ricordare anche che nel novero delle attività meritevoli sono state da ultimo aggiunte, ad opera dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 128, le attività di ricerca scientifica consentendo anche ad altri soggetti di godere dell'esenzione dall'IMU prevista per gli enti non commerciali.
  Pertanto, si deve concludere che la disciplina appare conforme ai principi comunitari e presenta innegabili specificità, le quali, quindi, valgono a diversificarla da altre imposte, menzionate nel documento in argomento, che non hanno carattere reale come l'IMU e che, dunque, impongono uno stretto collegamento con l'immobile e la parte dello stesso in cui si svolgono effettivamente e con modalità non commerciali le attività meritevoli previste dalla legge.
  In questo contesto, il Dipartimento delle finanze sottolinea come l'insieme delle disposizioni che disciplinano l'applicazione dell'esenzione risulta oggettivamente complesso, ma non per questo farraginoso.
  Tenuto conto di queste criticità, in occasione della predisposizione dell'apposito modello di dichiarazione, il Dipartimento sottolinea di aver elaborato, in maniera approfondita e dettagliata, le relative istruzioni, anche in collaborazione con le parti interessate, al fine di assicurare una corretta applicazione delle regole dirette al calcolo del beneficio in questione.
  Il cennato modello di dichiarazione e le relative istruzioni sono in via di definizione, e sono stati anche trasmessi all'ANCI per acquisire eventuali osservazioni che possono apportare ulteriori elementi idonei a chiarire le problematiche sollevate nell'interrogazione in esame.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2011 0023

EUROVOC :

imposta locale

societa' di servizi

esenzione fiscale

prestazione di servizi

base imponibile

imposta sul reddito