ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02401

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 193 del 19/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: PIAZZONI ILEANA CATHIA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 19/03/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 19/03/2014
AIELLO FERDINANDO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 19/03/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 19/03/2014
Stato iter:
20/03/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/03/2014
Resoconto PIAZZONI ILEANA CATHIA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 20/03/2014
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 20/03/2014
Resoconto PIAZZONI ILEANA CATHIA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/03/2014

SVOLTO IL 20/03/2014

CONCLUSO IL 20/03/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02401
presentato da
PIAZZONI Ileana Cathia
testo di
Mercoledì 19 marzo 2014, seduta n. 193

   PIAZZONI, NICCHI e AIELLO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ha disposto la riorganizzazione della Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) mediante una procedura complessa e graduale di privatizzazione e soppressione dell'ente pubblico non economico CRI. La privatizzazione è stata realizzata, dal 1o gennaio 2014, per i soli comitati provinciali e locali, mentre per il comitato centrale e per i comitati regionali è stata differita dal decreto-legge n. 101 del 2013, così come convertito nella legge n. 125 del 2013;
   la procedura di privatizzazione in questione ha suscitato fin dal principio una serie di perplessità, con particolare riferimento ai diritti e alle garanzie del personale in servizio nelle diverse componenti militari e civili, considerando inoltre l'altissimo numero di lavoratori a tempo determinato;
   questi lavoratori, in servizio presso i comitati provinciali e locali, vedranno ridotti in maniera rilevante i diritti e le garanzie contemplate nell'originario rapporto di lavoro dalla nuova contrattazione di tipo privatistico. Occorre considerare inoltre come allo stato attuale i comitati locali e provinciali possano avvalersi del personale a tempo determinato solo nell'ambito dell'espletamento di attività in regime convenzionale ovvero nell'ambito di attività finanziate con fondi privati;
   riguardo il personale con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i comitati provinciali e locali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, l'articolo 1-bis del decreto legislativo n. 178 del 2012, ha stabilito, al comma 3 il diritto d'opzione con il quale esercitare il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei comitati provinciali e locali, ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Questa previsione mal si concilia con quanto disposto originariamente dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012 e potrebbe dar luogo a disparità di trattamento fra i lavoratori in servizio presso i comitati provinciali o locali rispetto ai lavoratori assunti – sempre mediante concorso pubblico e con i medesimi requisiti – presso il comitato centrale o i comitati regionali;
   in merito alle modalità organizzative e funzionali relative all'applicazione del citato articolo 1-bis del decreto legislativo n. 178 del 2012 deve ancora essere emanata apposita disciplina con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i dicasteri dell'economia e delle finanze, della pubblica amministrazione e semplificazione, della difesa, come previsto dal comma 3 del medesimo articolo;
   le organizzazioni sindacali hanno più volte denunciato il comportamento contraddittorio e difforme posto in essere da diversi comitati locali. In alcuni casi sono giunte a dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, che avevano ottenuto in via giudiziale la stabilizzazione del rapporto di lavoro, comunicazioni di fine rapporto; sono stati rinnovati contratti per un numero inferiore di ore rispetto a quelle svolte sino al 31 dicembre 2013, pur in presenza di convenzione; si è agevolato il proseguimento del rapporto di lavoro secondo forme contrattuali interinali o di somministrazione;
   la situazione di incertezza descritta nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa sulla privatizzazione della CRI, sta incidendo fortemente sulla prosecuzione di numerosi rapporti di lavoro, spesso necessari a garantire attività strettamente legate allo svolgimento di servizi pubblici essenziali –:
   se non intenda provvedere in tempi celeri e certi all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto legislativo n. 178 del 2012 e quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda adottare al fine di assumere determinazioni organiche sulla questione, considerando altresì la necessità di tutelare i livelli occupazionali e garantire la qualità dei servizi erogati.
(5-02401)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 marzo 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-02401

  Come è noto, il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, prevedeva originariamente, a partire dal 1o gennaio 2014, la costituzione di una associazione privata di interesse pubblico della Croce Rossa Italiana, da qualificarsi come associazione di promozione sociale, alla quale avrebbero dovuto essere trasferiti tutti i compiti svolti prevalentemente da volontari.
  L’«Ente Croce Rossa», cambiando denominazione, avrebbe dovuto svolgere funzioni di supporto tecnico-logistico dell'attività dell'Associazione.
  Tale seconda fase è stata modificata dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.
  Le modifiche normative introdotte dispongono che:
   1. l'attuale Ente Pubblico Croce Rossa Italiana mantenga lo status di Ente Pubblico – senza modificarsi in Ente Strumentale alla Croce Rossa – per ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2014;
   2. la CRI abbia una struttura territoriale a gestione diversificata: i livelli Centrale/Regionale permangono nel perimetro dell'Ente Pubblico, mentre i livelli provinciale/locale accedono alla gestione privatizzata pur permanendo nel quadro dell'Associazione (e non dell'Ente Pubblico);
   3. i Comitati Locali e Provinciali (salvo i Comitati Provinciali di Trento e Bolzano), dal 1o gennaio 2014 si trasformino in Associazioni di Diritto Privato;
   4. è previsto, inoltre, che, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 101/2013, i predetti Comitati Locali e Provinciali, con istanza motivata con riferimento a ragioni di carattere organizzativo, chiedano al Presidente Nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014, del termine di assunzione della personalità giuridica di diritto privato.

  La norma rinvia inoltre ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, con il quale vengono disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione, anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.
  Nelle more dell'emanazione dell'anzidetto decreto, tuttavia, la Croce rossa Italiana ha ravvisato immediatamente l'urgenza di definire almeno alcuni aspetti basilari relativi alle modalità di impiego del personale CRI presso i Comitati Locali e Provinciali in argomento.
  È di tutta evidenza, quindi, l'inderogabile e primaria esigenza da parte della CRI di dover adottare provvedimenti e atti di indirizzo per garantire senza soluzione di continuità i servizi già espletati a livello locale e provinciale per il superiore interesse della collettività e, quindi, a tutela del singolo individuo nel pieno rispetto della legge, attesa l'emanazione del decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 178/2012 e successive modificazioni.
  A riguardo, si segnala la nota prot. 74940 del 18 dicembre 2013 con la quale il Presidente Nazionale della CRI ha diramato gli adempimenti che, a partire dal 1o gennaio 2014, dovevano essere adottati dai Comitati Locali e Provinciali in rispetto al predetto decreto legislativo 178/2012, e successive modifiche, in ordine alle seguenti tematiche:
   1. Assetto giuridico e posizione fiscale;
   2. Personale;
   3. Rapporti attivi e passivi, gestione finanziaria e di cassa, convenzioni, immatricolazioni automezzi, mutui e leasing, assicurazioni;
   4. Contenzioso;
   5. Archivi.

  Con particolare riguardo al Personale, la citata nota è da considerarsi come linee guida provvisorie da applicare a partire dal 1o gennaio 2014 per l'impiego del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, del personale a tempo determinato il cui contratto di lavoro permaneva in vigore ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 178/2012, che continuerà a essere impiegato presso i Comitati locali e provinciali in attuazione all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto, nonché il contratto di riferimento per i rapporti con le Agenzie di somministrazione e lavoro individuato temporaneamente in quello del CCNL EPNE.
  Inoltre, nel corso del mese di febbraio 2014, si è riunito in due sedute il tavolo tecnico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 178/2012, e successive modifiche, alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, dei Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa, della CRI, delle Regioni, e delle organizzazioni sindacali del personale CRI, che ha individuato nel contratto Anpas quello che si ritiene sia maggiormente tutelante per il personale anche dal punto di vista retributivo.
  Per quanto attiene al decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 178/2012, inoltre, è stato presentato alle organizzazioni sindacali lo schema di decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute di cui all'articolo 1-bis, comma 3 del decreto legislativo 178/2012 e successive modifiche, che si auspica verrà adottato prossimamente.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

CROCE ROSSA ITALIANA: VEDI ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA

EUROVOC :

conservazione del posto di lavoro

ente pubblico

contratto di lavoro

lavoro temporaneo

assunzione