ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02382

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 191 del 17/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: LENZI DONATA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/03/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 17/03/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/03/2014

SOLLECITO IL 28/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02382
presentato da
LENZI Donata
testo di
Lunedì 17 marzo 2014, seduta n. 191

   LENZI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   come noto, il succedersi e il sovrapporsi degli interventi legislativi in materia previdenziale degli ultimi 5 anni, hanno prodotto una serie di problemi, disguidi, illogicità e veri e propri drammi umani, genericamente riassunti con il termine «esodati»;
   nell'amplissima casistica dei lavoratori rientranti nella categoria degli esodati, di cui solo in parte si è riusciti a trovare soluzione, si segnala il caso della signora M. G. C., già dipendente del Banco Popolare e inserita nel fondo di solidarietà bancario in data 1o aprile 2011, in vista di poter accedere al trattamento pensionistico con la cosiddetta opzione donna, in data 1o novembre 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243;
   a seguito dell'anticipazione dei 3 mesi di aspettativa di vita al 1o gennaio 2013 dovuta all'entrata in vigore della «riforma Monti/Fornero», la nuova decorrenza per il diritto alla pensione della signora C. slitterebbe al 1o febbraio 2016, ma la fase sperimentale di applicazione della citata norma della legge n. 243 del 2004 termina con il 31 dicembre 2015;
   per una differenza di un solo mese, l'Inps non può riconoscere l'applicazione del pensionamento con il calcolo contributivo e la signora C. dovrà attendere il 2022 per la pensione di anzianità o il 2025 per quella di vecchiaia, tenendo conto che la contribuzione assicurata dall'istituto di credito di provenienza terminerà ad ottobre 2014;
   nonostante un'apposita clausola prevista dall'accordo sottoscritto dalla suddetta signora e l'istituto di credito di cui era dipendente prevedesse l'eventuale rientro in azienda, laddove non si fosse concretizzata la possibilità dell'accesso al trattamento pensionistico, e nonostante un contenzioso giudiziario in corso per vedere riconosciuto tale diritto, il Banco Popolare si è finora rifiutato di reintegrarla in servizio –:
   se non ritenga necessario assumere iniziative normative finalizzate all'individuazione di soluzioni definitive e strutturali degli errori che hanno generato il cosiddetto fenomeno degli «esodati» e se non ritenga necessario adottare apposite iniziative volte a prorogare l'efficacia della fase sperimentale di cui al citato articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, unica misura di flessibilità in materia previdenziale rimasta nell'ordinamento. (5-02382)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2004 0243

EUROVOC :

sicurezza sociale

pensionato