Legislatura: 17Seduta di annuncio: 190 del 14/03/2014
Primo firmatario: BERGAMINI DEBORAH
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 14/03/2014
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 14/03/2014 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 22/06/2015
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 14/03/2014
MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 22/06/2015
BERGAMINI. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
la sentenza n. 92 del 20 maggio 2013 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di alcuni commi dell'articolo 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, concernenti l'alienazione forzata dei veicoli;
la Corte costituzionale non ha modificato l'articolo 38, di cui al precedente paragrafo, nella parte in cui introduce nel codice della strada la figura del custode acquirente;
i custodi e soccorritori giudiziari sono individuati dal Ministero dell'interno come soggetti autorizzati all'affidamento in custodia dei veicoli posti in sequestro ma spesso la giacenza dei veicoli si protrae per un tempo eccessivamente lungo, determinando in tal modo un aumento dei costi per la pubblica amministrazione;
il decreto-legge n. 35 del 2013, riguardante i pagamenti della pubblica amministrazione, non ha previsto risorse a favore dei custodi e soccorritori giudiziari nell'ambito del procedimento per l'applicazione dello stesso;
al fine di determinare una limitazione di tali costi, la legge di stabilità 2014 ha previsto, al comma 444, l'introduzione di un sistema di alienazione al custode dei veicoli giacenti da oltre due anni, rimandando ad un successivo decreto ministeriale l'applicazione di tale norma;
la norma approvata manca di un elemento fondamentale quale è quello della previsione di un termine entro il quale si dovrà provvedere al pagamento delle spese di custodia –:
se il Governo abbia ottemperato all'emanazione del decreto ministeriale di attuazione del comma 444 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, prevedendo anche un termine entro il quale provvedere al pagamento delle spese di custodia, al fine di garantire il pagamento a favore di piccoli imprenditori che altrimenti rischierebbero la chiusura;
se il Governo non ritenga doveroso che la categoria dei custodi e soccorritori giudiziari venga introdotta tra quelle che hanno diritto al pagamento arretrato dei debiti da parte della pubblica amministrazione. (5-02371)
SIGLA O DENOMINAZIONE:DECRETO LEGGE 2003 0269
EUROVOC :pubblica amministrazione
veicolo
debito
sequestro di beni