ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02267

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 182 del 04/03/2014
Abbinamenti
Atto 5/02266 abbinato in data 12/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: PESCO DANIELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/03/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/03/2014
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 04/03/2014
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/03/2014
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 04/03/2014
BARBANTI SEBASTIANO MOVIMENTO 5 STELLE 04/03/2014
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 04/03/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/03/2014
Stato iter:
12/03/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 12/03/2014
Resoconto CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 12/03/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 12/03/2014
Resoconto CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 12/03/2014

DISCUSSIONE IL 12/03/2014

SVOLTO IL 12/03/2014

CONCLUSO IL 12/03/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02267
presentato da
PESCO Daniele
testo di
Martedì 4 marzo 2014, seduta n. 182

   PESCO, VILLAROSA, ALBERTI, CANCELLERI, RUOCCO, BARBANTI e PISANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   dal documento pubblicato dalla Banca d'Italia in data 3 febbraio 2014, titolato «Conseguenze per la Banca d'Italia della legge 29 Gennaio 2014 n. 5» è possibile evincere quanto segue:
    «La Banca d'Italia era e resta un istituto di diritto pubblico, che svolge funzioni pubbliche su cui nessun soggetto privato mai ha potuto, né mai potrà, esercitare alcuna influenza»;
   «Le riserve nel patrimonio della Banca si accumulano anno dopo anno grazie ai proventi dell'attività classica di una banca centrale, il “battere moneta”. In quanto derivanti da una tipica attività di interesse pubblico, queste riserve (così come le altre poste patrimoniali presenti nei conti della Banca d'Italia, incluso ovviamente l'oro) non sono di proprietà dei partecipanti, i quali possono vantare diritti solo in relazione al capitale in senso stretto della Banca, diritti assegnati loro dalla Legge Bancaria del 1936»;
   la rivalutazione delle quote della Banca d'Italia, ai sensi del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è stata effettuata mediante utilizzo delle riserve statutarie della medesima;
   le quote di partecipazione al capitale erano distribuite tra banche ed enti di assicurazione e previdenza, per la maggior parte divenuti dagli anni Novanta di natura privata;
   la privatizzazione delle suddette banche ed enti di assicurazione e previdenza ha implicato una modifica rilevante della natura giuridica ed economica dei soggetti medesimi, facendo venir meno tutti i relativi aspetti di natura pubblica e ponendo l'attenzione esclusivamente sullo scopo di lucro, motivo per il quale sembra inappropriato riconoscere a tali soggetti diritti sulle riserve statutarie della Banca d'Italia, in quanto trattasi di risorse pubbliche;
   nel parere della banca centrale europea del 27 dicembre 2013 relativa all'aumento di capitale della Banca d'Italia (CON/2013/96) al punto 3.4 si chiede che vengano forniti ulteriori dettagli sui presupposti quantitativi alla base della valutazione;
   la relazione dei tre saggi che si sono occupati di rivalutare il valore delle quote della Banca d'Italia ha evidenziato quanto segue: «è necessario modificare le norme che disciplinano la struttura proprietaria per chiarire che i partecipanti non hanno diritti economici sulla parte delle riserve della banca rinveniente direttamente o indirettamente (quindi anche dalle riserve) dal diritto di “signoraggio”»;
   l'articolo 3 del regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, recitava:
    1. La Banca d'Italia è autorizzata a computare al suo attivo, in lire italiane, sulla base aurea fissata all'articolo 1, tutte le sue riserve in oro, o in divise estere su paesi nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di Banca in oro.
    2.  Le plusvalenze emergenti dalla rivalutazione delle riserve della Banca d'Italia vanno accreditate allo Stato. Tali plusvalenze debbono essere destinate:
     a) alla estinzione del debito in biglietti della Banca d'Italia emessi per conto dello Stato;
     b) al regolamento delle differenze di prezzo in lire-carta, rispetto alla parità aurea fissata con l'articolo 1, attribuito alle riserve auree ed equiparate già dei Banchi di Napoli e di Sicilia, trasferite alla Banca d'Italia all'atto della unificazione della emissione del biglietti nella Banca medesima in conformità alle disposizioni dell'articolo 2 del R.D.L. 6 maggio 1926, n. 812;
     c) al regolamento delle differenze di prezzo in lire-carta, rispetto alla parità aurea suindicata già attribuito alla somma di dollari 90 milioni ceduti dallo Stato alla Banca d'Italia contro riduzione di lire 2.500 milioni del debito del regio tesoro verso la Banca medesima, a tenore dell'articolo 1 del R.D.L. 7 settembre 1926, n. 1506;
     d) al regolamento delle differenze di prezzo in lire-carta, rispetto alla parità aurea suddetta, in ordine ai prezzi di acquisto attribuiti alle altre divise estere su paesi nei quali esiste la convertibilità dei biglietti di banca in oro, trasferiti dallo Stato o dall'istituto nazionale per i cambi con l'estero alla Banca d'Italia»;
   non sono chiare le norme ed i diritti in base ai quali i suddetti soggetti privatizzati, quindi non più pubblici come previsto originariamente, entrano in possesso delle quote della Banca d'Italia e percepiscano i relativi dividendi;
   non si comprende se i partecipanti al capitale della Banca d'Italia possano vantare eventuali ed ulteriori diritti;
   non sono ben chiari quali diritti sono, invece, preclusi ai suddetti partecipanti;
   l'assenza di una chiarezza sul piano normativo delle problematiche esposte implicherebbe la necessità di sospendere l'acquisto, da parte di Banca d'Italia, delle quote eccedenti il limite del 3 per cento fissato dal decreto-legge n. 133 del 2013, al fine di evitare di attribuire diritti apparentemente non perfettamente giustificati sul piano normativo ai partecipanti «privati» al capitale della Banca d'Italia;
   da fonti stampa si apprende che il commissario europeo per la concorrenza abbia, di recente, inviato al Ministero dell'economia e delle finanze una lettera con una richiesta di chiarimento, al fine di capire se la rivalutazione delle quote di partecipazione implichi un aiuto di Stato per i soggetti partecipanti al capitale della Banca d'Italia i quali riceveranno benefici dalla patrimonializzazione della rivalutazione e della vendita delle medesime quote –:
   se reputi opportuno intervenire e quali soluzioni, anche di carattere normativo, intenda adottare, per tutelare l'interesse pubblico evitando che alcuni soggetti giuridici privati, che attraverso fusioni e privatizzazioni hanno nel tempo sostituito gli enti di derivazione di diritto pubblico nel possesso delle quote del capitale sociale della banca centrale nazionale, possano entrare in possesso anche di parte delle riserve della Banca d'Italia tramite il meccanismo, contenuto nel decreto-legge n. 133 del 2013, composto da rivalutazione delle quote e successivo riacquisto delle stesse, per la parte eccedente il limite del 3 per cento da parte della banca centrale nazionale a vantaggio esclusivo dei menzionati soggetti economici privati. (5-02267)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 marzo 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02267

  Con le interrogazioni a risposta immediata in Commissione dell'onorevole Paglia e dell'onorevole Pesco ed altri si pongono quesiti in ordine all'operazione di ricapitalizzazione delle quote della Banca d'Italia.
  Al riguardo, si conferma che la Commissione Europea – Direzione generale per la concorrenza, ha fatto pervenire una richiesta di informazioni relativa alla complessiva rivisitazione della disciplina di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, recata dal decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge 29 gennaio 2014, n. 5.
  La nota richiede una disamina della metodologia prescelta per la determinazione della misura del capitale e dei dividendi, oltre che precisazioni sulla procedura e sulla determinazione del prezzo di acquisto e di rivendita in caso di eventuale buy-back e successiva cessione delle proprie quote da parte della Banca d'Italia.
  Con il citato decreto-legge n. 133 del 2013 è stata risolta l'ambiguità sui diritti economici dei partecipanti originata dal previgente quadro giuridico ed è stata determinata una definitiva rivalutazione del valore del capitale a suo tempo conferito dai soggetti partecipanti, incrementato a 7,5 miliardi di euro, mentre il meccanismo di remunerazione è basato esclusivamente sui dividendi, a valere sull'utile netto di esercizio, nella misura massima del 6 per cento del capitale. Il valore complessivo del capitale, nonché la misura massima dei dividendi, sono stati determinati sulla base delle raccomandazioni di una Commissione di esperti nominata da Banca d'Italia.
  Con specifico riferimento ai diritti patrimoniali dei partecipanti, si precisa che l'articolo 6 del decreto-legge in questione (133/2013) è chiarissimo nel delimitare il valore del capitale e dei dividendi. Peraltro, anche lo statuto della Banca d'Italia stabilisce che i diritti patrimoniali dei partecipanti sono limitati al valore del capitale e ai dividendi, nella misura massima del 6 per cento del capitale (cfr articolo 3 dello statuto come risultante dall'aggiornamento di dicembre).
  In relazione alla citata richiesta, si procederà quanto prima, in collaborazione con la Banca d'Italia, alla predisposizione degli elementi informativi da fornire alla Commissione Europea.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

BANCA D'ITALIA ( BANKITALIA )

EUROVOC :

banca

riserve valutarie

differenza di prezzo

debito

privatizzazione

Banca centrale europea