ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02264

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 182 del 04/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 04/03/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 04/03/2014
ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 04/03/2014
PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 04/03/2014
OTTOBRE MAURO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 04/03/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/03/2014
Stato iter:
12/03/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 12/03/2014
Resoconto SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 12/03/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 12/03/2014
Resoconto SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/03/2014

SVOLTO IL 12/03/2014

CONCLUSO IL 12/03/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02264
presentato da
GEBHARD Renate
testo di
Martedì 4 marzo 2014, seduta n. 182

   GEBHARD, SCHULLIAN, ALFREIDER, PLANGGER e OTTOBRE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la Corte di Cassazione, con la sentenza della terza sezione penale n. 2614 del 2014 sul caso di un contribuente che aveva omesso un versamento IVA adducendo la mancanza di liquidità a causa della crisi economica, sembra confermare l'orientamento già anticipato nel precedente grado di giudizio, dalle sezioni unite della stessa Corte (sentenza n. 37424/2013), secondo cui la crisi di liquidità del contribuente può portare all'esclusione delle sanzioni penali, purché il contribuente sia in grado di provare puntualmente la reale ed effettiva impossibilità incolpevole all'adempimento fiscale;
   la legge recante «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», prevede, all'articolo 8, principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio penale, che deve essere attuata secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità, dando rilievo alla configurazione del reato tributario per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa;
   nell'attuale e persistente contesto economico, anche alla luce della recentissima sentenza della Corte di Cassazione, appare indifferibile una modifica normativa che escluda le sanzioni penali in caso di crisi di liquidità di un contribuente, pur mantenendo il regime sanzionatorio di natura fiscale –:
   se ritenga opportuno prevedere l'esclusione del reato di omesso versamento dell'IVA in caso di crisi di liquidità del contribuente, riconducibile ad una situazione accertata di crisi economica globale o aziendale, in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 8 del testo unificato sulla «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», approvato definitivamente dal Parlamento e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. (5-02264)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 marzo 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02264

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze se non ritenga opportuno, nell'attuale contesto economico, escludere il reato di omesso versamento IVA in caso di crisi di liquidità, riconducibile ad una «situazione accertata di crisi economica globale o aziendale», in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 8 del testo unificato sulla «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita». Ciò anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. pen., n. 2614 del 21 gennaio 2014), che ammette la non punibilità in sede penale dell'omesso versamento dell'IVA ove sia dimostrata l'impossibilità incolpevole ad adempiere.
  Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate fa presente quanto segue.
  Secondo il combinato disposto degli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 – recante «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto» – è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.
  Si ricorda che il reato di omesso versamento dell'Iva, originariamente non previsto dal decreto legislativo n. 74 del 2000, è stato introdotto successivamente dall'articolo 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine di tutelare l'interesse dell'Erario alla tempestiva ed efficace riscossione di un tributo già accertato a seguito della corretta autodichiarazione, e di garantire il versamento dell'IVA incassata «per suo conto», attraverso il meccanismo di rivalsa e detrazione, dal soggetto passivo IVA.
  Al riguardo, le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 12 settembre 2013, n. 37424, hanno chiarito che «Il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA è collegato al compimento delle operazioni imponibili. Ogni qualvolta il soggetto d'imposta effettua tali operazioni riscuote già (dall'acquirente del bene o del servizio) l'IVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria.
  «... Non può, quindi, essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo (termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo n.d.a.), ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta (...) di non far debitamente fronte alla esigenza predetta.
  I medesimi principi sono stati ribaditi dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza del 21 gennaio 2014, n. 2614, richiamata anche dagli interroganti.
  Secondo la Cassazione, la mancanza di liquidità esclude la configurabilità del delitto di omesso versamento dell'IVA qualora l'imputato dimostri in giudizio che il mancato pagamento sia dipeso dall'impossibilità incolpevole di effettuarlo. La Corte ha, infatti, chiarito che, sul piano prettamente probatorio, la prova del dolo (generico e non specifico) «è insita... nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta...».
  Non è, invece, penalmente rilevante l'ipotesi in cui il contribuente ometta il versamento di imposte diverse dall'IVA e dalle ritenute, quandanche risultanti dalla propria dichiarazione. In questo caso la sua condotta non è considerata dal legislatore riprovevole come nel caso in cui ometta di versare le somme da lui riscosse (IVA e ritenute) per conto dell'erario statale.
  Ne deriva che la generica deduzione in ordine alla crisi economica non esclude l'elemento psicologico e, quindi, la responsabilità penale dell'imputato accusato del delitto di omesso versamento di IVA. Occorre, invece, che ricorra una «reale impossibilità incolpevole all'adempimento».
  Secondo l'orientamento della Suprema Corte, in breve, la configurabilità del reato può escludersi non quando il contribuente dimostri che la carenza di liquidità è conseguenza della crisi economica, ma solo nel caso di reale impossibilità incolpevole dell'adempimento (ad esempio qualora l'incasso dell'Iva di cui è stato omesso il versamento non sia effettivamente avvenuto).
  L'esclusione del reato di omesso versamento IVA in caso di crisi di liquidità, pertanto, deve essere provata dal contribuente nel caso specifico e può essere «accertata» solo dal giudice, anche sotto il profilo dell'eventuale sussistenza della causa di esclusione della punibilità della «forza maggiore» di cui all'articolo 45 del codice penale.

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