ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02263

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 182 del 04/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 04/03/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/03/2014
Stato iter:
12/03/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 12/03/2014
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
 
RISPOSTA GOVERNO 12/03/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 12/03/2014
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/03/2014

SVOLTO IL 12/03/2014

CONCLUSO IL 12/03/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02263
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Martedì 4 marzo 2014, seduta n. 182

   BUSIN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   organi di stampa di questi giorni riportano la notizia secondo la quale i cittadini che hanno installato sulla propria abitazione un impianto fotovoltaico superiore ai 3 kWp saranno costretti ad aggiornare la rendita catastale come se avessero costruito dei nuovi vani, in relazione al valore del proprio impianto;
   a seguito della circolare n. 36/E dell'agenzia delle entrate del 19 dicembre 2013, sono state infatti definite nuove modalità di determinazione degli ammortamenti per le imprese titolari di impianti fotovoltaici, e i soggetti interessati devono ripensare le scelte effettuate in passato per adeguarsi a quanto sostenuto ora dall'Agenzia;
   si dovrà fare particolare attenzione innanzitutto all'ammortamento, distinguendo tra bene mobile ed immobile: si rientra nel primo caso solo quando l'impianto è modesto e non ha autonoma rilevanza catastale e solo quando si rientra in questa fattispecie può essere mantenuta l'aliquota di ammortamento del 9 per cento prevista sino ad ora;
   nel caso in cui l'impianto debba essere fiscalmente qualificato come «unità immobiliare», vanno esaminati i vari casi pratici, uno dei più semplici è quando l'impianto è «a terra» sia il terreno sia la costruzione sono di proprietà dell'impresa, così che, in tal caso, sostiene l'Agenzia delle entrate, l'aliquota corretta di ammortamento fiscale è, dal 2013, il 4 per cento, con scorporo del 30 per cento, mentre se l'impianto, non bene mobile, è stato realizzato, con integrazione parziale o totale, su un fabbricato di proprietà dell'impresa, per l'Agenzia si è in presenza di costi da capitalizzare a quello dell'immobile e da ammortizzare unitamente ad esso, così che nella maggior parte dei casi si applicherà l'aliquota del 3 per cento;
   secondo i dati forniti da Legambiente, gli impianti incentivati presenti oggi, solo nella regione del Veneto, mediamente raggiungono i 5,6 kWp e quindi sono soggetti alla novità legislativa, così che ora, per i cittadini che hanno scelto le rinnovabili, inizia un complesso procedimento per capire se dovranno aggiornare la propria rendita catastale, ovvero, riprendendo in mano la documentazione del loro impianto, ricostruire la spesa complessiva sostenuta fino al momento dell'allacciamento con la rete elettrica nazionale, calcolare con svariati coefficienti se il valore del loro impianto (per altro ragguagliato ai valori del 1989) supera o meno il 15 per cento del valore catastale dell'immobile e poi affrontare il catasto –:
   se la circolare dell'Agenzia delle entrate abbia valutato i negativi effetti che l'applicazione delle nuove disposizioni avrebbe sul settore del fotovoltaico, già duramente colpito dalla crisi economica, e se non si ritenga altresì opportuno, alla luce del fatto che sono numerosi gli impianti domestici per la generazione di energia elettrica da fotovoltaico che esprimono una potenza superiore ai 3kWp, rivedere quanto oggi previsto dalla citata circolare dell'Agenzia delle entrate, rivedendo tale soglia ad un valore maggiore al fine di evitare gli aggravi fiscali a carico dei contribuenti che hanno installato impianti fotovoltaici. (5-02263)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 marzo 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02263

  In merito al documento di sindacato ispettivo in esame si riferisce quanto segue.
  Nella circolare n. 36 del 19 dicembre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ai soggetti che intendono installare gli impianti fotovoltaici direttive mirate sia al corretto trattamento tributario dei relativi investimenti, sia a chiarire gli eventuali obblighi a carico dei soggetti possessori, per le corrette modalità di dichiarazione in catasto.
  Con riferimento a queste ultime, sono state fornite indicazioni relative alla rappresentazione grafica dei manufatti costituenti le unità immobiliari interessate, compresi gli impianti, nonché elementi di carattere quantitativo al fine di distinguere le installazioni per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione in catasto da quelle per le quali detto obbligo non sussiste.
  Al riguardo l'onorevole interrogante chiede chiarimenti correlati ai menzionati criteri quantitativi, con specifico riferimento al limite di 3 kW per unità immobiliare e al calcolo dell'investimento finalizzato a valutare se, con riferimento all'epoca censuaria 1988-1989, lo stesso risulta inferiore al 15 per cento del valore catastale dell'immobile. Infatti, qualora la produttività o la percentuale calcolata risulti inferiore ai valori menzionati, non sussiste alcun obbligo in materia di dichiarazione catastale.
  Il valore di 3 kW è stato indicato in coerenza con i principi di ordinarietà, posti a base dell'estimo catastale, tenendo presente che il fabbisogno energetico usualmente richiesto per le unità abitative maggiormente diffuse sul territorio nazionale non supera il suddetto limite.
  Inoltre, l'Agenzia rileva come detto limite sia riferito a ciascuna unità immobiliare servita dall'impianto stesso: in caso, quindi, di pertinenze autonomamente censite in catasto, detto limite risulterà notevolmente aumentato.
  Anche per valori diversi ai 3 kW, la circolare suddetta individua ulteriori due ipotesi che escludono l'obbligo di dichiarazione in catasto:
   la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
   per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3 in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998. n. 28.
  Sotto altro profilo, l'Agenzia osserva come laddove l'incremento di valore capitale conseguente alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico risulti inferiore al 15 per cento, non sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione dell'aggiornamento catastale. Ciò in linea con quanto già chiarito in relazione a qualunque intervento edilizio con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2006 dell'Agenzia del Territorio.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

AGENZIA DELLE ENTRATE

EUROVOC :

fiscalita'

energia solare

produzione d'energia

energia elettrica

protezione dell'ambiente

edificio