ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02253

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 182 del 04/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: LAURICELLA GIUSEPPE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/03/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 04/03/2014
Stato iter:
14/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/05/2014
Resoconto COSTA ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 14/05/2014
Resoconto LAURICELLA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/03/2014

DISCUSSIONE IL 14/05/2014

SVOLTO IL 14/05/2014

CONCLUSO IL 14/05/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02253
presentato da
LAURICELLA Giuseppe
testo di
Martedì 4 marzo 2014, seduta n. 182

   LAURICELLA. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   la situazione di carenza di personale amministrativo in servizio presso il Ministero della giustizia sta diventando sempre più drammatica, al punto da rischiare di compromettere la piena funzionalità di un settore delicatissimo del sistema Paese come, appunto, quello della giustizia;
   da tempo le organizzazioni sindacali hanno lanciato l'allarme evidenziando come la differenza tra la pianta organica complessiva, al netto dei tagli operati dal decreto legge n. 112 del 2008, e quella effettivamente in servizio sfiori quasi il 20 per cento, con circa 8000 unità mancanti;
   questa carenza di personale amministrativo, se proiettata nel medio periodo, rischia di pregiudicare la funzionalità di molti uffici, con conseguenti ripercussioni negative per il Paese, a partire dalla difficoltà materiale di poter celebrare udienze;
   tale andamento, tra l'altro, risulta aggravato anche dal perdurare del blocco del turn over e dalla fisiologica fuoriuscita di personale per i raggiunti requisiti previdenziali;
   nel corso degli ultimi anni si è anche registrato, a fronte di un incremento dei magistrati in servizio, una diminuzione dei dipendenti, passando dai 50 mila dipendenti per 7500 magistrati della metà degli anni ’90, ai circa 36 mila dipendenti per 9000 magistrati attualmente in servizio;
   con questi rapporti diventa, quindi, irrealizzabile ogni obiettivo di smaltimento dei processi pendenti e un conseguente e preoccupante allungamento dei tempi processuali con grave danno per l'amministrazione della giustizia e per i cittadini tutti;
   è noto che il settore della giustizia è uno dei settori chiave anche per la capacità di attrarre investimenti e quindi per la ripresa economica in una fase congiunturale difficile come quella che l'Italia si trova ad affrontare;
   in questo quadro vanno altresì affrontati anche i temi relativi alla scadenza prevista per il 31 dicembre 2014 delle circa tremila unità, si tratta di lavoratori in cassa integrazione, mobilità, LSU, chiamati dagli enti locali a prestare servizio presso gli uffici giudiziari sotto il profilo di «tirocini formativi» e che spesso assumono ruolo chiave per la funzionalità degli stessi uffici;
   neppure le procedure di mobilità esterna, anche quelle poste in essere ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, sono riuscite a dare una risposta efficace al tema in questioni, atteso che non comprende i dipendenti degli enti locali;
   infatti, persino l'utilizzo dei dipendenti in sovrannumero presso altre amministrazioni non è riuscito a fronteggiare le strutturali carenze di personale presso gli uffici giudiziari;
   inoltre per fare un esempio a fronte del bando di mobilità per la giustizia per 296 posti sono state presentate circa 1800 domande di cui però i 4/5 non erano utilizzabili perché provenienti dagli enti locali;
   di fronte al quadro qui esposto diventa indispensabile intervenire, con la massima urgenza, per assicurare piena operatività della macchina giudiziaria;
   fino ad oggi, ad esempio, si è registrata una eccessiva rigidità che ha impedito di allargare le procedure di mobilità esterna anche al personale proveniente dagli enti locali che, invece, potrebbe rappresentare una risposta efficace ai problemi evidenziati in premessa –:
   se e quali iniziative di tipo amministrativo o normativo il Governo, in considerazione della drammatica situazione riportata nelle premesse, intenda assumere per consentire di aprire procedure di mobilità esterna anche per i dipendenti in sovrannumero degli enti locali, al fine di poter affrontare la carenza di personale amministrativo nell'ambito degli uffici giudiziari. (5-02253)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 14 maggio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-02253

  La situazione di carenza del personale amministrativo in servizio presso il Ministero della Giustizia e le conseguenti ripercussioni sulla funzionalità del sistema giudiziario rappresentano aspetti sui quali è massima l'attenzione di questa Amministrazione.
  Il contesto sul quale dovranno innestarsi gli interventi necessari per garantire l'auspicato incremento di personale è particolarmente complesso. Infatti, ad essere coinvolto nelle articolate dinamiche della questione in esame non è soltanto il Ministero della Giustizia, ma anche il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  Peraltro, gli strumenti normativi per consentire la mobilità del personale, anche degli enti locali, verso l'Amministrazione della Giustizia sono già disponibili nell'ordinamento con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), i cui articoli 30 e 33 disciplinano, rispettivamente, il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse e le eccedenze di personale e la mobilità collettiva.
  L'utilizzo di tali strumenti normativi è fortemente limitato, tuttavia, dal fatto che, mentre il transito di personale da un'amministrazione dello Stato ad un'altra avviene a saldi di bilancio invariati, il transito di personale da un ente locale ad un'amministrazione dello Stato comporta un aggravio per il bilancio dello Stato, con correlativo alleggerimento per quello dell'ente locale.
  In ogni caso, circa la possibilità di attivare, ai sensi del citato articolo 30, una nuova procedura di mobilità volta a far transitare nell'Amministrazione della Giustizia il personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche comprese in altri comparti di contrattazione, il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria di questo Ministero ha espressamente richiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica le valutazioni di competenza. Più in generale, tra gli interventi programmati per incrementare – anche ricorrendo ai risparmi di cassa – il personale amministrativo, è allo studio del Ministero della Giustizia un piano di interventi finalizzati a dare piena giustificazione tecnico-finanziaria alla necessità di bandire nuovi concorsi per il personale e per attingere alle risorse disponibili secondo le regole della mobilità interistituzionale.
  Invero, il ricorso al personale in mobilità, anche temporanea, degli enti locali ha già costituito in passato la soluzione prescelta dal legislatore per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari (articolo 3, comma 128, della legge n. 244/2007). Nondimeno – come rimarcato anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica – le reali criticità che ostacolano l'attuazione delle disposizioni di legge afferiscono a questioni di carattere finanziario concernenti i rapporti e gli equilibri tra finanza statale e finanza locale. Poiché non è previsto un passaggio di risorse finanziarie dall'ente locale all'amministrazione centrale, si pongono problemi pratici di sostenibilità di spesa rispetto al bilancio statale ed alle connesse programmazioni, soprattutto laddove si tratti di mobilità relativa ad un numero consistente di dipendenti.
  Secondo quanto riferito dal predetto Dipartimento, un'alternativa percorribile ai fini del potenziamento di personale potrebbe operare sul piano amministrativo: in virtù del dettato della recente circolare n. 4/2014 del 28 aprile scorso del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (dedicata ai «Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento» e in corso di registrazione presso la Corte dei conti), potrebbero essere attivate, in subordine alla possibilità di avvalersi del pensionamento anticipato nei confronti del personale, procedure di mobilità dei dipendenti in esubero degli enti locali attraverso gli accordi previsti dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001.
  Quanto agli altri interventi in atto sul piano amministrativo, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha riferito di aver costantemente esercitato un'opera di sensibilizzazione sulle amministrazioni centrali per l'espressione del consenso al trasferimento dei propri dipendenti presso gli uffici giudiziari. Per il medesimo obiettivo sono state svolte anche apposite riunioni, tese a favorire soluzioni in grado di equilibrare le situazioni di eccedenza esistenti in alcune amministrazioni, valutando anche la posizione del personale in servizio in posizione di comando, ovvero in assegnazione temporanea.
  In ogni caso le criticità evidenziate, sicuramente determinanti per un fluido svolgimento dei processi di mobilità, saranno considerate nelle valutazioni propedeutiche agli interventi normativi dedicati alla riforma della Pubblica Amministrazione, in cui un posto di rilievo è assegnato alla definizione di un nuovo regime delle procedure di mobilità che superi le rigidità rilevate e favorisca le possibilità di trasferimento dei dipendenti, anche in esubero, presso uffici e sedi carenti di personale.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2008 0112

EUROVOC :

giurisdizione giudiziaria

mobilita' professionale

personale

ente locale