ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02245

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 181 del 27/02/2014
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/02/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 27/02/2014
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 27/02/2014
GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO 27/02/2014
ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 27/02/2014
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 27/02/2014
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 27/02/2014
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 27/02/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 27/02/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 01/09/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/02/2014

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 01/09/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02245
presentato da
GNECCHI Marialuisa
testo di
Giovedì 27 febbraio 2014, seduta n. 181

   GNECCHI, GRIBAUDO, LENZI, GHIZZONI, ROTTA, INCERTI, CENNI e MAESTRI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   vengono penalizzati fortemente i lavoratori precari della pubblica amministrazione allorquando venga loro interrotto anticipatamente il rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro pubblico, costringendoli ad aspettare fino a 27 mesi il pagamento del TFR maturato;
   il comma 23 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce che i nuovi termini di liquidazione non si applichino nei confronti dei soggetti che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento prima del 13 agosto 2011, per i quali continua a valere la vecchia normativa che prevede la liquidazione dei TFS/TFR:
    entro 105 giorni nei casi di cessazione dal servizio per inabilità, decesso, raggiunti limiti di età, massima anzianità contributiva (40 anni);
    non prima di sei mesi ed entro i successivi tre mesi nei casi di cessazione dal servizio per volontarie dimissioni, licenziamento, destituzione e altro;
   l'INPS, direzione generale, con circolare n. 37 del 14 marzo 2012 ha fornito ulteriori indicazioni in merito ai termini di pagamento dei TFS/TFR, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Detta norma ha infatti fatto venir meno, dal 1o gennaio 2012, la nozione di «anzianità massima contributiva» e la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall'età anagrafica (ad eccezione di coloro che avessero già maturato tale requisito entro il 31 dicembre 2011). Pertanto, per il personale destinatario delle nuove regole di accesso e calcolo della pensione che cessa dal servizio senza aver raggiunto il limite di età previsto dal proprio ordinamento, il trattamento di fine servizio-trattamento di fine rapporto sarà messo in pagamento non prima di 24 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro. Resta fermo il termine di 6 mesi per il personale che ha maturato l'anzianità contributiva di 40 anni entro il 31 dicembre 2011 anche se cesserà dal servizio successivamente a tale data;
   in merito alle deroghe previste dal decreto-legge n. 138 del 2011 sopra illustrate, ed a seguito della nota protocollo n. 2680 del 22 febbraio 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per limiti di età o di servizio sono a condizione che i relativi requisiti siano maturati entro il 12 agosto 2011. Pertanto, i lavoratori che a tale data abbiano maturato i requisiti congiunti di età e anzianità contributiva (cosiddetta «quota») ma non abbiano ancora raggiunto il limite di età previsto dall'ordinamento di appartenenza, ovvero la massima anzianità contributiva, avranno il pagamento del TFS/TFR dopo sei mesi, anche nel caso in cui successivamente abbiano raggiunto, al momento della cessazione dal servizio, i predetti requisiti di accesso per limiti di età ovvero anzianità massima contributiva (40 anni);
   la prestazione non viene quindi liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell'ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause sono previste in particolare:
    le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione;
    il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall'impiego);
   si ha motivo di ritenere non equa suddetta applicazione della norma, che colpisce ingiustamente i lavoratori precari della pubblica amministrazione, per la maggior parte giovani, che dopo aver subito l'interruzione anticipata e unilaterale del rapporto di lavoro, rimangono non solo senza alcuna fonte di reddito ma non possono neanche disporre del TFR maturato in tempi brevi –:
   se non ritengano i Ministri interrogati assumere iniziative, se del caso con apposito atto amministrativo, per sanare la problematica segnalata, che colpisce pesantemente questa categoria di lavoratori, già soggetti loro malgrado a forme di lavoro precario. (5-02245)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2011 0138

EUROVOC :

sicurezza del posto di lavoro

cessazione d'impiego

lavoro non remunerato

licenziamento

pensionato

contratto di lavoro