ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02194

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 176 del 19/02/2014
Firmatari
Primo firmatario: AGOSTINELLI DONATELLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/02/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 19/02/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/02/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02194
presentato da
AGOSTINELLI Donatella
testo di
Mercoledì 19 febbraio 2014, seduta n. 176

   AGOSTINELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   la Banca d'Italia è stata istituita con la legge n. 449 del 10 agosto 1893 in forma di società anonima (in seguito alla fusione tra la Banca nazionale del Regno d'Italia, la Banca nazionale Toscana, la Banca toscana di credito per le industrie e il commercio d'Italia ed alla liquidazione della Banca romana);
   nel 1936, con regio decreto-legge n. 375 del 1936 (cosiddetta legge bancaria del 1936), è stata trasformata da società anonima ad istituto di diritto pubblico, con il compito di vigilare sulle banche italiane ed il potere di emettere moneta;
   per effetto della pubblicizzazione, la partecipazione al capitale della Banca d'Italia veniva limitata ad istituti di diritto pubblico o banche di interesse nazionale controllate indirettamente dallo Stato (attraverso l'IRI);
   tuttavia nel 1993, in seguito al processo di privatizzazione delle banche pubbliche italiane, gli istituti di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale partecipanti al capitale sociale di Banca Italia venivano trasformati in società per azioni divenendo, quindi, soci privati della nostra Banca centrale;
   a partire da quel momento si è realizzato il paradosso di una Banca centrale, cioè un istituto formalmente di diritto pubblico, con azionisti privati;
   la spinosa questione della proprietà del capitale della Banca d'Italia è stata quindi affrontata dalla legge 28 dicembre 2005. n. 262, che rimetteva ad un regolamento governativo, da emanarsi entro tre anni dall'entrata in vigore della legge, la ridefinizione dell'assetto partecipativo dell'Istituto;
   tale regolamento, in particolare, avrebbe dovuto disciplinare le modalità di trasferimento delle quote in possesso dei «soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici» (articolo 10, legge n. 262 del 2005);
   il termine fissato dalla legge n. 262 del 2005 è tuttavia venuto a scadenza senza che fosse emanato il regolamento: ad oggi, pertanto, soci privati continuano a partecipare al capitale sociale della nostra Banca Centrale;
   il problema della proprietà mista, pubblica e privata, del capitale sociale della Banca d'Italia si è riproposto in seguito al decreto-legge 27 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014 n. 5 (cosiddetto decreto Imu-Bankitalia);
   con il predetto provvedimento è stata autorizzata la rivalutazione delle quote di Bankitalia, mediante il computo delle sue riserve statutarie, per un valore di 7,5 miliardi di euro; per effetto di questa rivalutazione contabile, i soci privati di Bankitalia hanno beneficiato di una plusvalenza di almeno 2,3 miliardi di euro;
   questa operazione di rivalutazione, secondo fonti stampa, sarebbe avvenuta anche mediante il computo delle sue riserve auree: infatti nello stato patrimoniale dell'istituto di via Nazionale (a pagina 260 dell'ultima relazione annuale) sono inseriti all'attivo oro e crediti in oro per 99,4 miliardi di euro;
   si tratta di 2450 tonnellate di lingotti d'oro, le terze riserve auree più grandi nel mondo per dimensione, dopo quelle di Stati Uniti e Germania;
   eppure, ad avviso dell'interrogante, questa operazione di rivalutazione non sarebbe ammissibile, essendo avvenuta mediante il computo delle riserve statutarie, che sono indisponibili in quanto di esclusiva pertinenza dello Stato;
   ancora maggiori perplessità suscita la circostanza che la rivalutazione sarebbe avvenuta anche mediante il computo delle riserve auree;
   al riguardo si osserva che, poiché la funzione di emettere moneta è stata trasferita alla Banca centrale europea, è venuto meno qualsiasi titolo giustificativo alla loro detenzione con funzione di garanzia da parte della Banca centrale nazionale;
   si tratta di oro che andrebbe restituito allo Stato, in quanto di pertinenza esclusiva del popolo italiano –:
   se il Ministro dell'economia e delle finanze non intenda chiarire tutti i profili e le implicazioni della operazione di rivalutazione delle quote di Bankitalia mediante imputazione delle riserve statutarie, di cui al decreto-legge 27 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, nonché la natura delle riserve auree di Bankitalia;
   se non intenda chiarire di chi sia la proprietà di queste riserve auree – se dello Stato o della Banca d'Italia – e se le stesse siano disponibili da parte dei soci privati di Bankitalia, anche ai fini di un computo nel loro stato patrimoniale;
   se non intenda indicare il luogo esatto in cui le predette riserve auree sono attualmente depositate. (5-02194)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

BANCA D'ITALIA ( BANKITALIA )

EUROVOC :

riserve valutarie

emissione di valori

oro

banca centrale

garanzia di credito

banca pubblica

Banca centrale europea

relazione d'attivita'