ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02187

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 176 del 19/02/2014
Firmatari
Primo firmatario: CAPARINI DAVIDE
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 18/02/2014


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 18/02/2014
Stato iter:
27/03/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/03/2014
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 27/03/2014
Resoconto CAPARINI DAVIDE LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/02/2014

DISCUSSIONE IL 27/03/2014

SVOLTO IL 27/03/2014

CONCLUSO IL 27/03/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02187
presentato da
CAPARINI Davide
testo di
Mercoledì 19 febbraio 2014, seduta n. 176

   CAPARINI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il dipartimento dei trasporti e navigazione tramite la direzione generale per la motorizzazione ha emesso in data 21 maggio 2013 il decreto dirigenziale n. 202 nel quale si indicano le norme tecniche dei ponti sollevatori per i veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate da utilizzare nell'ambito delle revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
   in tale decreto e allegato capitolato sono contenute le norme tecniche a cui gli operatori privati che intendono effettuare sedute di revisione in tutto il Paese devono attenersi rigorosamente affinché tali ponti sollevatori operino con piena efficacia e sicurezza;
   tali ponti sollevatori oltre a sottostare a quanto richiamato in tale decreto e capitolato devono essere accompagnati da autorizzazione e certificazione rilasciate dalle autorità competenti, e in applicazione del decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010 e del decreto legislativo n. 81 del 2008;
   queste attrezzature mobili e strutture di sollevamento per poter operare in sicurezza, saranno inoltre adeguate alle norme di cui ancora gli operatori sono in attesa (della loro emanazione), che certificano il riconoscimento di idoneità rilasciato dall'INAIL (ex ISPESL);
   tali ponti sono di proprietà di piccole imprese sparse su tutto il territorio nazionale le quali hanno investito molto nell'acquisto di tale attrezzatura al fine di assicurare un servizio di pubblica utilità come sono le sedute operative per la revisione dei veicoli con portata superiore a 3,5 tonnellate presso le sedi di utenti di cui all'articolo 19 della legge n. 870del 1986;
   nell'ambito delle sedute di revisione dei veicoli, come previsto dal capitolato ponti sollevatori di cui al decreto dirigenziale n. 202 sopra richiamato al punto 4 «altri controlli stato dello sterzo, azionamento organi di sterzo, colonna, forcelle, gioco sterzo», è previsto che il mezzo sia in moto con alla guida dello stesso un operatore;
   per ovvie ragioni di sicurezza degli operatori che intervengono in tali sedute di revisione è previsto che i controlli sopra richiamati avvengano con veicolo sulle pedane del ponte sollevatore ma con veicolo a terra;
   sino ad oggi gli uffici delle motorizzazioni civili provinciali hanno effettuato le sedute di revisione veicoli presso la sede degli utenti attenendosi rigorosamente alla norma del capitolato al punto 4 ispezionando i veicoli posti sopra le pedane dei ponti sollevatori a terra;
   questi ponti sollevatori attualmente utilizzati, sono stati costruiti con certificazione CE, come strutture «scarrabili» in quanto funzionali alle attività di revisione presso le sedi degli utenti e per questa loro natura non è stata richiesta nel capitolato sopra richiamato al punto 4 la presenza di fosse di ispezione;
   due motorizzazioni civili provinciali del nord Italia hanno sospeso l'attività di revisione veicoli con attrezzature «scarrabili», con ponte di sollevamento in quanto, presso le sedi degli utenti non sono presenti fosse di ispezione;
   questa sospensione di attività appare all'interrogante ingiustificata, visto che riguarda solo due province tra l'altro aventi lo stesso direttore dell'ufficio provinciale, nociva perché sta creando un danno notevole alle imprese che hanno fatto investimenti consistenti per l'acquisto delle attrezzature «scarrabili» di revisione, crea disservizi alle imprese che hanno necessità di effettuare le revisioni delle loro centinaia di veicoli presso le loro sedi dovendosi in conseguenza a tale sospensione recare presso le sedi della motorizzazione provinciale con prevedibile aumento dei costi per le stesse e di ulteriore intasamento delle sedi di revisione provinciali –:
   se il Ministro sia a conoscenza di quanto sopra esposto;
   se esista una direttiva o una circolare della direzione generale per la motorizzazione che modifica quanto esplicitamente contenuto al punto 4 del decreto dirigenziale n. 202 del 21 maggio 2013 «i controlli devono essere effettuati in condizioni di veicolo a terra»;
   se in assenza di tale direttiva o circolare non sia da considerare ingiustificata la decisione, fortunatamente limitata a due sole motorizzazioni civili provinciali, di sospendere le sedute di revisione veicoli presso le sedi degli utenti in assenza di una fossa di ispezione. (5-02187)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 27 marzo 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-02187

  Con riferimento alla problematica segnalata dall'onorevole interrogante informo che con decreto direttoriale prot. 202 del 21 maggio 2013 sono state emanate nuove norme tecniche relativamente ai ponti sollevatori per veicoli di massa complessiva superiori alle 3.5 t. utilizzati per le revisioni dei veicoli a motore eseguite ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della Strada).
  Con il suddetto decreto si è stabilito che i ponti sollevatori di nuova costruzione dovessero essere conformi ai nuovi requisiti tecnici a far data dal 1o novembre 2013, mentre per quelli già in uso l'amministrazione si è riservata di stabilire un termine di adeguamento alle nuove norme.
  Detto termine, a seguito dei necessari approfondimenti tecnici, è stato fissato con la recente circolare RU 4241 del 24 febbraio 2014.
  Infatti, al fine di consentire agli operatori del settore di proseguire senza soluzione di continuità il loro operato e non ingenerare turbative che potrebbero ostacolare l'esecuzione delle revisioni dei mezzi in questione, è stato consentito esplicitamente l'uso dei ponti attualmente in uso, ancorché non adeguati, fino al 31 dicembre 2014.
  Da ciò ne consegue che le verifiche condotte con le attuali modalità potranno continuare ad essere eseguite fino all'avvenuto adeguamento delle apparecchiature di sollevamento e comunque non oltre tale data.
  Tutte le indicazioni per una corretta ed esauriente utilizzazione dei ponti sollevatori sono rilevabili dal testo della citata circolare prot. RU 4241 del 24 febbraio 2014.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

veicolo

norma tecnica

certificazione comunitaria