ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02165

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 174 del 14/02/2014
Firmatari
Primo firmatario: FOSSATI FILIPPO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/02/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TULLO MARIO PARTITO DEMOCRATICO 14/02/2014
MARIANI RAFFAELLA PARTITO DEMOCRATICO 26/03/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 14/02/2014
Stato iter:
27/03/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/03/2014
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 27/03/2014
Resoconto FOSSATI FILIPPO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 14/02/2014

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 26/03/2014

DISCUSSIONE IL 27/03/2014

SVOLTO IL 27/03/2014

CONCLUSO IL 27/03/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02165
presentato da
FOSSATI Filippo
testo presentato
Venerdì 14 febbraio 2014
modificato
Mercoledì 26 marzo 2014, seduta n. 198

   FOSSATI, TULLO, MARIANI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1993, n. 575, all'articolo 373, comma 2, lettera c), prevede che sono esentati dal pagamento del pedaggio: «c) i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle Associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici»;
la circolare del 5 agosto 1997 n. 3973 del Ministero dei lavori pubblici stabilisce che l'esenzione del pedaggio autostradale è ad oggi concessa soltanto quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
veicolo immatricolato a nome delle associazioni di volontariato;
il veicolo deve essere adibito al soccorso;
impegnato nell'espletamento del relativo specifico servizio;
provvisto dell'apposito contrassegno previsto dal decreto ministeriale, del 15 aprile 1994;
allo stato attuale i viaggi effettuati per trasporto sanitario, anche con un veicolo di soccorso (autoambulanza) delle associazioni di pubblica assistenza e misericordie, non vengono considerati impegnati nell'espletamento del relativo specifico servizio e quindi non riconosciuti esenti;
le norme attuali non precisano che cosa si intenda per veicoli «adibiti al soccorso»;
sulla definizione di soccorso si è espressa la Corte di giustizia europea [CGE, sez. III, 29/A/2010 n. C-190/08], con una pronuncia recepita dalla sentenza del Consiglio di Stato [CDS, sezione III, 7/2/2013, N. 2477), che ha affermato che «i servizi pubblici di soccorso comprendono solitamente sia i servizi di trasporto medico d'urgenza sia servizi di trasporto sanitario qualificato... (omissis)»;
la società Autostrade per l'Italia spa ha dato disdetta ad ANPAS (Associazione nazionale pubbliche assistenze) ed alla Confederazione delle misericordie di Italia dell'accordo in essere dal 1999 per la fornitura di telepass esenti in comodato d'uso gratuito alle associazioni di pubblica assistenza e misericordia, che svolgono sul territorio nazionale oltre il 70 per cento del trasporto sanitario in Italia;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha incontrato a più riprese ambedue le organizzazioni nazionali (ANPAS e Confederazione nazionale delle misericordie di Italia) assicurando un intervento normativo con l'obiettivo di una chiara definizione dei veicoli «adibiti al soccorso» ed il mantenimento del telepass esente in comodato d'uso gratuito senza ulteriori aggravi burocratici ed organizzativi a carico delle associazioni di volontariato –:
come e quando il Governo riterrà di porre in essere gli atti necessari affinché si continui a garantire l'esenzione del pedaggio autostradale ai veicoli di soccorso delle associazioni di volontariato (pubbliche assistenze e misericordie). (5-02165)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 27 marzo 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-02165

  Con l'interrogazione in esame viene evidenziata la circostanza che la società Autostrade per l'Italia ha dato disdetta, nei confronti delle associazioni di volontariato, tra cui ANPAS (Associazione nazionale pubbliche assistenza) e Confederazione delle misericordie, dell'Accordo relativo alla fornitura di telepass esenti.
  Al riguardo, ricordo che il predetto Accordo fa parte di una serie di convenzioni, rinnovabili di anno in anno, che Autostrade per l'Italia ha stipulato tra la fine degli anni 90 e i primi del 2000, con diverse associazioni di volontariato per il rilascio di telepass esenti, che consentono di transitare ai caselli senza corrispondere il pedaggio autostradale, ai veicoli adibiti al soccorso.
  Tuttavia, Autostrade per l'Italia riferisce che negli ultimi anni sono state riscontrate numerose irregolarità nell'uso dei suddetti telepass: spostamenti – non autorizzati e non comunicati – di apparati da un'autoambulanza a un'altra, anche appartenenti ad altre associazioni, nonché utilizzo del telepass esente per transiti di semplice trasferimento, per convenzioni stipulate dalle associazioni con ASL e/o le Regioni, oppure per trasporti richiesti da privati, insomma nulla a che vedere con le condizioni previste al riguardo dal Codice della strada e dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3973 del 1997, nota all'onorevole interrogante.
  Inoltre, Autostrade per l'Italia fa presente che sono emersi casi di illecito utilizzo dei suddetti telepass, rilasciati per autoambulanze di soccorso, su autovetture di privati, sia di piccola sia di grossa cilindrata, o casi di associazioni di volontariato ormai non più esistenti e i cui telepass esenti assegnati, invece di essere restituiti, erano utilizzati su motoveicoli e autovetture di privati.
  Pertanto, le suddette convenzioni per il rilascio di telepass esenti non sono state rinnovate ma disdettate da Autostrade per l'Italia con il previsto preavviso di 6 mesi.
  In ogni caso, Autostrade per l'Italia ha proposto alle Associazioni di Volontariato interessate a continuare nell'utilizzo dei telepass, di accedere a tale servizio alle normali condizioni contrattuali per poi certificare a posteriori i soli transiti per i quali è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio.
  Per facilitare la comunicazione di tali informazioni, Autostrade per l'Italia si è resa altresì disponibile ad implementare, a suo totale carico, una apposita piattaforma web attraverso la quale le associazioni possono accedere per «certificare» i transiti in esenzione.
  Ad ogni modo, la delicatezza della questione rappresentata merita senza dubbio un urgente approfondimento con la principale concessionaria autostradale, considerato, tra l'altro, che in alcune zone d'Italia la rete autostradale costituisce l'unico efficiente sistema di collegamento e mobilità.
  Occorre tener conto anche della circostanza che proprio di recente è entrato in vigore il decreto legislativo n. 43 del 2014, di attuazione della direttiva 2011/76/UE (EURO VIGNETTE).
  In particolare, l'articolo 2, comma 4, lettera a), di detto provvedimento legislativo prevede, ferme restando, invero, le disposizioni di cui al citato articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, la possibilità di aliquote di pedaggi ridotte o esoneri dall'obbligo di pagare il pedaggio, tra l'altro, per gli autoveicoli dei servizi di pronto intervento, ivi compresi quelli effettuati mediante ambulanza anche per il trasporto di feriti o malati.
  Nel quadro normativo così venuto a delinearsi, assicuro che il MIT, ben consapevole dei disagi cui è sottoposta la suddetta categoria, si adopererà, al fine di individuare, in tempi brevi, una idonea soluzione alla problematica in esame.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DPR 1992 0495

EUROVOC :

pedaggio

volontariato

veicolo

tariffazione delle infrastrutture

associazione