ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02035

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 163 del 30/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: PES CATERINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/01/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 30/01/2014
Stato iter:
13/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/11/2014
Resoconto D'ONGHIA ANGELA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 13/11/2014
Resoconto PES CATERINA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/01/2014

SOLLECITO IL 28/07/2014

DISCUSSIONE IL 13/11/2014

SVOLTO IL 13/11/2014

CONCLUSO IL 13/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02035
presentato da
PES Caterina
testo di
Giovedì 30 gennaio 2014, seduta n. 163

   PES. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   con l'interrogazione n. 5-03803 sottoscritta nella XVI legislatura, era stato già trattato il tema della normativa riguardante i dottorati di ricerca;
   l'interrogante infatti, aveva rilevato che la circolare ministeriale n. 15 del 22 febbraio 2011 emanata in seguito all'interrogazione n. 5-03803 con lo scopo di fare chiarezza in merito ai congedi di cui possono usufruire i titolari di assegni di ricerca e sul diritto ad un'aspettativa senza assegni utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, si esprimeva solo sul dottorato di ricerca, non fornendo quindi ai titolari di assegni di ricerca alcuna risposta;
   la nota del 12 maggio 2011 prot. n. AOODGPER 4058 della direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esprimendosi sulle caratteristiche dell'aspettativa per assegno di ricerca, di cui possono usufruire i docenti della scuola, con riferimento alla questione della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, stabilisce che «i periodi di servizio prestati in qualità di titolare di assegno universitario devono ritenersi equiparabili a tutti gli effetti a quelli discendenti dalla frequenza di corsi di dottorato di ricerca»;
   risulta che diverse ragionerie territoriali dello Stato (Verona, Bari, Campobasso), in assenza di una norma esplicita, continuino a negare il riconoscimento del periodo di aspettativa per assegno di ricerca ai fini del servizio, della progressione di carriera, del trattamento di previdenza e quiescenza, non riconoscendo quindi la nota del 12 maggio 2011 della direzione generale per il personale scolastico di cui sopra;
   risulta altresì che altre ragionerie provinciali (Mantova, Milano, Cuneo, Perugia) riconoscono la nota in questione –:
   se non ritenga improcrastinabile assumere iniziative, anche mediante l'emanazione di una apposita circolare, al fine di garantire chiarezza in merito alla validità del periodo di aspettativa per assegno di ricerca ai fini del servizio, della progressione di carriera, del trattamento di previdenza e quiescenza ed evitare quindi che tale materia si presti a interpretazioni da parte delle ragionerie territoriali dello Stato. (5-02035)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 novembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-02035

  L'interrogazione in discussione ha per oggetto la validità del periodo di aspettativa dei titolari di assegni di ricerca ai fini del riconoscimento del servizio, della progressione di carriera nonché del trattamento di previdenza e quiescenza. L'Onorevole interrogante chiede quali iniziative intenda intraprendere il MIUR per evitare interpretazioni difformi in merito da parte delle Ragionerie territoriali dello Stato.
  Va premesso che la problematica evidenziata coinvolge l'operato di alcune diramazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Ciò posto, è utile individuare la cornice normativa relativa ai titolari di assegno di ricerca e dei frequentanti i corsi di dottorato di ricerca, e ciò anche al fine di valutare la possibilità di equiparare il trattamento normativo dei secondi ai primi, come richiesto nel testo dell'interrogazione.
  Con riferimento ai corsi di dottorato, l'articolo 2, comma 1, della legge n. 476 del 1984, così come modificato dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 240 del 2010, stabilisce che «il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso [...]».
  L'ultimo comma del succitato articolo 2, sempre con riferimento ai corsi di dottorato, stabilisce che «il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza».
  Il Ministero, inoltre, ha emanato alcune Circolari ministeriali in materia di dottorato di ricerca.
  La Circolare ministeriale n. 120 del 2002 fa riferimento espresso, tra l'altro, agli assegnisti di ricerca, specificando esplicitamente che gli stessi costituiscono un'ulteriore categoria di beneficiari di aspettativa, ai sensi dell'allora vigente articolo 51, comma 6 della legge n. 449 del 1997, norma successivamente abrogata dalla legge n. 240 del 2010, la quale, come precedentemente accennato, ha introdotto «la compatibilità con le esigenze dell'amministrazione» quale requisito per il collocamento in congedo straordinario del dipendente pubblico ammesso ai corsi di dottorato.
  La medesima Circolare, inoltre, ha evidenziato alcuni precetti fondamentali discendenti dalla normativa primaria; tra questi, segnalo, quello secondo cui il periodo di congedo straordinario per i docenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma della legge n. 476 del 1984.
  Con la successiva Circolare ministeriale n. 15 del 2011, sono state fornite indicazioni in merito alla modalità di fruizione del congedo straordinario per coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, a seguito dell'emanazione della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
  In merito alla normativa primaria sugli assegni di ricerca, ritengo utile fare cenno all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010 che rappresenta, in tale materia, la disciplina di riferimento.
  In particolare, l'ultimo periodo del comma 3 del citato articolo ha sancito il collocamento «d'ufficio» in aspettativa senza assegni del titolare dell'assegno di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche, a differenza del succitato comma 6 dell'articolo 51 della legge n. 449 del 1997 che prevedeva la mera «possibilità» del collocamento in aspettativa.
  Per quanto riguarda gli effetti del collocamento in aspettativa del dipendente pubblico titolare dell'assegno di ricerca sul riconoscimento del servizio prestato, la normativa primaria mostra, effettivamente, una manifesta lacuna.
  Pertanto, al fine di colmare tale vuoto normativo, fonte di possibili interpretazioni antinomiche, sarebbe opportuno un intervento del legislatore.
  Comunque, nello specifico, come emerge dalla nota prot. n. 4058 del 12 maggio 2011, è possibile ritenere che la fattispecie in esame, ovvero quella di assegnista di ricerca, possa essere ricompresa nel campo di applicazione dell'articolo 453, comma 9, del decreto legislativo n. 297 del 1994 (cosiddetto Testo Unico in materia di istruzione), il quale stabilisce testualmente che «possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi ed enti internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476»; disposto che, come già accennato, sancisce il riconoscimento, al dipendente pubblico in congedo per dottorato di ricerca, del servizio, della progressione di carriera nonché del trattamento di previdenza e quiescenza.
  Di conseguenza, coerentemente a siffatta interpretazione, ne deriva che anche i periodi di servizio prestati in qualità di titolare di assegno di ricerca dovrebbero ritenersi equiparabili a tutti gli effetti a quelli discendenti dalla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.
  Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è, dunque, pienamente concorde con quanto auspicato dall'Onorevole interrogante in merito all'omogeneo riconoscimento, su tutto il territorio italiano, del periodo di aspettativa per assegno di ricerca ai fini del riconoscimento del servizio, della progressione di carriera, nonché del trattamento di quiescenza e previdenza.
  Pertanto, al fine di uniformare, su tutto il territorio nazionale, il trattamento degli assegnisti di ricerca ai suddetti fini e quindi l'operato in materia delle Ragionerie territoriali dello Stato deputate alla liquidazione delle somme ad essi spettanti, sono state avviate, e sono attualmente in corso, interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

personale di ricerca

salario

ferie non retribuite