ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02014

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 162 del 29/01/2014
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/03302
Firmatari
Primo firmatario: BONAVITACOLA FULVIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/01/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 29/01/2014
Stato iter:
03/07/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/07/2014
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 03/07/2014
Resoconto BONAVITACOLA FULVIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/01/2014

DISCUSSIONE IL 03/07/2014

SVOLTO IL 03/07/2014

CONCLUSO IL 03/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02014
presentato da
BONAVITACOLA Fulvio
testo di
Mercoledì 29 gennaio 2014, seduta n. 162

   BONAVITACOLA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   a seguito di un contenzioso insorto fra il Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna e l'impresa Carchella srl appaltatrice delle opere di ristrutturazione e adeguamento funzionale dell'edificio B presso la sede di via del Boglione in Roma, veniva instaurato un giudizio arbitrale per la definizione della controversia;
   il giudizio arbitrale si è concluso con l'emanazione di un lodo depositato in data 19 gennaio 2009 che ha condannato l'amministrazione statale al pagamento di una somma in favore dell'impresa appaltatrice, a titolo risarcitorio, pari ad euro 18.292.471,65;
   successivamente, a seguito d'impugnativa promossa dal provveditorato competente attraverso l'avvocatura dello Stato, il lodo veniva sospeso nell'esecutività in data 29 aprile 2010 dalla corte d'appello di Roma;
   lo stesso provveditorato e l'impresa appaltatrice, medio tempore, decidevano di pervenire ad una definizione transattiva della controversia ed effettivamente tale transazione, stipulata nel settembre 2011, prevedeva una notevole riduzione dell'ammontare del risarcimento, contenendolo nell'importo di euro 7.527.000;
   tale transazione prevedeva una clausola risolutiva ove non fosse intervenuto il previsto pagamento in favore dell'impresa entro la data del 15 marzo 2012;
   in ragione di lungaggini inerenti la mancata copertura finanziaria della spesa prevista, tale termine decorreva infruttuosamente, consentendo all'impresa di azionare con atto di pignoramento presso la Banca d'Italia la riscossione dell'intero importo risarcitorio disposto dal lodo;
   ed infatti, in data 7 agosto 2012, l'impresa appaltatrice Carchella s.r.l. riceveva dalla Banca d'Italia l'intera somma prevista dal lodo, pari ad euro 18.292.471,65;
   restavano così vanificati i risultati positivi conseguiti con la transazione del settembre 2011 la cui effettiva esecuzione avrebbe consentito all'amministrazione un risparmio pari a circa 11 milioni di euro;
   il provveditore competente, appreso che l'impresa appaltatrice si era vista liquidare tutte le spettanze previste dal lodo, restando così vanificata ogni utilità dell'intervenuto accordo transattivo, ha presentato formale denuncia all'autorità giudiziaria sui fatti accaduti di cui innanzi, che hanno causato un danno all'amministrazione di oltre euro 11.000,000,00;
   in particolare, con detta denuncia si chiede di accertare eventuali responsabilità interne all'amministrazione che hanno impedito la positiva attuazione dell'accordo transattivo, che hanno portato alla rinuncia all'impugnativa del lodo, che hanno consentito la fulminea riscossione di un così rilevante importo risarcitorio a mezzo atto di pignoramento presso la Banca d'Italia;

   sulla vicenda il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha attivato una Commissione ispettiva ai sensi delle proprie norme regolamentari interne;
   in esito alle risultanze di detta commissione, l'ufficio disciplina della direzione generale del personale del predetto Ministero ha deciso di comminare una sospensione di sei mesi dal servizio del provveditore Carlea, in ragione delle presunte responsabilità dello stesso nel cagionare il danno erariale de quo;
   tale sanzione appare davvero sorprendente e singolare, ove si consideri:
    a) che le circostanze poste a fondamento della sanzione disciplinare sono proprio le medesime su cui lo stesso provveditore ha chiesto di fare chiarezza all'autorità giudiziaria, a mezzo propria denuncia del dicembre 2012;
    b) che sulla vicenda sta indagando la magistratura ordinaria grazie proprio alla denuncia del provveditore Carlea, che ha anche chiesto di accertare gli autori della falsificazione della sua firma in calce a documento provveditorale inerente la vicenda in esame;
    c) che il danno erariale è stato causato da condotte omissive (mancata copertura della spesa prevista in transazione) e valutative (opportunità di rinunciare ad impugnare il lodo) non ascrivibili all'esercizio di competenze proprie del provveditore, cui spetta un mero atto d'impulso nei confronti di altri uffici ed organi consultivi dell'amministrazione;
   gli interrogativi sul fondamento logico e giuridico della suddetta sanzione disciplinare aumentano notevolmente, in considerazione della singolare contemporaneità fra l'irrogazione della sanzione ed alcune pubbliche rimostranze del provveditore Carlea sui metodi con i quali è stato gestito l'interpello per la nomina del provveditore interregionale alle opere pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna, di cui hanno parlato anche alcuni quotidiani nel settembre del 2013;
   anche in ragione di detti articoli l'ufficio disciplina, con altro provvedimento, ha inflitto allo stesso provveditore un'ulteriore sanzione disciplinare, in forma di sanzione economica –:
   se il Ministro sia a conoscenza dei fatti di cui sopra;
   quali iniziative intenda assumere perché sia sospesa l'irrogazione di sanzioni disciplinari, in attesa di conoscere l'effettiva portata e configurazione dei fatti in esito alle indagini dell'autorità giudiziaria in corso, che fanno seguito proprio alla denuncia prodotta dal provveditore Carlea;
   se non ritenga di promuovere un'azione ispettiva anche d'intesa con altre branche dell'amministrazione statale, per un accertamento pieno delle responsabilità rilevanti nella vicenda, interne ed esterne al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (5-02014)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 3 luglio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-02014

  I fatti relativi alla vertenza citata dall'Onorevole Interrogante hanno inizio nel 2004 quando, presso il Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, il Provveditore pro tempore stipula un contratto con la ditta Carchella, per la somma di circa 18 milioni di euro, per la realizzazione di lavori di ristrutturazione sull'edificio B di via del Boglione a Roma, poi da destinare al SISDE. I lavori sono secretati e la procedura seguita per l'affidamento è quella negoziata.
  I finanziamenti per l'opera non vengono assegnati al Provveditorato e il contratto stipulato non viene registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio.
  Nel frattempo vengono comunque effettuati lavori di bonifica del cantiere, che verranno pagati a seguito di procedura esecutiva.
  Successivamente, il SISDE rinuncia all'opera e il Provveditorato cerca invano un altro soggetto interessato all'edificio.
  Nel 2008, la ditta Carchella chiede il risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto e propone di devolvere la vertenza ad un collegio arbitrale, pur non essendo tale eventualità prevista dal contratto che demanda i contenziosi al Giudice ordinario.
  Il Ministro delle infrastrutture pro tempore designa comunque un arbitro e il collegio arbitrale viene costituito. Il lodo arbitrale, emesso il 19 gennaio 2009, riconosce all'impresa un danno di euro 13.794.122,04 più interessi, per una somma complessiva di euro 18.292.471,65.
  Il Provveditore pro tempore chiede all'Avvocatura generale dello Stato l'impugnativa del lodo e la Corte d'Appello, con propria ordinanza, ne sospende l'efficacia.
  Nel 2011, viene nominato Provveditore l'Ing. Carlea il quale, al fine di concludere la vertenza, ripropone all'Avvocatura una bozza di transazione che, accettata dalla ditta, ottiene il parere favorevole dall'Avvocatura. La cifra concordata è di circa 7 milioni di euro. La transazione, stipulata il 15 gennaio 2012, deve essere eseguita entro il 15 marzo e prevede la rinuncia all'appello contro il lodo arbitrale.
  Al momento della stipula non sono presenti sul bilancio del Provveditorato i fondi necessari che, seppur richiesti dal competente ufficio, non verranno mai assegnati. Con nota del 1o febbraio 2012, il Provveditore chiede all'Avvocatura di rinunciare all'appello.
  Poiché il Provveditorato non riesce ad onorare i termini della transazione, la ditta rinuncia alla stessa e, a luglio 2012, si insinua in una procedura esecutiva contro il MIT, che viene condannato al pagamento della somma a suo tempo stabilita dal lodo arbitrale più gli interessi legali.
  La somma viene pagata alla ditta Carchella dalla Banca d'Italia il 2 agosto 2012.
  A seguito dei fatti sopra descritti, il 24 settembre 2012 i competenti uffici del MIT presentano una denuncia alla Procura della Repubblica e alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei conti. In aggiunta, il Capo di Gabinetto pro tempore chiede ai menzionati uffici di nominare una commissione ispettiva che verifichi presso il Provveditorato quanto accaduto in merito alla vertenza con la ditta Carchella.
  Il 7 agosto 2013, la Commissione ispettiva presenta una relazione su quanto verificato presso il Provveditorato. La relazione viene acquisita agli atti dell'Ufficio disciplina del MIT il successivo 5 settembre, per la valutazione delle eventuali responsabilità disciplinari.
  Tale ufficio formula le contestazioni di addebiti nei confronti dei soggetti coinvolti che prestano ancora servizio presso l'Amministrazione poiché, stante il lungo tempo trascorso, alcuni dei dirigenti coinvolti sono in quiescenza. Vengono altresì formulate contestazioni di addebito per mancata collaborazione con la Commissione ispettiva nei confronti del Provveditore e di altri dirigenti e funzionari del Provveditorato.
  Al termine dei procedimenti, il MIT ha ritenuto di archiviare le posizioni di alcuni dirigenti e funzionari pro tempore del Provveditorato in quanto gli atti della Commissione ispettiva non forniscono prove certe e documentate circa le rispettive responsabilità, avvisando nei relativi provvedimenti che all'esito del procedimento penale, in caso di sentenze di condanna, il procedimento disciplinare verrà riaperto ai sensi dell'articolo 55-ter della Legge Brunetta.
  Vengono altresì archiviate le posizioni di tutti i soggetti cui era stata contestata la mancata collaborazione con la Commissione ispettiva poiché dalle dichiarazioni rese in sede di audizione non emergono specifiche responsabilità.
  All'Ing. Carlea viene irrogata una sanzione disciplinare di sei mesi di sospensione dal servizio per il grave danno recato all'Amministrazione per aver stipulato una transazione con la ditta Carchella senza essersi previamente assicurato di avere le necessarie disponibilità in bilancio, rinunciando comunque all'appello avverso il lodo arbitrale.
  Premesso quanto sopra, ritengo di dover sottolineare che:
   le circostanze poste a fondamento della sanzione disciplinare sono di natura squisitamente amministrativa. L'Ufficio disciplina non era a conoscenza della denuncia presentata a dicembre 2012 dall'Ing. Carlea. Conosceva invece i contenuti della denuncia penale presentata dalla Direzione Generale del Personale a settembre del 2012, in forza della quale era stata disposta l'ispezione presso il Provveditorato. Le valutazioni dell'Ufficio disciplina riguardano esclusivamente la responsabilità amministrativo-contabile del Provveditore, in termini di colpa e non certo di dolo, in quanto lo stesso, in qualità di Direttore Generale del Provveditorato, avrebbe dovuto porre in essere tutti gli strumenti necessari per portare a buon fine la transazione stipulata. Oggetto della contestazione e della successiva sanzione è pertanto l'aver inserito nella transazione un termine perentorio che non si è stati in grado di rispettare e l'aver chiesto con propria nota del 1o febbraio 2012 all'Avvocatura generale dello Stato di rinunciare all'appello avverso il lodo arbitrale;
   la magistratura sta indagando sulla vicenda a seguito della citata denuncia del 24 settembre 2012 presentata dalla Direzione Generale del Personale - Ufficio affari legali, contenzioso e disciplina del MIT. La denuncia dell'Ing. Carlea è pertanto successiva sia alla denuncia del Ministero sia all'avvio dell'Ispezione presso il Provveditorato. Tale denuncia, in palese violazione dell'articolo 55-sexsies del decreto legislativo n. 165/2001, non è mai stata inviata alla Direzione Generale del Personale - Ufficio affari legali, contenzioso e disciplina, che pertanto non ne conosce i contenuti, né i soggetti eventualmente coinvolti. E ciò ha peraltro impedito al predetto Ufficio di procedere disciplinarmente nei confronti di dipendenti eventualmente coinvolti.

  Inoltre evidenzio che, ai sensi dell'articolo 16 del citato decreto legislativo, i dirigenti con funzioni di direzione di uffici dirigenziali generali tra i compiti istituzionali, tra l'altro, «adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti»; inoltre, «dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia».
  Dalla norma in esame si evince chiaramente che il Provveditore non ha, e non può avere, solo una competenza di «mero atto di impulso» nei confronti di altri uffici e organi consultivi dell'Amministrazione, ma una responsabilità diretta sulle attività compiute nell'ambito della propria Direzione (nel caso di specie il Provveditorato).
  Suoi sono i provvedimenti amministrativi e i poteri di spesa, sua la competenza a conciliare e transigere. Con propria lettera del 1o febbraio 2012, lo stesso Provveditore aveva chiesto all'Avvocatura di rinunciare all'appello senza inserire nella predetta nota alcun vincolo al buon esito della transazione, e quando con nota del 22 febbraio 2012 l'Ufficio economico del Provveditorato ha avvisato il Provveditore che la richiesta dei fondi per il pagamento della transazione non risultava ancora accolta, il Provveditore era ben consapevole del fatto che la stessa probabilmente non sarebbe andata a buon fine. Nonostante ciò non si è preoccupato, in vista della scadenza dei termini della transazione stessa, di avvisare l'Avvocatura del fatto che, in mancanza dei fondi, il Provveditorato non sarebbe riuscito ad onorare il proprio debito.
  Da quanto sopra esposto appare evidente che l'Amministrazione ha posto in essere tutte le azioni necessarie per un accertamento pieno delle responsabilità:
   denunciando in data 24 settembre 2012 alla Procura della Repubblica e alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei conti i fatti connessi al pagamento dei 18 milioni di euro alla ditta Carchella a seguito di pignoramento presso terzi;
   inviando presso il Provveditorato del Lazio una Commissione ispettiva;
   inviando alla Procura della Repubblica e alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei conti copia della relazione della citata Commissione;
   avviando nei confronti dei soggetti coinvolti i procedimenti disciplinari nei termini previsti dalla legge e dai contratti collettivi;
   avvisando gli stessi soggetti che, in caso di sentenza di condanna a seguito della chiusura del procedimento penale, verrà riaperto nei loro confronti il procedimento disciplinare;
   sanzionando le responsabilità amministrativo contabili emerse dagli accertamenti dei fatti.

  Evidenzio altresì che il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro 4, ha accolto con propria decisione del 24 aprile 2014 il reclamo proposto da questa amministrazione avverso l'ordinanza del giudice del lavoro n.16560/2014 che aveva sospeso l'efficacia dei provvedimenti disciplinari irrogati nei confronti dell'ing. Carlea. Tale decisione, nel consentire ai suddetti provvedimenti di espletare i propri effetti, conferma il buon operato dell'Amministrazione nell'accertamento delle responsabilità amministrativo-contabili connesse alla vicenda. Fermo restando che le indagini della Procura della Repubblica e quelle della Corte di conti, ancora in corso, consentiranno, alla loro conclusione, di intervenire sugli eventuali ulteriori soggetti che saranno ritenuti responsabili per i gravi danni arrecati al MIT.
  Da ultimo informo che il Tribunale di Roma lo scorso 25 giugno ha discusso il ricorso ex articolo 700 c.p.c. presentato dall'Ing. Carlea e, accogliendo tutte le argomentazioni dell'Amministrazione, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di giudizio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

gara d'appalto

impresa

procedura disciplinare