ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02011

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 162 del 29/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: ROSTELLATO GESSICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/01/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 29/01/2014
Stato iter:
03/07/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/07/2014
Resoconto BELLANOVA TERESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 03/07/2014
Resoconto ROSTELLATO GESSICA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/01/2014

DISCUSSIONE IL 03/07/2014

SVOLTO IL 03/07/2014

CONCLUSO IL 03/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02011
presentato da
ROSTELLATO Gessica
testo di
Mercoledì 29 gennaio 2014, seduta n. 162

   ROSTELLATO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012 supplemento ordinario n. 136, ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali, in conformità con l'articolo 38, secondo comma, della Costituzione, il quale sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione;
   in particolare l'articolo 2, comma 1, della legge di riforma istituisce con decorrenza 1o gennaio 2013, due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l'occupazione: l'indennità di disoccupazione ASpi e l'indennità di disoccupazione denominata mini-ASpi;
   a questo scopo, sempre a decorrere dal 1o gennaio 2013, la disposizione richiamata istituisce l'assicurazione sociale per l'impiego (ASpi) presso la gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che è caratterizzata da un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario e da un contributo aggiuntivo (ticket licenziamento);
   le circolari dell'Inps n. 140 del 14 dicembre 2012 e n. 44 del 22 marzo 2013, che tratta gli aspetti contributivi dell'assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) e gli aspetti relativi alla contribuzione tramite versamento del ticket di licenziamento, chiariscono tutto in merito;
   è previsto, infatti, che, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1o gennaio 2013, i datori di lavoro siano tenuti al versamento di uno specifico contributo per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Quindi, anche i licenziamenti per giusta causa, oltre che per giustificato motivo, sia oggettivo che soggettivo;
   il datore di lavoro deve il 41 per cento del trattamento Aspi. Più precisamente, l'articolo 2, comma 31, recita: «Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1o gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30»;
   l'importo del ticket di licenziamento per il 2013, che va calcolato con il 41 per cento di euro 1.180, è pari a 483.80 euro per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore licenziato. Questa è la misura per l'anno 2013, poi questo valore massimale Aspi va aggiornato ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. A questo punto, il ticket di licenziamento massimo da pagare, ossia tre quote massime, pari a 36 mesi di anzianità aziendale, è pari a 1.451,00 euro nel 2013;
   la circolare Inps n. 44 del 2013 chiarisce e semplifica il dettato normativo precisando che, i datori di lavoro saranno tenuti all'assolvimento della contribuzione all'Inps in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa;
   quindi il ticket licenziamento deve essere versato, anche se il lavoratore non percepirà l'Aspi (si veda la cessazione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, il licenziamento per giusta causa e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in caso di lavoratrice madre dopo un anno di vita del bambino);
   quest'ultimo caso si riallaccia al giusto prolungamento del periodo di tutela della maternità da un anno di vita del bambino a tre anni, ma il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con un interpello ha chiarito che l'estensione della convalida delle dimissioni da un anno di vita del bambino a tre anni di vita, non comporta l'allungamento a tre anni di età del bambino del periodo entro il quale le dimissioni della lavoratrice danno diritto all'Aspi;
   poco chiaro risulta essere l'ammontare dell'importo da versare in quanto al comma 31 si fa riferimento ad una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni e non si accenna ad una riproporzione parametrata al mese, mentre, l'Inps attraverso la circolare n. 44 del 2013 interpreta il dettato normativo applicando la suddivisione e cioè in ogni caso per ciascun mese di anzianità lavorativa;
   nel silenzio del legislatore, l'Inps stabilisce che il contributo non è proporzionale all'orario svolto dal lavoratore e pertanto la misura del contributo è identica in entrambi i casi. Il calcolo dell'indennità Aspi spettante al lavoratore licenziato viene calcolato in percentuale (75 per cento) del totale delle retribuzioni percepite dal lavoratore (imponibile Inps) negli ultimi 24 mesi. È palese che un lavoratore che ha svolto l'attività a tempo parziale percepisca molto meno Aspi di un lavoratore a tempo pieno. Ma il contributo da pagare risulta essere lo stesso –:
   se il Ministro interrogato non ritenga più equo e corretto prevedere che il versamento del ticket di licenziamento sia dovuto solo nei casi in cui l'interruzione del rapporto di lavoro comporti effettivamente diritto all'Aspi diversamente da quanto indicato nel dettato normativo al comma 31 dell'articolo 2 della legge 92 del 2012, e se non ritenga opportuno assumere iniziative volte a modificare la normativa;
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno assumere iniziative normative per chiarire quale che sia il reale intento della normativa nella parte in cui dispone che «è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni», considerato che l'Inps interpreta il dettato normativo applicando la suddivisione per ciascun mese di anzianità lavorativa;
   se sia intenzione del Ministro interrogato intervenire al fine di pervenire a una modifica dei criteri interpretativi da parte dell'Inps;
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno, nel silenzio della norma, assumere iniziative normative per chiarire quale sia l'importo da versare nei casi di interruzione di rapporti part-time e se non ritenga più equo e corretto riparametrare tale cifra;
   quali ulteriori iniziative di competenza si intendano assumere al riguardo.
(5-02011)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 3 luglio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-02011

  Con riferimento all'interrogazione dell'onorevole Rostellato, concernente l'ambito di applicazione della normativa, introdotta dal comma 31 dell'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, in materia di contributo dovuto dal datore di lavoro in caso di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si fa presente che tale disposizione introduce un nesso tra il contributo richiesto al datore di lavoro e il diritto all'ASpI da parte del lavoratore, a seguito della interruzione del rapporto di lavoro. Conseguentemente, i datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto determini il diritto alla nuova indennità, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa. Inoltre, il tenore letterale della disposizione in parola non lascia spazio ad equivoci circa la necessità di dover ricomprendere, in esso, tutte le tipologie di interruzioni, incluso, quindi il mancato superamento del periodo di prova ed il licenziamento per giusta causa.
  Con riferimento alla questione evidenziata nel presente atto parlamentare, circa la necessità di prevedere che il cosiddetto «ticket di licenziamento» sia dovuto solo nei casi in cui l'interruzione del rapporto di lavoro comporti effettivamente il diritto all'ASpI, non posso che ribadire che, diversamente, il legislatore ha scelto di connettere l'obbligo del versamento alla generale interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia potenzialmente connesso al beneficio dell'ASpI, sganciando tale obbligo dalla effettiva percezione dell'indennità, il che appare in linea con il principio solidaristico che connota il nostro sistema previdenziale.
  L'INPS, con circolare n. 44 del 22 marzo 2013, ha chiarito, inoltre, che nel caso di rapporti di lavoro di durata inferiore rispettivamente ai 12, ai 24 o ai 36 mesi, il contributo di licenziamento deve essere riproporzionato in relazione al numero di mesi di durata del rapporto di lavoro. A tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si protragga per almeno 15 giorni di calendario.
  Un differente orientamento avrebbe condotto a richiedere la contribuzione con esclusivo riferimento a «periodi di 12 mesi», escludendo, quindi, tutte le situazioni nelle quali detto arco temporale non si realizzi e generando, pertanto, evidenti situazioni di disparità di trattamento. Mi riferisco, ad esempio, ai rapporti di 11 mesi e 29 giorni che andrebbero per tale motivo esenti dal contributo; così come per i rapporti di lavoro di 23 ’mesi e 29 giorni i datori pagherebbero soltanto per 12 mesi ed, infine, per quelli di 35 mesi e 29 giorni, i datori verserebbero il contributo soltanto per 24 mensilità.
  Con tale interpretazione l'INPS ha cercato, inoltre, di evitare eventuali effetti elusivi dell'obbligo introdotto dalla disposizione in esame, che si sarebbero potuti verificare, ad esempio, mediante interruzioni preordinate dei rapporti di lavoro.
  Tale lettura, peraltro, oltre ad essere congrua rispetto al sistema di finanziamento dell'Aspi, che – a regime (dal 2017) – è destinata a diventare l'unica forma di sostegno al reddito – è in linea, altresì, con la funzione di deterrente che la norma vuole certamente assegnare al contributo in questione.
  Va, inoltre, osservato che dal 1o gennaio 2017, il contributo in argomento – unitamente a quello ordinario mensile dovuto dai datori di lavoro – diventerà l'unico canale di finanziamento dell'indennità ASpI.
  Con riferimento al quesito concernente la misura della contribuzione nei casi di cessazione di rapporti di lavoro part-time, l'INPS ha chiarito che la formulazione del citato comma 31 da una parte introduce un nesso tra il contributo e il diritto all'ASpI del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto e dall'altra scollega il contributo stesso dall'importo della prestazione individuale. Conseguentemente, la misura della contribuzione (41 per cento del massimale mensile ASpI) rimane inalterata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time).
  Vorrei precisare, infine, che una previsione analoga a quest'ultima è già prevista nella determinazione della tassa di ingresso alla mobilità (ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991), istituto più prossimo all'ASpI, in vigore da oltre un ventennio e la cui applicazione è destinata a cessare il 31 dicembre 2016.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ), L 2012 0092

EUROVOC :

licenziamento

applicazione della legge

cessazione d'impiego

diritto del lavoro

sistema di finanziamento

disoccupazione

contratto di lavoro