ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01986

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 159 del 24/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: GRIBAUDO CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/01/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24/01/2014
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24/01/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 30/01/2014
Stato iter:
06/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/05/2014
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 06/05/2014
Resoconto GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/01/2014

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 30/01/2014

DISCUSSIONE IL 06/05/2014

SVOLTO IL 06/05/2014

CONCLUSO IL 06/05/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01986
presentato da
GRIBAUDO Chiara
testo di
Venerdì 24 gennaio 2014, seduta n. 159

   GRIBAUDO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   il presidente della provincia di Cuneo, signora Gianna Gancia, per far fronte ai tagli operati dalla regione Piemonte ai finanziamenti agli enti locali per il trasporto pubblico, ha deciso, tra gli altri interventi, di eliminare le linee di trasporto su gomma che il sabato permettono a studenti e lavoratori delle scuole medie superiori di raggiungere le sedi di studio e lavoro;
   questa decisione è stata formalizzata anche con una lettera inviata ai dirigenti scolastici della provincia, con la quale si invitano gli stessi a riorganizzare l'attività didattica escludendo il sabato dagli orari di lezione;
   l'articolo 33 della Costituzione, secondo comma, prima parte, recita chiaramente che «La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione»;
   le scelte in materia scolastica sono quindi affidate allo Stato dall'articolo 117 della Costituzione, lettera n, «Norme generali sull'istruzione» in via di legislazione esclusiva;
   questo affidamento è funzionale anche alla garanzia del rispetto dei «Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (Costituzione articolo 117, lettera m);
   la regione ha competenza legislativa in materia di istruzione in via concorrente, quindi nel rispetto dei principi generali già citati e, soprattutto nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche (articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
   nessuna competenza specifica è lasciata alle province le quali, al contrario, nell'esercizio delle loro funzioni devono garantire il rispetto dei diritti, in primis quelli costituzionali;
   è quindi evidente come la provincia di Cuneo, nella persona del suo presidente, non ha adempiuto al dovere di fornire e garantire il servizio per il pieno espletamento del diritto all'istruzione;
   al contrario la provincia si è arrogata, con la lettera di cui sopra, un ruolo di organizzazione della vita degli istituti scolastici in piena violazione del principio dell'autonomia;
   stupisce il fatto che né la Prefettura e tantomeno l'ufficio scolastico provinciale, rappresentante territoriale del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca abbiano finora obiettato alcunché a questo comportamento disinvolto dell'amministrazione provinciale di Cuneo –:
   quali iniziative il Governo intenda intraprendere nei limiti di competenza per garantire il pieno godimento dei diritti costituzionali richiamati e la piena titolarità degli Istituti scolastici della provincia di Cuneo di definire in autonomia e in forza di legge la propria offerta formativa, senza che alcuna scelta amministrativa dell'ente provinciale ne determini forzatamente l'organizzazione e nel rispetto dei principi della ripartizione delle potestà legislative tra organi dello Stato. (5-01986)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 6 maggio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-01986

  Con riferimento a quanto prospettato dall'Onorevole interrogante, relativamente alla decisione assunta dalla Provincia di Cuneo di non garantire il servizio di trasporto su gomma nella giornata del sabato, sono state acquisite informazioni presso il competente ufficio dell'amministrazione scolastica per il Piemonte.
  Il direttore regionale ha riferito che del fenomeno descritto, che riguarda anche altre zone della regione, si era avuta contezza e l'ufficio territoriale scolastico era intervenuto al riguardo, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, svolgendo un'azione di vigilanza continua e costante nonché di raccordo tra i diversi soggetti interessati alla vicenda.
  Più in dettaglio, la provincia di Cuneo aveva comunicato alle scuole secondarie di secondo grado, in relazione alle difficoltà finanziarie, l'intenzione di ridurre il servizio di trasporto già dall'anno scolastico 2013/2014. A seguito delle rimostranze manifestate da molti istituti scolastici, la provincia medesima aveva poi riorganizzato il servizio comprendendovi la giornata del sabato, pur ribadendo la necessità da parte delle scuole di verificare la possibilità di rimodulare l'orario su cinque giorni per l'anno scolastico successivo.
  In data 14 gennaio 2014, dopo apposito incontro con i dirigenti scolastici interessati, la provincia ha comunicato di non poter più assicurare nel 2014/2015 il servizio nella giornata del sabato e, contestualmente, ha invitato i dirigenti a definire una conseguente articolazione dell'orario settimanale, con ciò sottolineando la possibilità di un ulteriore risparmio correlato al riscaldamento.
  Come già rilevato nell'atto parlamentare in discussione, la questione investe le competenze dei diversi soggetti pubblici coinvolti, anche con riferimento al quadro di riparto tra lo Stato e le regioni indicato dall'articolo 117 della Costituzione, come riformulato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che attribuisce allo Stato il potere di definire le norme generali sull'istruzione e alle regioni e agli enti locali quello di organizzare il servizio di istruzione e formazione sul territorio, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche.
  In tale ambito, spettano alle singole istituzioni scolastiche, in base alla legge n. 59 del 1997 e al regolamento sull'autonomia approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, tutte le scelte didattiche e organizzative, ivi compresa la definizione dell'orario settimanale delle lezioni nel rispetto del monte ore previsto per ciascun indirizzo e delle esigenze e motivazioni condivise tra scuola e famiglia. L'amministrazione scolastica, nella materia in discorso, ha il compito di vigilare che sia garantita, la frequenza oraria annua prevista per legge, e che siano rispettati sia il monte ore annuo di lezioni che l'orario di servizio dei docenti.
  L'ufficio territoriale scolastico di Cuneo ha specificato e chiarito alla Provincia le competenze esclusive delle isti- tuzioni scolastiche autonome in materia di programmazione, come sopra descritte. Inoltre, in attesa che ciascuna scuola comunicasse direttamente alla Provincia le proprie determinazioni, ha proposto alle stesse un sondaggio per conoscere l'opinione degli studenti in merito. Dai dati in possesso, è risultato che, nel complesso, il 52 per cento degli studenti non sono favorevoli alla settimana corta.

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

CUNEO,CUNEO - Prov,PIEMONTE

EUROVOC :

amministrazione locale

istituto di istruzione

diritto all'istruzione

trasporto stradale