ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01920

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 156 del 21/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: BINI CATERINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/01/2014


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 21/01/2014
Stato iter:
26/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/11/2014
Resoconto VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 26/11/2014
Resoconto BINI CATERINA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/01/2014

DISCUSSIONE IL 26/11/2014

SVOLTO IL 26/11/2014

CONCLUSO IL 26/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01920
presentato da
BINI Caterina
testo di
Martedì 21 gennaio 2014, seduta n. 156

   BINI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   gli operatori che operano nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti di raffreddamento, climatizzazione e pompe di calore sono sottoposti al Regolamento CE 303/2008 in cui si stabilisce l'obbligo di formazione certificata per installare e manutenere gli impianti di condizionamento, introducendo l'obbligatorietà di formare il personale che opera su impianti di refrigerazione o che manipola i gas flurorati ad effetto serra (refrigeranti appunto) e di certificare le aziende che operano nello stesso settore;
   l'Italia ha recepito il citato Regolamento con ritardo, con il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, e successivamente con il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra;
   a seguito dell'entrata in vigore di tale normativa, nel periodo marzo 2013-giugno 2013, gli impiantisti si sono dovuti iscrivere ad un Registro telematico nazionale, che esiste solo in Italia, istituito presso le camere di commercio in seno ai capoluoghi di regione;
   tale iscrizione permette agli impiantisti, in un periodo di 6 mesi, di espletare i seguenti obblighi:
    a) formare il personale attraverso corsi specifici con esame finale tenuto da ente di certificazione accreditato da Accredia;
    b) certificare le aziende stesse;
   per quanto attiene la formazione del personale, le organizzazioni di categoria ed altri enti si sono adoperate per fornire tutti gli strumenti necessari alle imprese, per compiere il percorso al meglio, ma il tempo impiegato e le risorse necessarie sono stati veramente pesanti, migliaia di euro per addetto «patentato»;
   quanto, invece alla certificazione delle aziende il problema è grave, i sei mesi sono scaduti per quasi tutti gli operatori e le imprese certificate sono veramente poche, in virtù del fatto che gli enti di certificazione sono in estremo ritardo;
   inoltre i regolamenti che disciplinano le modalità di certificazione che le imprese devono seguire, sono in continuo cambiamento;
   nella situazione caotica che si è andata creando l'unica certezza è il citato decreto legislativo che istituisce le sanzioni a carico delle imprese, già operativo –:
   quali iniziative intenda assumere per prorogare il termine di sei mesi previsto per la certificazione delle aziende di cui in premessa. (5-01920)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 26 novembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-01920

  In premessa devo far presente che la competenza prevalente in materia spetta al Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare.
  È quest'ultimo Ministero che comunica quanto segue.
  L'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 842 del 2006 impone agli Stati Membri il compito di istituire un sistema di certificazione/attestazione per le persone e le imprese coinvolte nelle attività di installazione, manutenzione e riparazione di determinate apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra (sistemi di refrigerazione, impianti antincendio, solventi, commutatori ad alta tensione) nonché di contenimento e recupero di tali gas.
  Il 5 maggio 2012 è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012, recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842 del 2006 che disciplina, tra le altre cose, le modalità di certificazione/attestazione per il personale e le imprese coinvolte nelle sopracitate attività.
  Al fine di disporre di un quadro generale e costantemente aggiornato delle certificazioni e delle attestazioni rilasciate, l'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica (n. 43 del 2012) prevede l'istituzione presso il Ministero dell'Ambiente di un «Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate», gestito dalle Camere di Commercio.
  Inoltre, al fine di evitare che i soggetti che già operavano nei settori contemplati dai Regolamenti (CE) n. 303 del 2008 e n. 304 sempre del 2008 dovessero interrompere la propria attività in attesa di ottenere i pertinenti certificati, è stato previsto all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012 che, unitamente all'iscrizione al Registro da effettuarsi entro 60 giorni dall'avvio dello stesso, i soggetti interessati potessero richiedere un certificato provvisorio della durata di 6 mesi.
  Il Registro è stato avviato a seguito dell'annuncio in Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2013. Tuttavia, considerato l'elevato numero di istanze presentate alle Camere di Commercio successivamente alla messa in opera del Registro, il Ministero dell'ambiente ha provveduto, in data 12 aprile 2013, a differire di 60 giorni l'avvio dell'operatività del Registro, fornendo ulteriori 60 giorni per adempiere all'obbligo di iscrizione e ammettendo la facoltà di avvalersi di un certificato provvisorio valido al massimo fino a novembre 2013.
  Il differimento di tale termine ha consentito a tutti i soggetti interessati di non incorrere nelle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 26 del 2013.
  Attualmente ci sono 26 organismi di certificazione delle persone e delle imprese e 51 organismi di attestazione che operano su tutto il territorio italiano e che consentono alle persone e alle imprese di adempiere agli obblighi di certificazione previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
  Alla luce di quanto sopra esposto e considerato che i termini fissati dai Regolamenti comunitari per avvalersi di certificati provvisori sono ampiamente superati (4 luglio 2011 per il Regolamento (CE) n. 303/2008 e 4 luglio 2010 per il Regolamento (CE) n. 304/2008), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica che non sono previste iniziative per prorogare i termini previsti dalla normativa rammentando, altresì, che qualsiasi modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012 non può essere apportata se non attraverso una norma almeno di pari grado.
  Secondo informazioni raccolte dal Ministero dello sviluppo economico, risulterebbero ancora da certificare, in via definitiva, il 23 per cento delle persone e ben il 68 per cento delle imprese iscritte in tale registro. Anche il Ministero dello sviluppo economico, per quanto di competenza, ritiene che, mentre ogni iniziativa per promuovere, accelerare e rendere completo ed effettivo tale processo di certificazione è senza dubbio condivisibile, eventuali iniziative di semplice proroga del termine di certificazione – non previste, come ricordato dal Ministero dell'Ambiente –, oltre che da verificare quanto alla loro compatibilità con il pieno rispetto delle prescrizioni delle norme europee in materia di misure di contenimento dell'inquinamento da gas ad effetto serra, potrebbero aggravare il problema, già oggi esistente, di potenziale distorsione della concorrenza fra le imprese che hanno sostenuto rilevanti costi di certificazione e quelle che potrebbero di fatto continuare ad operare sulla base della sola iscrizione al predetto registro, nonostante la scadenza del termine previsto per la certificazione già intervenuta dallo scorso mese di gennaio 2014.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

certificazione comunitaria

gas a effetto serra

climatizzazione

formazione professionale

regolamento CE