ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01824

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 147 del 08/01/2014
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/02437
Firmatari
Primo firmatario: GRILLO GIULIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/01/2014
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 08/01/2014
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 08/01/2014
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/01/2014
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 08/01/2014
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 08/01/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 08/01/2014
Stato iter:
02/07/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 02/07/2014
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 02/07/2014
Resoconto GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/01/2014

DISCUSSIONE IL 02/07/2014

SVOLTO IL 02/07/2014

CONCLUSO IL 02/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01824
presentato da
GRILLO Giulia
testo di
Mercoledì 8 gennaio 2014, seduta n. 147

   GRILLO, DI VITA, DALL'OSSO, CECCONI, LOREFICE, MANTERO e ZOLEZZI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   con lettera del Ministro interrogato prot. 0047498 del 25 ottobre 2013, indirizzata ad AIFM, AIMN, AINR, AIRO, SIRM, SNR, è stato insediato per il 29 ottobre 2013 il tavolo ministeriale relativo all'area radiologica;
   con lettera prot. 0047495 del 25 ottobre 2013 il Ministro ha invitato al medesimo tavolo i rappresentanti delle organizzazioni e federazioni sindacali;
   è provato scientificamente come l'eccessiva esposizione alle radiazioni ionizzanti aumenta gli effetti dannosi alla salute, causando nel lungo periodo danni somatici o genetici stocastici (esempio leucemie, tumori, lesioni midollari nei bambini, lesioni al cristallino o alla tiroide);
   il decreto-legge n. 187 del 2000 attua la direttiva Euratom 97/43 per la protezione dalle radiazioni ionizzanti a seguito di esposizioni in ambito sanitario;
   la SIRM il 2 luglio 2007 con proprio «Atto medico radiologico» elenca analiticamente la corretta procedura e gli atti clinici propedeutici all'esame radiografico;
   con l'avvento delle apparecchiature TC ed in particolare dei dispositivi multidetettore (MSCT) l'esposizione alle radiazioni è divenuta maggiore;
   la dose assorbita dal paziente a causa di un esame MSCT è doppia rispetto a quella che si aveva con le obsolete TC a strato singolo (esempio TC testa = 300 radiografie);
   l'inosservanza di procedure idonee alla radioprotezione causa aumento del rischio di danno biologico;
   lo sviluppo di neoplasie radio-indotte incrementa la spesa sanitaria;
   l'elevato numero di esami radiologici, spesso poco utili se non inutili, produce intasamento delle liste di attesa;
   se non presente il medico radiologo e/o il fisico sanitario, la prestazione viene acquisita con ridotte garanzie per il paziente, esponendolo impropriamente a dosaggi non dovuti o non necessari;
   la direzione generale sanità a pagina 6 del decreto 8531 (1o ottobre 2012) redatto dal GAT acconsente alla non presenza del radiologo o del neuro radiologo nei CTZ, CTS e PST, parrebbe in violazione delle disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo n. 187 del 2000;
   alcune regioni hanno redatto analoghi documenti che di fatto legittimano l'acquisizione degli esami con radiazioni in assenza del radiologo, in disaccordo con le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo n. 187 del 2000;
   secondo recenti stime, ogni anno in Italia vengono eseguiti circa 100 milioni di prestazioni di imaging di cui almeno 60 milioni con radiazioni ionizzanti. In media due per cittadino, bambini esclusi;
   è necessario, al fine di eseguire un esame a regola d'arte e di scegliere la metodica diagnostica a minore esposizione di radiazioni ionizzanti, nelle unità di radiologia delle strutture sanitarie pubbliche e private italiane, sia piccole sia grandi che si rispetti in modalità H24 la presenza del radiologo e/o del neuro radiologo durante l'esecuzione degli esami radiodiagnostici –:
   se ritenga di emanare nel merito una circolare esplicativa ancor più incisiva e vincolante come da decreto legislativo n. 187 del 2000 con sanzioni in caso di violazioni;
   se sia vero che la tessera sanitaria individuale abbia anche il compito di archiviare il cumulo della dose assorbita durante l'esecuzione di esami diagnostici con radiazioni ionizzanti;
   se, al fine di garantire la salute dei cittadini il Ministro intenda migliorare e rendere obbligatorio durante l'esecuzione di tali esami l'uso costante della tessera per archiviare la dose assorbita a futura conoscenza. (5-01824)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 2 luglio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-01824

  In merito alle questioni poste con l'interrogazione in esame, si ricorda che l'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 – convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 – concernente «Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie», assegna la responsabilità di realizzazione del sistema tessera sanitaria al Ministero dell'economia e delle finanze, che, con propri decreti, di concerto con il Ministero della salute, disciplina le attività attuative. La predetta legge stabilisce inoltre l'invio della tessera sanitaria ai cittadini che hanno diritto all'assistenza del Servizio Sanitario Nazionale e che tale tessera contiene il codice fiscale e i dati anagrafici dell'assistito, avendo quindi solamente una funzione di identificazione dello stesso.
  Le finalità della tessera sanitaria, pertanto, come disciplinate dalla predetta legge n. 326/2003, non prevedono funzioni di registrazione sulla tessera medesima di alcun dato relativo alle prestazioni erogate, e quindi neanche della dose di radiazioni ionizzanti assorbita dai pazienti durante l'esecuzione di esami diagnostici.
  Peraltro, è del tutto condivisibile l'opportunità che il Ministero della salute dirami indicazioni operative specifiche sulla materia, al fine di assicurare l'uso appropriato delle risorse umane e strumentali del Servizio Sanitario Nazionale, e garantire l'applicazione uniforme sul territorio nazionale dei principi del decreto legislativo n. 187/2000, in particolare dei criteri di giustificazione.
  Dette indicazioni potranno essere fornite nella forma di linee guida ministeriali da emanarsi ai sensi dell'articolo 6 comma 1, del decreto legislativo n. 187/2000, che recita: «Il Ministero della sanità adotta linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate nonché raccomandazioni ai prescriventi relative ai criteri di riferimento, ivi comprese le dosi, per le esposizioni mediche che consentono di caratterizzare la prestazione sanitaria connessa con la pratica; tali linee guida sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale».
  Il testo delle linee guida, che potrà essere posto all'approvazione del Consiglio Superiore di Sanità e della Conferenza Stato-Regioni, è attualmente in fase istruttoria nell'ambito di un Tavolo di lavoro istituito presso questo Ministero, a cui partecipano esperti di area radiologica delle varie professionalità interessate.
  Si fa presente, peraltro, che le attuali procedure e attrezzature radiologiche consentono la piena tracciabilità del valore di dose per ogni singolo esame.
  Più in particolare, si precisa che lo specifico Tavolo tecnico dell'intera Area Radiologica è stato attivato dal settembre 2012.
  Detto Tavolo, dopo aver elaborato nel dicembre 2012 una proposta di evoluzione di competenze del tecnico sanitario di radiologia medica (condivisa dalle rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei medici radiologi, fisici medici e tecnici sanitari di radiologia medica), con riunioni successive, avviate sin dal febbraio 2014, sta affrontando tutte le questioni relative all'organizzazione del lavoro in questo settore nelle tre macroaree (diagnostica per immagini, radioterapia, medicina nucleare).
  L'obiettivo maggiore di tale Tavolo tecnico è quello di fornire indicazioni operative, concordate e condivise, che siano in grado di programmare e garantire l'uso corretto ed appropriato sia della risorsa professionale che di quella strumentale, in grado di assicurare l'attuazione uniforme, nei servizi e presidi del Servizio Sanitario Nazionale, del disposto del decreto legislativo n. 187 del 2000.
  Quanto elaborato dal suddetto Tavolo tecnico sarà oggetto di specifiche linee guida ministeriali, da emanarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del già richiamato decreto legislativo n. 187 del 2000.
  Nell'elaborazione di tali linee guida il Ministero ha coinvolto, quali esperti, tutte le rappresentanze scientifiche e professionali dell'area radiologica delle tre professioni interessate: medici radiologi, fisici medici e tecnici sanitari di radiologia medica.
  Per quanto riguarda l'ultimo quesito, volevo assicurare gli interroganti che sarà mia cura affidare la questione alla struttura tecnica del Ministero per uno specifico e puntuale approfondimento. Mi riservo all'esito di fornire tutte le informazioni di tali approfondimenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

radioattivita'

radiazione ionizzante

libretto sanitario

diagnostica medica

malattia

protezione del consumatore

sanita' pubblica