ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01793

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 145 del 23/12/2013
Firmatari
Primo firmatario: DE LORENZIS DIEGO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/12/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 23/12/2013
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 23/12/2013
IANNUZZI CRISTIAN MOVIMENTO 5 STELLE 23/12/2013
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 23/12/2013
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 23/12/2013
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 23/12/2013
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/12/2013


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE 23/12/2013
MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE 23/12/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 14/02/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 23/12/2013

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 14/02/2014

SOLLECITO IL 06/05/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01793
presentato da
DE LORENZIS Diego
testo di
Lunedì 23 dicembre 2013, seduta n. 145

   DE LORENZIS, COZZOLINO, L'ABBATE, CRISTIAN IANNUZZI, PARENTELA, SCAGLIUSI, DA VILLA e TERZONI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 36 della Costituzione dispone: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro (...)»;
   l'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, prevede al comma 22: «Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente» e al successivo comma 23: «Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore»;
   l'articolo 43-ter della legge 1o aprile 1981, n. 121 prevede «1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1o aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito, per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica. 2. A decorrere dal 1o aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43, lo stipendio è determinato, se più favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore. 3. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16»;
   l'articolo 1802 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevede: «1. Al fine di completare l'omogeneizzazione stipendiale con le Forze di polizia a ordinamento militare, è attribuito agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che hanno prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica. 2. Allo stesso fine, è attribuito agli ufficiali che hanno prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica. 3. Fino a quando non ricorrono le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dai commi 1 e 2, agli ufficiali che hanno prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il suddetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dai commi 1 e 2»;
   le suddette norme estendono agli ufficiali e ai direttivi a prescindere dal grado/qualifica, della Forze armate e delle Forze di polizia, con 13 o 15 anni di servizio rispettivamente lo stipendio o l'intero trattamento economico di colonnello/primo dirigente e con 23 o 25 anni di servizio rispettivamente lo stipendio o l'intero trattamento economico di generale di brigata/dirigente superiore;
   la norme legislative citate ad avviso degli interroganti sono in contrasto con il principio costituzionale della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro; ci sono tenenti colonnelli/vice questori aggiunti che non riescono o non meritano di essere promossi dirigenti e terminano la carriera con questo grado/qualifica e quindi è irragionevole scindere il percorso professionale dal trattamento economico –:
   quale sia per il corrente anno l'importo della spesa complessiva destinata al trattamento economico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia per effetto delle norme citate in premessa;
   se non si ritenga opportuno e urgente assumere iniziative normative per eliminare il privilegio retributivo e per ripristinare la scansione economica della progressione in carriera. (5-01793)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1981 0121

EUROVOC :

retribuzione del lavoro

carriera professionale

forze paramilitari

parita' retributiva

polizia

funzionario