Legislatura: 17Seduta di annuncio: 145 del 23/12/2013
Primo firmatario: DE LORENZIS DIEGO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/12/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 23/12/2013 L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 23/12/2013 IANNUZZI CRISTIAN MOVIMENTO 5 STELLE 23/12/2013 PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 23/12/2013 SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 23/12/2013 DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 23/12/2013 TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/12/2013
Ministero destinatario:
- MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELLA DIFESA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE 23/12/2013 MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE 23/12/2013 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 14/02/2014
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 23/12/2013
MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 14/02/2014
SOLLECITO IL 06/05/2015
DE LORENZIS, COZZOLINO, L'ABBATE, CRISTIAN IANNUZZI, PARENTELA, SCAGLIUSI, DA VILLA e TERZONI. —
Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa
. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 36 della Costituzione dispone: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro (...)»;
l'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, prevede al comma 22: «Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente» e al successivo comma 23: «Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore»;
l'articolo 43-ter della legge 1o aprile 1981, n. 121 prevede «1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1o aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito, per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica. 2. A decorrere dal 1o aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43, lo stipendio è determinato, se più favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore. 3. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16»;
l'articolo 1802 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevede: «1. Al fine di completare l'omogeneizzazione stipendiale con le Forze di polizia a ordinamento militare, è attribuito agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che hanno prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica. 2. Allo stesso fine, è attribuito agli ufficiali che hanno prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica. 3. Fino a quando non ricorrono le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dai commi 1 e 2, agli ufficiali che hanno prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il suddetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dai commi 1 e 2»;
le suddette norme estendono agli ufficiali e ai direttivi a prescindere dal grado/qualifica, della Forze armate e delle Forze di polizia, con 13 o 15 anni di servizio rispettivamente lo stipendio o l'intero trattamento economico di colonnello/primo dirigente e con 23 o 25 anni di servizio rispettivamente lo stipendio o l'intero trattamento economico di generale di brigata/dirigente superiore;
la norme legislative citate ad avviso degli interroganti sono in contrasto con il principio costituzionale della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro; ci sono tenenti colonnelli/vice questori aggiunti che non riescono o non meritano di essere promossi dirigenti e terminano la carriera con questo grado/qualifica e quindi è irragionevole scindere il percorso professionale dal trattamento economico –:
quale sia per il corrente anno l'importo della spesa complessiva destinata al trattamento economico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia per effetto delle norme citate in premessa;
se non si ritenga opportuno e urgente assumere iniziative normative per eliminare il privilegio retributivo e per ripristinare la scansione economica della progressione in carriera. (5-01793)
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 1981 0121
EUROVOC :retribuzione del lavoro
carriera professionale
forze paramilitari
parita' retributiva
polizia
funzionario