ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01715

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 137 del 12/12/2013
Firmatari
Primo firmatario: MAZZOLI ALESSANDRO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/12/2013


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 12/12/2013
Stato iter:
17/12/2013
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/12/2013

RITIRATO IL 17/12/2013

CONCLUSO IL 17/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01715
presentato da
MAZZOLI Alessandro
testo di
Giovedì 12 dicembre 2013, seduta n. 137

   MAZZOLI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   nell'ottobre 2011 veniva bandito un concorso VFP4 11a immissione 2012 per forze armate, con iniziali 1.450 posti, poi aumentati durante l'iter concorsuale a 1.924 per poi, tramite decreto ministeriale n. 168 del 6 agosto 2012 e a graduatoria finale terminata, essere ridotti a 1.375, lasciando così a casa 549 ragazzi/e;
   infatti, a conclusione dell'intero iter concorsuale viene stilata la graduatoria finale ma non viene pubblicata e il 20 giugno 2012 viene firmato un nuovo decreto ministeriale, il n. 138, che porta a 1.375 i posti utili con graduatoria definitiva di 2.055 unità che avevano superato le visite mediche; con decreto ministeriale n. 168 del 6 agosto 2012 viene stabilito il taglio delle immissioni del concorso VFP4 lasciando così a casa 549 ragazzi/e;
   77 dei 549 concorrenti vincitori «tagliati», avverso il provvedimento che disponeva i «tagli», hanno presentato ricorso al Tar del Lazio ed in data 13 novembre 2013 vi è stata la pubblicazione della sentenza n. 9672/2013 che ha una efficacia erga omnes;
   con tale sentenza il Tar ha statuito l'accoglimento del ricorso principale, proposto dai 77 ragazzi, con conseguente annullamento, degli atti con esso impugnati;
   le motivazioni della decisione possono essere così riassunte mediante i seguenti riferimenti testuali: «La riduzione dei posti messi a concorso è infatti stata disposta facendo generico riferimento ad esigenze di contenimento della spesa nello stesso esercizio finanziario in cui non solo era stata autorizzata l'assunzione di un numero di militari pari ai posti messi a concorso, ma era stato addirittura disposto l'incremento dei suddetti posti; nonché rispetto alla decisione, successiva, di indire un nuovo bando rimettendo a concorso i medesimi posti già oggetto di tagli.
(Omissis)
tali operazioni di riduzioni, e successiva rimessa in gioco, dei posti messi a concorso sono stati effettuati quando ormai i nominativi dei vincitori erano noti per essere stata pubblicata la graduatoria di merito interessata dai tagli.
(Omissis)
siccome la riduzione viene operata quando ormai erano stati resi noti i nomi dei vincitori, la scelta di non utilizzare la graduatoria comporta, oltre all'azzerando delle aspettative di reclutamento dei soggetti idonei in essa inseriti, anche l'ulteriore conseguenza del «disconoscimento degli esiti» della procedura concorsuale espletata e quindi, di fatto, si presta ad «eventuali forme subdole di rivalutazione dei risultati dell'organo tecnico che ha già espresso un giudizio» sui candidati dichiarati idonei dalla Commissione esaminatrice (vedi, da ultimo, T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 21 novembre 2012 n. 1969).
(Omissis)
Appare evidente che, operando in tal modo, l'Amministrazione è incorsa nell'eccesso di potere per difetto di motivazione e che la motivazione sulla spesa addotta a supporto della decisione di riduzione dei posti appare pertanto pretestuosa e contraddittoria rispetto al comportamento precedente e successivo della PA che mostra un'altalenante e non coordinata serie di incrementi e riduzioni dei posti operate»;
   la medesima sentenza ha inoltre «fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione che dovrà, in esecuzione della presente decisione, ripronunciarsi sulla questione»;
   il Ministero della difesa, dopo 20 giorni dalla pubblicazione della sentenza, nella specie in data 3 dicembre 2013 ha reso pubblico il decreto n. 273 del 2013 con cui è stato disposto il bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di posti 2.229 per VFP4 suddivisi in:
    1.720 posti nell'Esercito;
    215 posti nella Marina militare;
    294 posti nell'Aeronautica militare;
   questo però senza prevedere il preventivo e ovvio «scorrimento» della graduatoria oggi esistente costituita dai 549 vincitori effettivi di concorso, ritenuti tali a seguito delle citata sentenza;
   vi è da aggiungere, inoltre, che il nuovo bando per l'anno 2014, appare contraddire quanto disposto dalle nuove misure adottate dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, poiché, anche se il bando si riferisce a posti di lavoro a tempo determinato (4 anni) con il comportamento posto dalla pubbliche amministrazioni viene comunque eluso il principio volto a conseguire risparmi di spesa;
   è infatti evidente che l'avvio di nuove procedure concorsuali è motivo di nuovi oneri a carico dei bilanci degli enti e delle amministrazioni;
   si avverte pertanto la assoluta prioritaria necessità che vengano rispettate le norme che hanno dato certezze e hanno tutelato i diritti acquisiti da vincitori ed idonei di concorsi regolarmente banditi –:
   se e quali iniziative il Ministro intenda attivare per sanare questa situazione e consentire il ripristino delle immissioni;
   se il Ministro intenda eventualmente impugnare presso il Consiglio di Stato la sentenza del Tar Lazio del 13 novembre 2013, intervenuta in favore dei ricorrenti sulla questione oggi esaminata e se infine ritenga di dover bloccare il citato nuovo bando VFP4 pubblicato in data 3 dicembre 2013, che, in disapplicazione di quanto previsto dalle norme in materia di pubblica amministrazione varate dal Governo, lede a giudizio degli interroganti i diritti dei 549 vincitori effettivi, oggi rientranti in una graduatoria valida a seguito della sentenza del TAR Lazio pubblicata in data 13 novembre 201;
   se non si ritenga invece di dover esercitare i poteri di competenza, ponendo in essere un provvedimento in autotutela finalizzato alla rimodulazione delle regole concorsuali del nuovo bando indicato, prevedendo così lo scorrimento della graduatoria esistente e permettendo la consequenziale di immissione dei 549 vincitori effettivi. (5-01715)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

assunzione

concorso amministrativo

giurisdizione amministrativa

personale militare

procedura amministrativa