ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01662

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 132 del 05/12/2013
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/02292
Firmatari
Primo firmatario: CATALANO IVAN
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/12/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 05/12/2013
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 05/12/2013
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 05/12/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 05/12/2013
Stato iter:
15/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/01/2014
Resoconto DELL'ARINGA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 15/01/2014
Resoconto CATALANO IVAN MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/12/2013

DISCUSSIONE IL 15/01/2014

SVOLTO IL 15/01/2014

CONCLUSO IL 15/01/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01662
presentato da
CATALANO Ivan
testo di
Giovedì 5 dicembre 2013, seduta n. 132

   CATALANO, PARENTELA, TERZONI e DE LORENZIS. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il 23 marzo 2009, a seguito di accordo sindacale del 13 gennaio 2009, punto 2, la signora M.F. è stata assunta a tempo indeterminato in Poste spa con mansioni di portalettere e luogo di lavoro Monza;
   suo figlio, P.P. dell'età di 7 anni, residente a Foggia, è portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992;
   le condizioni del bambino sono ampiamente documentate da verbale Asl/FG ai sensi della legge n. 104 del 1992, verbale commissione medica per l'invalidità, e certificazione medico-specialistica, e notificate all'azienda;
   diversi verbali medici attestano che la presenza costante e duratura della figura materna è fondamentale per il trattamento psicoeducativo;
   la signora ha usufruito del diritto di aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'articolo 37 del contratto collettivo nazionale del lavoro (C.C.N.L.) dal 10 febbraio 2010 al 9 maggio 2010; dal 10 novembre 2010 al 9 febbraio 2011; dal 29 giugno 2011 al 28 settembre 2011; dal 3 ottobre 2011 al 2 aprile 2012 e dal 21 maggio 2012 al 20 febbraio 2013;
   l'azienda unità sanitaria locale di San Severo, con verbale del 24 gennaio 2011, considerato che la lontananza della madre dal comune di residenza non si concilia con i bisogni del bambino, attesta che sarebbe opportuno che la serenità del figlio riscontrata durante il periodo di aspettativa, «non dovrebbe essere interrotta ulteriormente, al fine di evitare sintomatologia più marcata»;
   già nel 2009, la signora M.F. ha richiesto all'azienda il trasferimento temporaneo per motivi di famiglia ai sensi dell'articolo 33 comma 5, della legge 104 del 1992;
   il 13 febbraio 2012 ha richiesto di essere applicata, anche provvisoriamente, a proprie spese e con le stesse mansioni, presso CPD/CSD/PDD della provincia di Foggia, facendo riferimento alla sede più vicina al domicilio della persona da assistere (Apricena);
   sono stati inviati solleciti il 23 ottobre 2012 e il 28 gennaio 2013;
   l'11 aprile 2013 la signora ha richiesto, per i problemi familiari e a decorrere dal 1o maggio 2013, per un periodo di 2 anni, la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da full time in part-time con tipologia verticale con mesi e orario di lavoro da novembre ad aprile dalle ore 7,30-15.00, dal lunedì al venerdì e mesi non lavorativi da maggio a ottobre 2013;
   Poste, con lettera del 22 aprile 2013, non ha accolto la richiesta «per motivi tecnici ed organizzativi», e ha ribadito l'impossibilità di accettazione della richiesta in seguito alla richiesta di riesame della domanda presentata dalla signora il 21 maggio 2013;
   la tutela dei soggetti portatori di handicap, ratio della legge, giustifica la deroga al normale svolgimento della prestazione lavorativa ed ai criteri ordinari che disciplinano i trasferimenti della categoria di personale di appartenenza;
   non è accettabile che l'azienda abbia inizialmente respinto le reiterate richieste della signora di un periodo di aspettativa, riconosciutole per diritto, «per motivi tecnici ed organizzativi»;
   l'indisponibilità al trasferimento mostrato dall'azienda ad avviso degli interroganti nega un preciso diritto al lavoratore e danneggia ulteriormente una situazione familiare già delicata;
   il servizio rapporti con la società civile del segretariato generale della presidenza della Repubblica ha inviato alla signora una missiva in cui ha dichiarato di aver richiamato l'attenzione di Poste spa sulla questione –:
   se si intenda intervenire presso Poste spa per sollecitarla ad una maggiore sensibilità per le problematiche su esposte. (5-01662)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 15 gennaio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-01662

  Passo ad illustrare l'interrogazione dell'onorevole Catalano concernente il diniego di Poste Italiane all'istanza di trasferimento e alla trasformazione del contratto di lavoro da full time a part time di una dipendente, madre di un bambino disabile ex articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992.
  Preliminarmente occorre ricordare che l'interpretazione ormai prevalente e consolidata, anche in via giurisprudenziale, evidenzia che le agevolazioni associate alla legge n. 104 del 1992 sono assicurate soltanto se si tratta di persona in situazione di handicap grave come definita dal comma 3 dell'articolo 3, ovvero «qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione».
  In ogni caso, secondo gli orientamenti interpretativi prevalenti, la richiesta di trasferimento nella sede di lavoro più vicina alla persona da assistere è subordinata alle necessità tecnico organizzative del datore di lavoro.
  Nel caso richiamato dall'onorevole interrogante, Poste Italiane S.p.A. rappresentato che, in considerazione dell'elevato numero di domande di mobilità territoriale presentate (circa 6.000 nel solo anno 2013), nel 2010 è stato sottoscritto un Accordo sindacale, recentemente rinnovato, che stabilisce – da un lato – i requisiti necessari per poter presentare una richiesta di trasferimento e – dall'altro – i requisiti in base ai quali il singolo lavoratore matura un punteggio e viene collocato in un'apposita graduatoria nazionale di priorità.
  In base alle esigenze aziendali di corretta distribuzione delle risorse umane sul territorio, vengono attivate singole graduatorie distinte per ruolo professionale e per provincia di destinazione.
  La Società ha fatto sapere che la dipendente in questione, portalettere a Monza, occupa la decima posizione della graduatoria di riferimento, allo stato non attivata in quanto non è emerso alcun fabbisogno di personale nelle sedi richieste dall'interessata, e che la patologia sofferta dal figlio non rientra tra quelle di particolare gravità indicate dall'articolo 41 del CCNL che, secondo quanto previsto dall'Accordo sindacale richiamato, ammettono il trasferimento a prescindere dalle graduatorie.
  Con specifico riguardo ai periodi di aspettativa richiesti dalla dipendente ai sensi dell'articolo 35 del CCNL, Poste Italiane ha evidenziato che alla medesima lavoratrice sono stati concessi, a partire dal 2010, periodi di aspettativa per la durata massima contrattualmente prevista di due anni nell'arco della vita lavorativa.
  Con riferimento alla richiesta di trasformazione del contratto di lavoro da full time a part time, la Società – nel precisare che al momento l'esigenza di assicurare il servizio di recapito nel territorio di Monza non permette di dare positivo riscontro alla richiesta della dipendente – ha dichiarato che, cito testualmente, «si sta adoperando affinché si realizzino le condizioni organizzative necessarie per venire incontro all'esigenza dell'interessata».
  In conclusione, pur tenendo in adeguata considerazione le esigenze organizzative e della produzione rappresentate da Poste Italiane, auspico che, conformemente alle pertinenti disposizioni di legge, si riconosca sempre priorità all'esigenza di tutela dei minori con disabilità e dei parenti che li assistono.
  Il Ministero che rappresento continuerà ad impegnarsi perché questi principi e queste finalità trovino in futuro sempre maggiore attuazione.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1992 0104, POSTE ITALIANE SPA

EUROVOC :

diritto del lavoro

luogo di lavoro

orario di lavoro

situazione familiare