ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01527

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 122 del 20/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: PESCO DANIELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARBANTI SEBASTIANO MOVIMENTO 5 STELLE 20/11/2013
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 20/11/2013
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 20/11/2013
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 20/11/2013
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/11/2013
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/11/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 20/11/2013
Stato iter:
21/11/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/11/2013
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 21/11/2013
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 21/11/2013
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 21/11/2013
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/11/2013

SVOLTO IL 21/11/2013

CONCLUSO IL 21/11/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01527
presentato da
PESCO Daniele
testo di
Mercoledì 20 novembre 2013, seduta n. 122

   PESCO, BARBANTI, RUOCCO, ALBERTI, PISANO, CANCELLERI e VILLAROSA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere, premesso che:
   l'articolo 13 del decreto-legge 201 del 2011 richiama le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, escludendo dall'Imposta municipale unica (IMU) gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività: «assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi ed all'educazione cristiana»;
   l'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 ha specificato che la suddetta esenzione opera solo ove le predette attività siano svolte con modalità «non commerciali»: in caso contrario, dal 2013, è prevista l'applicazione dell'IMU sperimentale;
   il comma 2 del suddetto articolo 91-bis prevede, quando non sia possibile individuare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, che l'esenzione si applica solo sulla frazione di unità in cui tale attività si svolge; il comma 3, altresì, prevede che, qualora non sia possibile l'individuazione di cui al richiamato comma 2, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile risultante da apposita dichiarazione;
   la definizione delle modalità e delle procedure relative alla predetta dichiarazione, nonché degli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile, sono state demandate ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
   il Consiglio di Stato, con il parere del 4 ottobre 2012 n. 04180 del 2012, aveva rilevato alcune carenze nella normativa primaria: per tale motivo, con l'articolo 9 del decreto-legge n. 174 del 2012 è stata affidata alla disciplina regolamentare il compito di individuare i presupposti per qualificare le attività in oggetto come attività «non commerciali»;
   il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n, 200, reca le definizioni: di ente non commerciale; delle attività svolte (previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, istituzionali, ecc.); delle modalità non commerciali di esercizio delle attività (modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà) e dell'utilizzazione mista; in particolar modo, l'articolo 3 indica i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali, nonché ulteriori requisiti per lo svolgimento di attività assistenziali ed attività sanitarie, di attività didattiche, di attività culturali ed attività ricreative, ed infine di attività sportive;
   la risoluzione del dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1 del 2012, ha chiarito alcuni aspetti problematici relativi al suddetto decreto, in particolare concernenti l'applicabilità dello stesso agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e la decorrenza delle norme che definiscono lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali;
   la Commissione Unione europea, nel dicembre 2012, ha ritenuto che l'IMU risulti conforme alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in quanto limita chiaramente l'esenzione agli immobili in cui enti non commerciali svolgono attività «non commerciali»; inoltre, la nuova normativa prevede una serie di requisiti che gli enti non commerciali devono soddisfare per escludere che le attività svolte abbiano natura «commerciale»: a parere della Commissione Unione europea, tali salvaguardie garantiscono che le esenzioni dal versamento dell'IMU concesse agli enti non commerciali non comportino aiuti di Stato;
   la risoluzione del dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1 del 2013 reca precisazioni sui termini per le dichiarazioni IMU relative alla fruizione delle richiamate agevolazioni –:
   quale sia il valore delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della prima rata 2013 dell'Imposta municipale unica sperimentale agli immobili commerciali precedentemente esentati e quale sia, se è possibile determinarla, la previsione del valore delle maggiori entrate derivanti dal pagamento dell'IMU sperimentale sulle strutture frazionabili tra porzioni di unità immobiliare adibite ad attività non commerciali e porzioni adibite ad attività commerciali. (5-01527)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 21 novembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01527

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti dopo aver rappresentato l'evoluzione del regime di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) relativamente agli immobili degli enti non commerciali se destinati allo svolgimento di «attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e della cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi ed all'educazione cristiana», chiedono di conoscere il valore delle maggiori entrate derivanti dal versamento della prima rata IMU dei suddetti immobili, fino al 2012 esentati, e quale sia la previsione delle maggiori entrate derivanti dal pagamento dell'IMU in relazione a quelle strutture frazionabili tra porzioni di unità immobiliare adibite ad attività non commerciali e attività commerciali.
  Al riguardo, si evidenzia quanto segue.
  Le informazioni relative alle entrate dell'IMU sono determinate mediante l'utilizzo e l'elaborazione delle seguenti fonti normative:
   l'archivio del Catasto edilizio Urbano gestito dall'Agenzia delle entrate che contiene l'inventario dei beni immobili edificati sull'intero territorio nazionale;
   le dichiarazione dei redditi (Unico, 730, CUD);
   i dati di gettito derivanti dalle delle di versamento mediante F24.

  In base alle informazioni contenute nelle banche dati su indicate si fa presente che, non essendo disponibile la destinazione d'uso degli immobili e la relativa distinzione tra fabbricati adibiti ad attività non commerciali e quelli adibiti ad attività commerciali, il Dipartimento delle Finanze riferisce che non è possibile fornire la stima del gettito derivante dall'applicazione della prima rata dell'IMU agli immobili commerciali intestati agli Enti in parola.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2011 0201

EUROVOC :

imposta locale