ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01522

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 122 del 20/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 20/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRAGANTINI MATTEO LEGA NORD E AUTONOMIE 20/11/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 20/11/2013
Stato iter:
21/11/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 21/11/2013
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
 
RISPOSTA GOVERNO 21/11/2013
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 21/11/2013
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/11/2013

SVOLTO IL 21/11/2013

CONCLUSO IL 21/11/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01522
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Mercoledì 20 novembre 2013, seduta n. 122

   BUSIN e MATTEO BRAGANTINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo n. 85 del 2010, attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, ha delineato un percorso di attribuzione, a titolo gratuito, ai diversi livelli di governo, di beni immobili, demaniali o patrimoniali, di proprietà dello Stato, e il processo di trasferimento si articola in fasi distinte che prevedono, a seconda della natura dei beni trasferibili o da escludere dal trasferimento, un decreto di ricognizione ovvero un decreto di previa individuazione dei beni da trasferire successivamente, su domanda agli enti territoriali con un ulteriore provvedimento;
   ad oggi, tuttavia, lo schema di decreto del direttore dell'Agenzia del demanio, recante l'elenco dei beni esclusi dal trasferimento, di cui all'articolo 5, comma 3, ancora non è stato emanato, in ragione del fatto che il processo di individuazione e di attribuzione comporta il coinvolgimento non solo dell'Agenzia del demanio, ma di tutte le amministrazioni che attualmente curano la gestione dei vari beni;
   alla luce di ciò, il legislatore ha in taluni caso emanato, nell'ambito di provvedimenti di urgenza, norme che hanno interessato singole tipologie di beni (quali, ad esempio, i beni culturali), al fine di accelerarne il trasferimento;
   l'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 (decreto-legge del Fare), relativamente al trasferimento, a titolo non oneroso, agli enti territoriali di taluni beni dello Stato, mobili e immobili, che non fossero espressamente esclusi dal trasferimento dal decreto legislativo stesso, ha precisato i beni esclusi dal processo di trasferimento e la tempistica per il trasferimento degli immobili non esclusi;
   in merito a quest'ultima, il provvedimento stabilisce che dal 1o settembre 2013 e fino al 30 novembre 2013, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni che intendono acquisire la proprietà di tali beni presentano all'Agenzia del demanio, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo;
   il comma 4 del medesimo articolo 56-bis disciplina il caso di richiesta di assegnazione dello stesso immobile da parte di più livelli di Governo territoriale, disponendone l'attribuzione in via prioritaria ai comuni, alle città metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni;
   il comune di Roncà (Verona), ha in queste ultime settimane formulato richiesta di attribuzione di quattro edifici appartenenti allo Stato ricadenti sul proprio territorio comunale ed attualmente abbandonati; mentre per alcuni di questi non dovrebbe sussistere alcun problema, per altri sussiste la difficoltà che essi ricadono parzialmente su territorio di altro comune, in un caso anche di altra provincia, e che la loro unitarietà è un elemento imprescindibile;
   gli altri enti locali interessati dalla vicenda non manifestano tuttavia alcuna volontà di ottenere i beni, nemmeno in acquisizione, così che si rischia di vedere vanificata la possibilità di valorizzare questi immobili;
   il medesimo comune di Roncà ha ricevuto in questi giorni la comunicazione da parte dell'Agenzia del demanio nella quale si esprime parere negativo rispetto alla possibilità di attribuire all'ente comunale uno dei beni richiesti; tale immobile, pur non figurando nell'elenco dell'applicativo messo a disposizione dall'Agenzia dell'entrate per la richiesta di attribuzione di cui al citato articolo 56-bis, era tuttavia originariamente presente nel primo elenco collegato al decreto legislativo n. 85 del 2010;
   sul medesimo immobile, il comune di Roncà ha in essere con l'Agenzia del demanio un contratto di locazione d'uso, e lo stesso ente, proprio in ragione di detto contratto di locazione ed a mezzo di una cooperativa locale, ha già iniziato da tempo lavori di recupero volti a valorizzare l'area in questione;
   a fronte di ciò, non sono chiare le ragioni per le quali l'ente comunale ora dovrebbe essere privato della possibilità di accedere interamente all'immobile, tanto più che il rischio, qualora non si concretizzasse il trasferimento, sarebbe quello di prolungare l'attuale stato di abbandono del bene, chiuso ed inutilizzato dal 1995, ponendo così tale scelta in antitesi con le medesime finalità che il decreto legislativo sul federalismo municipale invece si pone –:
   se non ritenga opportuno, all'interno del processo di assegnazione dei beni demaniali agli enti locali, così come previsto dal decreto legislativo n. 85 del 2010, e pur mantenendo fermi i principi di territorialità e sussidiarietà, concedere gli enti locali che ne fanno richiesta la possibilità di ottenere la porzione di immobile ricadente sul territorio di un ente diverso, purché il medesimo ente non manifesti interesse alcuno per il suo utilizzo, e se non ritenga opportuno permettere ai comuni la possibilità di accedere al trasferimento dei beni inseriti all'interno dell'originario elenco collegato al decreto legislativo n. 85 del 2010 e sui quali, proprio in ragione di tale classificazione, sono sorti istituti contrattuali o pianificati lavori per il loro recupero. (5-01522)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 21 novembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01522

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono una rapida attuazione del federalismo demaniale, con particolare riferimento all'attribuzione di beni demaniali agli enti territoriali, prospettando altresì possibilità del trasferimento ad un ente locale, che lo richiede, di porzioni di immobili ricadenti nel territorio di altro ente territoriale.
  Al riguardo, l'Agenzia del demanio rappresenta quanto segue.
  Come già evidenziato in sede di discussione della mozione n. 1-00201 dell'On. Guidesi in Aula Camera, il decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, ha delineato un articolato processo di individuazione e attribuzione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare dello Stato agli Enti territoriali, la cui attuazione, a seconda della tipologia dei beni trasferibili, è stata affidata a specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che allo stato non sono stati emanati.
  Pertanto, al fine di agevolare l'attuazione del federalismo demaniale, relativamente ai soli beni immobili di cui all'articolo 5, commi 1, lettera e), e 4, del decreto menzionato (costituiti dal patrimonio disponibile e beni già in uso e non più necessari alle finalità del Ministero della difesa), l'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ha introdotto nuove, semplificate procedure per il loro trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni, facendo salvezza di alcune finalità (usi istituzionali statali, destinazione a valorizzazione, dismissione, eccetera).
  Conseguentemente, la disciplina di cui al decreto legislativo n. 85 del 2010 trova applicazione solo in quanto compatibile con quanto previsto dalle nuove disposizioni.
  Sulla base delle novelle introdotte dall'articolo 56-bis del decreto-legge citato, gli enti territoriali devono presentare entro il 30 novembre 2013 all'Agenzia del demanio apposita richiesta di attribuzione a cui consegue da parte dell'Agenzia l'accoglimento o meno una volta verificati i presupposti prescritti dalla legge.
  In caso di esito negativo dell'istruttoria, come avvenuto per la richiesta del Comune di Roncà (Verona), esposta dagli Onorevoli interroganti, il comma 2 del menzionato articolo prevede, in un ambito di interlocuzione diretta tra enti, che entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente territoriale possa presentare una richiesta di riesame, unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio.
  Infine, l'Agenzia evidenzia come la normativa citata abbia definito l'ambito territoriale nel quale devono essere ubicati i beni oggetto di trasferimento, prevedendo l'attribuzione, a titolo non oneroso, unicamente degli immobili siti nel territorio di competenza dell'ente richiedente.
  Il citato decreto legislativo n. 85 del 2010, attuativo della delega si conforma con i principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che al comma 1, lettera b), stabilisce espressamente l'attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità.
  Diversamente operando, l'Agenzia segnala che sarebbe lesa la finalità, propria del federalismo demaniale, di soddisfare l'interesse pubblico della collettività locale rappresentata dall'ente territoriale di disporre di un proprio patrimonio.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2010 0085

GEO-POLITICO:

RONCA',VERONA - Prov,VENETO

EUROVOC :

federalismo

fiscalita'

locazione immobiliare

protezione del patrimonio

comune