ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01455

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 117 del 13/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: COVA PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2013
AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2013
ANTEZZA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2013
ANZALDI MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2013
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2013
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2013
COVELLO STEFANIA PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2013
DAL MORO GIAN PIETRO PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2013
FERRARI ALAN PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2013
FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2013
MARROCU SIRO PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2013
MONGIELLO COLOMBA PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2013
PALMA GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2013
TARICCO MINO PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2013
TENTORI VERONICA PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2013
TERROSI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2013
VALIANTE SIMONE PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2013
VENITTELLI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2013
ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 13/11/2013
Stato iter:
14/11/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/11/2013
Resoconto COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 14/11/2013
Resoconto CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
REPLICA 14/11/2013
Resoconto COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/11/2013

SVOLTO IL 14/11/2013

CONCLUSO IL 14/11/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01455
presentato da
COVA Paolo
testo di
Mercoledì 13 novembre 2013, seduta n. 117

   COVA, OLIVERIO, LUCIANO AGOSTINI, ANTEZZA, ANZALDI, CARRA, CENNI, COVELLO, DAL MORO, FERRARI, FIORIO, MARROCU, MONGIELLO, PALMA, TARICCO, TENTORI, TERROSI, VALIANTE, VENITTELLI e ZANIN. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   il decreto ministeriale 12 ottobre 2012, di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 –, riguardante le organizzazioni di produttori e loro associazioni, le organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta – definisce la tipologia dei contratti applicabili alla consegna di latte crudo;
   in particolare, l'articolo 9 interviene sulla definizione dei contratti disponendo al comma 2 che: «Il contratto è stipulato prima della consegna e comprende tutti gli elementi prescritti all'articolo 185-septies, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento (CE)1234/2007», ossia il prezzo, il volume del latte crudo, la durata del contratto, le procedure di pagamento, le modalità di raccolta o la consegna del latte crudo e le disposizioni applicabili in via di forza maggiore;
   il medesimo articolo 9, al comma 1, individua la cornice giuridica applicabile ai contratti relativi al latte crudo disponendo che: «Fatto salvo quanto previsto all'articolo 185-septies, paragrafo 3, del regolamento le consegne di latte crudo ai primi acquirenti di latte devono formare oggetto di contratto scritto fra le parti, conformemente a quanto stabilito all'articolo 62 della legge 24 marzo 2012, n. 27»;
   l'articolo 62 della legge 24 marzo 2012, n. 27, disciplina le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari rendendo obbligatoria la stipula di contratti in forma scritta che «devono essere informati a princìpi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti»;
   più nello specifico al comma 2 si stabilisce che: «Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma, è vietato imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive»;
   in molte regioni d'Italia non si è ancora giunti ad un accordo per la sottoscrizione dei contratti per la cessione del latte crudo bovino e risulterebbe che, allo stato attuale, il prezzo del latte crudo sia stabilito in modo unilaterale da parte degli acquirenti senza rispettare quanto disposto dal diritto nazionale e comunitario in materia;
   il mancato accordo sembrerebbe determinato dalla volontà degli acquirenti di riconoscere una formazione del prezzo del latte bovino a partire da analisi errate sul mercato del latte, sia a livello nazionale sia internazionale, che penalizzerebbe profondamente i produttori di latte;
   la società ITALATTE, del gruppo Lactalis Italia, sta rivolgendosi in maniera individuale ai produttori di latte della Lombardia, inviando una lettera in cui ricorda l'esistenza di un contratto di somministrazione del latte, sottoscritto dalle aziende di produzione e in vigore fino al marzo 2014, e la mancanza di accordo sul prezzo del latte fornito, confermando il prezzo di 400 euro per 1000 litri di latte (0,40 euro per litro) e tutte le altre pattuizioni del citato contratto di somministrazione;
   la società ITALATTE specifica nella lettera che essa è formulata anche ai fini dei decreti 19 ottobre 2012 e 12 ottobre 2012 relativi ai contratti per la cessione di latte crudo;
   compete all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 62 della legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari e di obbligatorietà di contratti in forma scritta che «devono essere informati a princìpi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti»;
   la citata lettera della società ITALATTE, indirizzata ai produttori lombardi di latte, sembrerebbe chiudere ogni ipotesi di contrattazione tra le parti fissando il prezzo per la cessione del latte crudo in maniera unilaterale a 0,40 centesimo per litro a fronte di un costo medio finale al consumatore di circa 1,60 euro per litro –:
   cosa intenda fare il Ministro interrogato per evitare che la mancata sottoscrizione del contratto di cessione del latte crudo penalizzi i produttori di latte disattendendo quanto disposto dalla normativa nazionale che dispone l'obbligo di contratti in forma scritta informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.
(5-01455)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 14 novembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-01455

  L'articolo 185-septies del regolamento (CE) n. 1234 del 2007, introdotto con il «pacchetto latte», relativo alle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattieri caseari, ha previsto che gli Stati membri possano imporre i contratti scritti per la cessione del latte crudo.
  Tali contratti devono rispondere a determinati requisiti.
  Per quanto riguarda il nostro Paese, in applicazione della normativa europea e coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 62 della legge n. 27 del è stato adottato, con il decreto ministeriale 12 ottobre 2012, il sistema del contratto scritto.
  Il decreto citato stabilisce, all'articolo 9, comma 4, che gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo siano negoziati liberamente tra le parti, sulla base di un'offerta scritta presentata dall'acquirente al fornitore nella quale sia indicata la durata minima del contratto, lasciando al fornitore la possibilità di ridefinire i termini di negoziazione (commi da 5 a 7).
  Le norme nazionali e comunitarie si riferiscono, quindi, ai contratti stipulati tra l'acquirente e il singolo fornitore che può anche consistere in una organizzazione di produttori.
  Il caso oggetto di interrogazione riguarda, invece, il contratto stipulato tra acquirente e singolo allevatore e, pertanto, sembra che si sia generata una confusione tra la fattispecie del «contratto» e quella dell’«accordo».
  Secondo quanto riportato dagli stessi interrogati tra la ITALATTE e i propri fornitori esiste già un contratto scritto il cui termine di scadenza è fissato al marzo 2014.
  Nel caso in cui i contratti sottoscritti non siano conformi a quanto stabilito all'articolo 62 della legge n. 27 del 2012, con particolare riferimento al comma 8, occorre l'intervento dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato che è preposta alla vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in parola nonché all'irrogazione delle relative sanzioni.
  A proposito dell'assenza di un accordo sul prezzo del latte alla stalla, si evidenzia che, in base alle pertinenti disposizioni di cui al regolamento CE n. 1234 del 2004, la concentrazione dell'offerta ai fini della negoziazione del prezzo del latte può essere effettuata, in deroga alle norme sulla concorrenza, soltanto dalle organizzazioni di produttori e loro associazioni.
  Purtroppo, nel nostro Paese si riscontra uno scarso interesse per la formazione di organizzazioni di produttori ai fini della negoziazione del prezzo del latte anche in presenza di azioni a favore da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  Questi aspetti, così come altre tematiche riguardanti il futuro del settore lattiero, saranno attentamente valutati ai fini della definizione dei prossimi strumenti di intervento da attuare in relazione alla Politica agricola comune.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

regolamento CE

formazione dei prezzi

gruppo di produttori

prodotto lattiero-caseario

produzione di latte

regolamentazione dei prezzi