ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01453

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 117 del 13/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: BORDO FRANCO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 13/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LAVAGNO FABIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/11/2013
PALAZZOTTO ERASMO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/11/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 13/11/2013
Stato iter:
14/11/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/11/2013
Resoconto PALAZZOTTO ERASMO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 14/11/2013
Resoconto CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
REPLICA 14/11/2013
Resoconto PALAZZOTTO ERASMO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/11/2013

SVOLTO IL 14/11/2013

CONCLUSO IL 14/11/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01453
presentato da
BORDO Franco
testo di
Mercoledì 13 novembre 2013, seduta n. 117

   FRANCO BORDO, LAVAGNO e PALAZZOTTO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   le denominazioni comunali (De.Co.) non sono marchi di qualità, ma delle attestazioni che legano in maniera anagrafica la derivazione di un prodotto/produzione dal luogo storico; sono dei certificati notarili contrassegnati dal sindaco a seguito di una delibera comunale; sono dei censimenti di produzioni che hanno un valore identitario per una comunità. Sono dunque, strumenti flessibili per valorizzare le risorse della propria terra nel tentativo di garantire la biodiversità, traendone talvolta vantaggi anche sul piano turistico ed economico. Rappresentano, insomma, il vero, autentico passaggio dal generico «prodotto tipico» al «prodotto del territorio», espressione di un patrimonio collettivo, e non, a vantaggio di una singola azienda;
   l'attribuzione della denominazione comunale passa attraverso due distinte delibere:
    a) una prima delibera segna l'istituzione di un registro delle De.Co. (l'adozione della De.Co. da parte del comune) con cui viene approvato il regolamento proposto dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) cui sono state apportate alcune modifiche al testo originario così da renderlo compatibile con l'articolo 28 e l'articolo 30 del Trattato di Roma, che impediscono a un ente territoriale di attribuire un riconoscimento qualitativo a un prodotto legandolo a un'origine geografica;
    b) una seconda delibera in cui si attua l'iscrizione di un determinato prodotto al registro delle De.Co. e a cui è necessario allegare un regolamento dove sono tracciate le caratteristiche dell'oggetto in esame;
   la De.Co. si applica nello specifico a produzioni agro-alimentari, ma la legge cui si fa riferimento permette di allargare il campo a prodotti particolari di artigianato locale strettamente legati alle tradizioni agro-alimentari e alla civiltà contadina;
   il fenomeno delle De.Co. nasce a seguito della legge 8 giugno 1990, n. 142, che consente ai comuni la facoltà di disciplinare, nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo, in materia di valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali che risultano presenti nelle diverse realtà territoriali;
   l'Anci nel 2000 ha redatto una proposta di legge d'iniziativa popolare recante: «Istituzione delle denominazioni comunali di origine per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali»;
   la legge costituzionale n. 3 del 2001 delega ai comuni la potestà di emettere regole in campo agricolo;
   la denominazione di origine protetta (DOP) nasce nel 1992, insieme all'indicazione geografica protetta (IGP), in applicazione del Regolamento 2081/92/CEE. La DOP è un marchio che può essere ottenuto esclusivamente dai prodotti agroalimentari;
   la DOP offre garanzie i consumatori su diversi livelli del processo produttivo: origine, provenienza delle materie prime, tracciabilità, localizzazione, tipicità e tradizionalità del processo produttivo;
   le particolari qualità e caratteristiche del prodotto DOP riguardano la produzione delle materie prime e la loro trasformazione fino al prodotto finito nella regione delimitata di cui il prodotto porta il nome;
   per ottenere il marchio DOP, un prodotto deve rispettare un disciplinare di produzione che vincola tutte le fasi della sua produzione e trasformazione;
   quasi tutti i prodotti DOP hanno un loro consorzio di tutela, ovvero un organismo composto da produttori e/o trasformatori che curano la sua tutela, promozione e valorizzazione, oltre che salvaguardare il prodotto da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni e uso improprio della denominazione DOP –:
   se vi sia contrasto o incompatibilità tra le due denominazioni sopra esposte e se l'una non possa essere richiesta in presenza dell'altra. (5-01453)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 14 novembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-01453

  La materia della denominazioni di origine è disciplinata a livello comunitario già dal 1992.
  La Commissione europea, infatti, constatando che i consumatori tendono a privilegiare, nella loro alimentazione, la qualità anziché la quantità e che ricercano prodotti specifici aventi un'origine geografica determinata, con il Regolamento (CE) 2081/1992, ha disciplinato la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, anche per ovviare alle prassi nazionali di elaborazione e di attribuzione di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche eterogenee.
  È infatti principio assodato a livello comunitario che il consumatore disponga, per operare una scelta ottimale, di informazioni chiare e sintetiche che forniscano esattamente l'origine del prodotto, tenendo conto che in materia di etichettatura i prodotti agricoli e alimentari sono soggetti alle norme generali fissate dall'Unione europea.
  In tale ottica quindi la normativa comunitaria ha emanato la lex specialis relativa alle indicazioni geografiche, ad oggi disciplinate dal Regolamento (UE) 1151/2012.
  In tale contesto, pertanto, le disposizioni regionali in materia di indicazioni di origine appaiono incompatibili con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  In tale ambito si è anche espressa la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 66 del 12 aprile 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 1/2012 con la quale la regione Lazio creava un marchio collettivo regionale di qualità poiché in contrasto con gli articoli da 34 a 36 del Trattato UE.
  A ciò, si aggiunga il rischio di evocazione ed uso improprio delle denominazioni di origine registrate a livello comunitario.
  Anche in tale contesto, i tribunali nazionali si sono già espressi come nel caso della recente sentenza del Tribunale di Milano n. 10778/2013 che ha ritenuto che la De.Co. Stracchino di Gorgonzola sia evocativa della DOP Gorgonzola.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

denominazione di origine

protezione del consumatore

comune

contraffazione

restrizione alla concorrenza