ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01435

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 116 del 12/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: CAUSI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GUERINI LORENZO PARTITO DEMOCRATICO 12/11/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/11/2013
Stato iter:
13/11/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/11/2013
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 13/11/2013
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 13/11/2013
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/11/2013

SVOLTO IL 13/11/2013

CONCLUSO IL 13/11/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01435
presentato da
CAUSI Marco
testo di
Martedì 12 novembre 2013, seduta n. 116

   CAUSI e LORENZO GUERINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto dal 1° gennaio 2013 il «tributo comunale sui rifiuti e sui servizi» denominato TARES, con contestuale soppressione della tassa rifiuti TARSU;
   l'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha consentito ai comuni, per il solo anno 2013, di stabilire con propria deliberazione la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo; inviare ai contribuenti, per il pagamento delle prime due rate, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per la Tarsu, la Tia 1 o la Tia 2; continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
   l'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha, da ultimo, previsto che il comune possa stabilire di applicare per l'anno 2013 la componente della Tares, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto del principio «chi inquina paga» sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE;
   il comma 4-quater del citato articolo 5, consente ai comuni di continuare ad applicare il tributo (Tarsu) o la tariffa (Tia 1 o Tia 2) relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2012, derogando al comma 46 del citato articolo 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, che aveva abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;
   è fatta invece salva la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ed il comune è tenuto a predisporre e inviare ai contribuenti il relativo modello di pagamento;
   secondo la normativa vigente i comuni che continuano ad applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) devono quindi necessariamente mantenere due modalità di riscossione distinte; una per il pagamento del tributo secondo le vecchie modalità – conto corrente postale, bonifico e altro – l'altra con il modello F24 per il pagamento della maggiorazione, con evidente disagio per i cittadini;
   in considerazione dell'intervenuta deroga, per il solo 2013, sarebbe opportuno semplificare il sistema di pagamento attraverso l'utilizzo dei modelli F24 anche nei casi in cui i comuni non abbiano rinnovato o stipulato una nuova convenzione con l'Agenzia delle entrate –:
   quali misure intenda intraprendere al fine di semplificare le modalità di pagamento del tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani anche per i comuni che continuano ad applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) nei casi in cui i comuni non abbiano rinnovato o stipulato una nuova convenzione con l'Agenzia delle entrate, in tal modo evitando lo sdoppiamento della modalità di pagamento del tributo attualmente previsto con le previgenti modalità di riscossione (conto corrente postale, bonifico, e altro) e quelle della maggiorazione previsto con il modello di versamento F24. (5-01435)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 13 novembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01435

  Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto l'onorevole interrogante rappresenta talune criticità in ordine alte modalità di versamento della nuova TARES.
  In particolare, l'onorevole chiede al Governo «quali misure intenda intraprendere al fine di semplificare le modalità di pagamento del tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani anche per i comuni che continuano ad applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) nei casi in cui i comuni non abbiano rinnovato o stipulato una nuova convenzione con l'Agenzia delle entrate, in tal modo evitando lo sdoppiamento della modalità di pagamento del tributo attualmente prevista con le previgenti modalità di riscossione (conto corrente postale, bonifico, eccetera) e quelle della maggiorazione previsto con il modello di versamento F24».
  Al riguardo il Dipartimento delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, condividendo le osservazioni formulate dall'onorevole interrogante e proprio in considerazione della finalità di evitare disagi per i contribuenti anche allo scopo di semplificare i rapporti con i comuni e tenuto conto dei ristretti tempi a disposizione, ritiene che non si ravvisano motivi ostativi all'effettuazione dei pagamenti del tributo e della maggiorazione tramite modello F24, anche per i comuni non convenzionati.
  A tal fine, per rendere disponibile con immediatezza tale modalità di pagamento per tutti i contribuenti, ivi compresi gli enti pubblici, nonché per garantire la regolarità e la tempestività dei flussi finanziari ed informativi destinati ai comuni, è necessario che i pagamenti siano effettuati attraverso i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 37 del 27 maggio 2013 e n. 42 del 28 giugno 2013.
  Ovviamente il Dipartimento ribadisce che i versamenti in questione potranno essere effettuati anche mediante il bollettino di conto corrente postale di cui all'articolo 14, comma 35, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  Il Dipartimento fa presente che la soluzione appena individuata trova riscontro non solo nello stesso comma 4-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 21 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che fa salvo in ogni caso il versamento della maggiorazione, ma anche nell'articolo 10, comma 2, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale stabilisce che «la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011».

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

AGENZIA DELLE ENTRATE, DECRETO LEGGE 2011 0201

EUROVOC :

esazione delle imposte

fiscalita'

gestione dei rifiuti

pagamento