ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01434

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 116 del 12/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 12/11/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/11/2013
Stato iter:
13/11/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/11/2013
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
 
RISPOSTA GOVERNO 13/11/2013
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 13/11/2013
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/11/2013

SVOLTO IL 13/11/2013

CONCLUSO IL 13/11/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01434
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Martedì 12 novembre 2013, seduta n. 116

   BUSIN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   Equitalia è una società a totale controllo pubblico (51 per cento Agenzia delle entrate e 49 per cento INPS), nata il 1o ottobre 2006;
   il legislatore ha attribuito alla medesima Agenzia delle entrate, che poi esercita tali funzioni tramite Equitalia (articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005), l'esercizio di attività di riscossione di tributi, contributi e sanzioni;
   le somme che sono pagate dai cittadini ad Equitalia vengono poi interamente restituite agli enti creditori, ad eccezione dell'aggio e delle spese di riscossione stabiliti dal legislatore, e proprio su questo ultimo punto, il legislatore dovrebbe intervenire, in quanto il collegamento fra aggio riconosciuto al riscossore ed effettiva copertura dei costi sostenuti nell'attività, appare come unica giustificazione possibile di quello che è senza dubbio un onere improprio gravante sul debitore;
   fino ad oggi, tale aggravio è fissato per Equitalia nella misura dell'8 per cento, valore che appare evidentemente sproporzionato rispetto ai costi effettivamente sostenuti per la riscossione, come potrebbe essere, ad esempio, una attività di riscossione che si limiti alla spedizione di una raccomandata, così da apparire ingiustificata;
   l'articolo 52 del decreto del fare (decreto-legge n. 69 del 2013), al comma 2, modificando l'articolo 10, comma 13-quinquies, del decreto-legge n. 201 del 2011, anticipa al 30 settembre (in luogo del 31 dicembre) il termine entro il quale devono essere adottati i decreti non regolamentari del Ministro dell'economia e delle finanze finalizzati a definire tale nuovo sistema di remunerazione;
   questa innovativa modalità dovrebbe rivedere la metodologia di fondo sulla quale il sistema di riscossione si è finora basato, sostituendo l'attuale gravoso sistema con aggio con un rimborso che faccia riferimento agli effettivi costi di riscossione, così da superare l'attuale sistema, chiaramente iniquo ed eccessivamente gravoso per il contribuente –:
   se, in virtù del fatto che, in difformità a quanto previsto dall'articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013, i decreti non regolamentari per l'entrata in vigore del nuovo sistema non sono ancora stati emanati, il Ministro non ritenga urgente adottare opportune iniziative al fine di dare seguito alla vigente normativa e porre così rimedio sul piano normativo a questo ritardo, specificando altresì come la innovativa modalità di aggiornamento consideri tra i criteri per la sua definizione le sole spese sostenute dall'ente riscossore.
(5-01434)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 13 novembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01434

  Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto l'onorevole interrogante sollecita l'immediata adozione dei decreti non regolamentari volti a disciplinare un nuovo sistema di remunerazione del servizio di riscossione gestito da Equitalia.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 10, comma 13-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che, al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze venga determinato annualmente il rimborso dei costi fissi, risultanti dal bilancio certificato, da corrispondere agli agenti della riscossione. Tale determinazione annuale, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora, deve tener conto dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Detto decreto deve, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori rispetto a quelli in essere alla data di vigenza del predetto decreto n. 201 del 2011.
  Il citato articolo 10, comma 13-quater, al punto 6.1, inoltre rinvia ad un decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la statuizione degli oneri connessi alle procedure di riscossione, quindi: a) la tipologia di spese oggetto di rimborso; b) la misura del rimborso sulla base anche di criteri di proporzionalità rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto alle procedure a carico del debitore; c) la modalità di erogazione del rimborso.
  Come segnalato dall'onorevole interrogante, l'emanazione dei suddetti decreti, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è stata anticipata dal 31 dicembre 2013 al 30 settembre 2013.
  Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze riferisce che presso i propri Uffici si sono tenute alcune riunioni tecniche cui hanno partecipato rappresentanti della Agenzia delle Entrate, della Ragioneria generale dello Stato e di Equitalia Spa, finalizzate ad esaminare le problematiche relative alla emanazione dei decreti in argomento.
  Tuttavia, nel corso di tali riunioni sono emerse talune rilevanti criticità.
  Preliminarmente, giova ricordare che, in virtù dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'aggio spettante agli agenti della riscossione e, quindi, il corrispondente onere a carico dei debitori, è stato già diminuito di un punto percentuale (dal nove all'otto per cento).
  La stessa norma ha previsto la possibilità che, con decreto da emanarsi entro il 30 novembre 2012, l'aggio fosse ridotto fino a 4 punti percentuali ulteriori, in connessione al miglioramento dei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlati anche al processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia.
  L'ultimo inciso della predetta norma chiarisce che «al gruppo Equitalia deve essere comunque assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dai bilancio certificato».
  Con riferimento al decreto previsto dalla citata disposizione del decreto-legge n. 95 del 2012, nel corso di una riunione tecnica tenutasi presso il Dipartimento stesso, i rappresentanti di Equitalia hanno fatto presente che la Società non ha capacità di contenimento dei costi ulteriore rispetto a quanto già effettuato a seguito delle disposizioni in materia di spending review.
  Invero, Equitalia evidenzia che la riduzione ex lege di un punto percentuale della misura dell'aggio a decorrere dal 1o gennaio 2013 ha comportato un onere pari a 50 milioni di euro a carico della Società medesima.
  Ciò premesso, anche in considerazione della particolare situazione congiunturale, Equitalia non sarebbe in condizione di procedere ad un efficientamento della riscossione dei tributi, né di conseguire risparmi di gestione tali da poter consentire il finanziamento di un'ulteriore riduzione dell'aggio, ai sensi della richiamata disposizione.
  Con riguardo allo schema di decreto per la determinazione della remunerazione, previsto dalla norma in oggetto, Equitalia Spa ha effettuato ricognizione dei costi rilevabili dal bilancio 2012, al fine di evidenziarne la consistenza in funzione di quanto richiesto dalla norma.
  Dall'analisi del bilancio di Equitalia per l'anno 2012 emergono, dunque, costi fissi (costi, cioè, sostenuti dalla Società per assicurare in un determinato periodo di tempo i fattori produttivi necessari a realizzare i volumi di attività) per un importo pari a 733,3 milioni di euro e i ricavi da aggio, per un importo pari a 594 milioni di euro.
  Sulla base di tali dati, la Società di cui trattasi non si troverebbe in condizione di coprire i costi con i ricavi.
  Considerando che il costo della struttura risultante dal bilancio certificato costituisce elemento fondamentale per la determinazione della remunerazione degli Agenti della riscossione, e benché Equitalia abbia posto in essere tutte le azioni possibili al fine di contenerlo, non si può prescindere dalla necessità di assicurare in maniera adeguata il presidio della funzione di deterrenza.
  Pertanto, il Dipartimento delle Finanze sottolinea che dai dati pervenuti e dagli incontri intercorsi con i rappresentanti delle altre amministrazioni cointeressate è apparso difficilmente ipotizzabile uno schema di decreto che porti ad una riduzione dell'attuale remunerazione degli agenti della riscossione.
  Una ulteriore riduzione della remunerazione, in sostanza, non consentirebbe la copertura dei costi a scapito del funzionamento dell'attività.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2011 0201, EQUITALIA SPA

EUROVOC :

fiscalita'