ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01388

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 112 del 06/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: MOLTENI NICOLA
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 06/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE 06/11/2013
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE 06/11/2013


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 06/11/2013
Stato iter:
07/11/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 07/11/2013
Resoconto MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE
 
RISPOSTA GOVERNO 07/11/2013
Resoconto FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 07/11/2013
Resoconto MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/11/2013

SVOLTO IL 07/11/2013

CONCLUSO IL 07/11/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01388
presentato da
MOLTENI Nicola
testo di
Mercoledì 6 novembre 2013, seduta n. 112

   MOLTENI, GIANLUCA PINI e FEDRIGA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il 16 agosto 2011, quattro cittadini italiani, tra cui tre consiglieri comunali ed un elettore del comune di Cattolica, hanno ritenuto di dover presentare un ricorso elettorale, ex articolo 70 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, contestando al sindaco neoeletto una causa d'incompatibilità;
   in poche parole, era già noto che la società controllata dal sindaco, che ha come core business un prodotto destinato ad impianti pubblici, e come clienti prioritari le pubbliche amministrazioni, vende, da oltre 10 anni, del materiale elettronico coperto da brevetti al comune di Cattolica;
   la situazione è particolare, perché il comune, negli ultimi sette anni, non ha mai comprato direttamente i prodotti del sindaco, ma li ha sempre fatti comprare direttamente a coloro che vincevano, di volta in volta, gli appalti per la manutenzione del proprio impianto d'illuminazione;
   si badi, l'acquisto proprio di quel materiale, di quella specifica società è obbligatorio per il manutentore di turno, perché il brevetto che copre quei determinati prodotti non consente di utilizzare materiale di altre società;
   quindi il manutentore o compra quel prodotto del sindaco o non può dare esecuzione correttamente al contratto di manutenzione;
   a questo si aggiunga un'ulteriore nuova fornitura smart town, deliberata in settembre 2011, ed il fatto che al prossimo appalto per pubblica illuminazione di Cattolica, lo stesso si troverebbe contemporaneamente nella posizione di uno dei fornitori in gara, e contemporaneamente il detentore del potere di valutazione e selezione delle offerte;
   i ricorrenti si sono limitati a far notare questa circostanza, sostenendo che in questo modo vi era un'incompatibilità in capo al sindaco di Cattolica, che da una parte vendeva i propri prodotti (come imprenditore) e dall'altra parte li faceva acquistare (come sindaco);
   il pubblico ministero, intervenuto nella causa, alla prima udienza si è espresso per l'accoglimento del ricorso;
   il collegio, di fronte alle argomentazioni dei ricorrenti ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha accertato che effettivamente i prodotti del sindaco sono compatibili e possono essere sostituiti solo con gli stessi prodotti del sindaco;
   dopo l'istruttoria disposta dal collegio, il pubblico ministero all'ultima udienza si è espresso per l'accoglimento del ricorso, di nuovo;
   in linea di principio, questo significa che il ricorso non era completamente infondato;
   il collegio, dopo la discussione, con il dispositivo della sentenza ha respinto il ricorso, condannando i ricorrenti a qualcosa come oltre euro 23.000 di spese legali;
   si noti che non si è fatto riferimento al partito del sindaco o dei ricorrenti. Questa è una questione di principio e non importa il colore delle parti, perché tutti si potranno trovare, in futuro, nell'una o nell'altra situazione;
   in questo caso conta la sostanza, ovvero che alcune persone sono ricorse ad un giudice per far verificare l'esito di determinate elezioni e questa verifica è uno strumento fondamentale di democrazia;
   è uno strumento talmente importante che il procedimento elettorale è forse l'unico procedimento giurisdizionale rimasto in cui non è previsto il pagamento del contributo unificato e nell'ambito del quale tutti gli atti sono esenti da ogni spesa, imposta o bollo. Inoltre, le parti, se vogliono, possono presentarsi anche senza avvocati, e pertanto questo è un costo generato da una discrezione di parte;
   questo perché un procedimento elettorale può presupporre questioni così importanti che è vitale che tutti possano far valere le proprie ragioni;
   in questa sede si prescinde da chi abbia ragione o meno in questa causa, perché si tratta di una questione che interessa solo la corte che tratterà l'appello;
   appare agli interroganti eccessiva, nell'ambito di un procedimento elettorale, la cifra di euro 23.000 per le spese legali a carico di persone che hanno presentato un ricorso che non era manifestamente infondato, al punto che la stessa Repubblica italiana, per tramite del suo pubblico ministero ne ha chiesto l'accoglimento;
   tale decisione secondo gli interroganti di fatto inibisce chiunque in futuro dal far valere la legalità e difendere la democrazia, esponendo al rischio di subire una simile, e a quanto consta agli interroganti mai d'ora prima emessa, pesantissima condanna;
   appare infatti plausibile il rischio che da ora in poi tutti, di qualunque parte politica essi siano, si guardino bene dal far valere anche situazioni sacrosante, ma che espongono a delle conseguenze personali terribili –:
   se il Governo non ritenga di assumere iniziative normative volte a definire una disciplina delle spese processuali che garantisca che i procedimenti in materia elettorale, come quello di cui in premessa, siano il più possibile economici e accessibili a tutti, trattandosi di strumenti fondamentali di democrazia. (5-01388)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 7 novembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-01388

  L'interrogazione si riferisce all'azione popolare promossa ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico degli enti locali) da tre consiglieri comunali e da un elettore di Cattolica (Rimini), diretta a far valere una pretesa causa di incompatibilità in capo al sindaco. L'interrogante si duole, in sostanza, dell'ammontare della condanna alle spese inflitta ai ricorrenti all'esito del giudizio.
  Al riguardo, devo premettere che il procedimento non si è ancora concluso. Come riferito dal Presidente f.f. della I sezione civile della Corte di Appello di Bologna, la Corte – con sentenza n. 1606 del 7 dicembre 2012 – ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Rimini del 20-22 febbraio 2012 che aveva respinto il ricorso, rilevando che il giudice di primo grado aveva correttamente applicato i principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza della Cassazione in materia elettorale. La sentenza di appello ha, inoltre, ritenuto infondata e rigettato anche quella specifica doglianza degli appellanti che era relativa alla condanna alle spese di lite. Avverso la sentenza di appello, è stato poi proposto ricorso per cassazione, tuttora pendente.
  I ricorrenti, quindi, sono stati condannati in primo grado, con sentenza confermata in appello, alla rifusione delle spese di assistenza legale, liquidate in euro 10.000,00 oltre gli accessori previsti dalla legge, nonché alle spese sostenute dalla parte convenuta per il proprio consulente tecnico, ammontanti ad euro 6.543,68, ed alle spese per il consulente tecnico d'ufficio, liquidate dal collegio con separato decreto.
  Trattandosi di vicenda tuttora sub iudice non è consentito valutarne il merito. In linea generale, la decisione del giudice sulle spese legali deve conformarsi – ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile – al cosiddetto principio della soccombenza. L'obbligo di rimborsare le spese sostenute dalla controparte vittoriosa discende dal principio secondo cui il diritto di agire o resistere in giudizio non deve andare a detrimento della parte che ha avuto ragione.
  La recente modifica normativa del terzo comma dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 2011 sulla semplificazione dei riti civili), secondo cui le azioni popolari sono regolate dal rito «sommario» di cognizione – anziché da quello ordinario –, comporterà la riduzione dei tempi processuali e, conseguentemente, delle spese legali.
  Nel caso specifico evidenziato dall'interrogante, va, tuttavia, rilevato che il giudizio è stato instaurato in data antecedente all'entrata in vigore della menzionata riforma sulla semplificazione dei riti civili e, pertanto, è iniziato e proseguito con le forme – ed i tempi – del rito ordinario di cognizione.
  Per quanto riguarda invece gli oneri per l'attivazione del procedimento in questione, il legislatore ha previsto un'ampia possibilità di accesso all'azione popolare disponendo che la stessa possa essere proposta da chiunque, senza alcun onere derivante da tasse, imposte o spese di cancelleria, e che la parte interessata possa stare in giudizio personalmente in ogni grado, circostanza questa che comporta una ulteriore economicità della procedura.
  Tutto ciò chiarito, debbo fare presente che, allo stato, non risultano iniziative normative tese ad un ulteriore contenimento delle spese relative al procedimento in questione.
  In ogni caso, eventuali futuri interventi in materia non potranno non tenere in adeguata considerazione la tutela di tutte le parti processuali (sia della parte ricorrente che di quella resistente, sostenendo, anche quest'ultima, delle spese legali il cui rimborso risponde anche ad un principio di equità allorquando risulti vittoriosa all'esito del giudizio), non potranno non considerare che la quantificazione delle spese legali dipende da una molteplicità di circostanze concrete che è assai arduo prevedere e tipizzare preventivamente da parte del legislatore e non potranno non tenere conto, più in generale, dell'esigenza di un attento bilanciamento delle garanzie di accesso all'azione popolare con la necessità di evitare possibili abusi del rimedio, anche alla luce della continua crescita del contenzioso elettorale e della conseguente lievitazione dei costi per l'apparato pubblico.

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

CATTOLICA,RIMINI - Prov,EMILIA ROMAGNA

EUROVOC :

diritto di agire in giudizio

elezioni locali

comune

democrazia

pubblico ministero