ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01307

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 106 del 28/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: TARICCO MINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/10/2013


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 28/10/2013
Stato iter:
18/03/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/03/2014
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 18/03/2014
Resoconto TARICCO MINO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/10/2013

DISCUSSIONE IL 18/03/2014

SVOLTO IL 18/03/2014

CONCLUSO IL 18/03/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01307
presentato da
TARICCO Mino
testo di
Lunedì 28 ottobre 2013, seduta n. 106

   TARICCO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   in Piemonte opera l'INALPI spa, uno dei più grandi polverizzatori di latte d'Italia e d'Europa, per la produzione di polvere di latte, utilizzando 18.000 tonnellate annue di latte di qualità proveniente degli allevamenti italiani, prevalentemente destinata alle produzioni della Ferrero SpA;
   per detta produzione opera un impianto che assorbe circa 3,3 megawatt dalla rete ENEL tramite una linea interrata a 15 kilowatt e una cabina primaria 132/15 kilowatt ubicata a 300 metri dallo stabilimento;
   detto impianto opera a ciclo continuo 7 giorni su 7 per settimana, 24 ore al giorno;
   da dicembre dello scorso anno ad oggi si sono verificate ben 9 interruzioni nell'alimentazione dell'energia elettrica, indispensabile per il funzionamento dell'impianto;
   ogni interruzione, anche di breve durata, comporta per l'impianto la sospensione della produzione di latte in polvere di 20 ore in quanto, dopo l'interruzione anche breve, occorrono 20 ore per eseguire il lavaggio completo di tutte le parti dell'impianto per motivi di sicurezza nell'igiene microbiologica;
   detta situazione rischia di pregiudicare gravemente il funzionamento, la sostenibilità e la competitività del ciclo produttivo dell'azienda;
   l'azienda, oltre ad aver ripetutamente segnalato la questione all'ENEL, ha in più occasioni coinvolto anche l'Autorità per l'energia elettrica senza avere alcuna soddisfazione;
   l'Autorità regola i settori di competenza, attraverso provvedimenti (deliberazioni) e, in particolare svolge una serie di compiti tra i quali:
    a) assicura la pubblicità e la trasparenza delle condizioni di servizio;
    b) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi per gli aspetti tecnici, contrattuali e per gli standard di servizio;
    c) accresce i livelli di tutela, di consapevolezza e l'informazione ai consumatori;
    d) svolge attività di monitoraggio, di vigilanza e controllo anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e altri organismi, fra i quali la Cassa conguaglio per il settore elettrico, il GSE, su qualità del servizio, sicurezza, accesso alle reti, tariffe, incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate e in materia di Robin Hood tax;
    e) può imporre sanzioni e valutare ed eventualmente accettare impegni delle imprese a ripristinare gli interessi lesi (decreto legislativo n. 93 del 2011);
   l'Autorità per l'energia elettrica e il gas in collaborazione con l'allora Ministero per l'innovazione aveva promosso uno «Sportello per il consumatore di energia», gestito in collaborazione con Acquirente unico, che aveva tra i suoi compiti lo scopo dare informazioni, assistenza e tutela ai clienti finali e ai consumatori-produttori per permettere ai «Clienti finali, consumatori-produttori di energia e associazioni che li rappresentano, quando non abbiamo ricevuto dall'operatore una risposta soddisfacente ad una segnalazione di disservizio o irregolarità, possono ora inviare i reclami all'Autorità attraverso lo Sportello e che lo Sportello, acquisite le necessarie ulteriori informazioni presso gli esercenti interessati, fornirà le indicazioni necessarie per la soluzione delle problematiche lamentate»;
   il meccanismo così articolato non sembra produrre gli effetti attesi –:
   quali iniziative anche normative intenda porre in atto, affinché fatti pregiudizievoli, quali quelli descritti in premessa, per l'attività delle aziende, non abbiano a ripetersi, anche per non compromettere le possibilità di permanenza e di sviluppo di aziende ed economia sui territori.
(5-01307)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 18 marzo 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-01307

  In premessa si fa presente che la risposta è resa sulla base degli elementi forniti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito AEEG), in relazione ai provvedimenti da essa emanati al fine di limitare il verificarsi dei disservizi causati da episodi d'interruzione della fornitura di energia elettrica.
  Tali provvedimenti possono concretarsi nell'assunzione di misure d'indennizzo riconosciute ai clienti finali nel caso siano disattesi i livelli standard di qualità tecnica del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, da parte delle imprese preposte all'erogazione di tale servizio.
  Si precisa, inoltre, che la Direzione Generale competente del Ministero, attraverso l'AEEG, ha acquisito la documentazione con cui la società di distribuzione ha fornito risposta alla richiesta di chiarimenti inviata ad essa dallo «Sportello per il consumatore di energia».
  In tale documentazione, detta società ha dichiarato che gli impianti che alimentano la fornitura della società INALPI S.p.A. sono stati interessati da interruzioni senza preavviso dovute a guasti di natura puramente accidentale, non imputabili, pertanto, a responsabilità del distributore.
  L'impresa ha affermato, altresì, che non sono necessari interventi strutturali sulla linea elettrica in media tensione (MT) che alimenta la fornitura della società INALPI S.p.A. : ciò nonostante, è prevista la messa in opera, entro il primo semestre 2014, di una cabina secondaria che costituirà un'ulteriore fonte di controllo in caso di guasti sulla linea.
  L'impresa di distribuzione ha, infine, asserito di essere disponibile, qualora la società INALPI S.p.A. lo ritenesse opportuno, a organizzare un incontro con i referenti tecnici del cliente, finalizzato a fornire ulteriori delucidazioni sui disservizi occorsi e sulle possibili iniziative atte a ridurre i disagi avvertiti.
  Con riferimento al sistema di indennizzi automatici, predisposto dall'AEEG in materia di interruzioni della fornitura di energia elettrica, si fa presente che ciascuna impresa di distribuzione deve rispettare uno standard di tempo massimo di ripristino della fornitura di energia elettrica, differenziato secondo il grado di concentrazione territoriale e della tipologia di utenza (bassa tensione – BT o media tensione – MT), pena il riconoscimento e la corresponsione di un rimborso automatico al cliente finale. La situazione che riguarda le forniture in MT, come quella in esame, è riassunta nella tabella sinottica che si lascia in allegato alla risposta.
  Dall'esame dell'elenco delle interruzioni avvenute presso la fornitura della società INALPI S.p.A., elaborato dal distributore territorialmente competente, emerge che nessuna di esse ha superato i valori stabiliti nella tabella citata e, pertanto, non sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento di un indennizzo automatico nei confronti della società reclamante.
  Con riferimento alla richiesta di risarcimento danni avanzata dalla società INALPI S.p.A., si fa presente che, ai sensi della normativa vigente, il soggetto competente a pronunciarsi sull'esistenza, sull'imputabilità e sulla quantificazione di eventuali danni, emersi a seguito di interruzioni di fornitura di energia elettrica, è esclusivamente l'autorità giudiziaria ordinaria (Giudice di pace o Tribunale, secondo la rilevanza economica del contenzioso). Il cliente può, altresì, far ricorso ad eventuali strumenti extra-giudiziali di risoluzione delle controversie (i.e. il servizio di conciliazione).

ALLEGATO ALLA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE N. 5/01307 TARICCO

Tab. 9 – Standard per il tempo massimo di ripristino della fornitura (estratto)

(Fonte: AEEG «Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica» Allegato A – Tabella n. 9)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

informazione del consumatore

latte

Piemonte

prodotto alimentare

rischio sanitario

stabilimento