ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01234

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 98 del 16/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: BOMBASSEI ALBERTO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 16/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OLIARO ROBERTA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 16/10/2013


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 16/10/2013
Stato iter:
17/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 17/10/2013
Resoconto OLIARO ROBERTA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 17/10/2013
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 17/10/2013
Resoconto OLIARO ROBERTA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 17/10/2013

SVOLTO IL 17/10/2013

CONCLUSO IL 17/10/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01234
presentato da
BOMBASSEI Alberto
testo di
Mercoledì 16 ottobre 2013, seduta n. 98

   BOMBASSEI e OLIARO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, nell'attuare la direttiva 2006/117/Euratom relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, ha esteso l'obbligo di controllo radiometrico alle importazioni di prodotti semilavorati metallici;
   il successivo decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 100, ha previsto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con altri Ministri, dovessero essere elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza e che nelle more dell'emanazione di quel provvedimento il controllo dovesse essere effettuato su tutti i semilavorati elencati in via provvisoria dallo stesso decreto legislativo n. 100 del 2011;
   da oltre due anni, dunque, lo sdoganamento di tutti i prodotti semilavorati metallici viene effettuato previo controllo radiometrico a carico degli importatori per il tramite di esperti qualificati iscritti in appositi albi;
   risulta che l'obbligo di controllo radiometrico nella fase di sdoganamento delle importazioni di prodotti semilavorati metallici non sia previsto dalle normative comunitarie, ma sia un adempimento introdotto esclusivamente dall'ordinamento nazionale;
   conseguentemente quel controllo costituisce un onere supplementare che grava sulla procedura di sdoganamento in Italia, mentre non sussiste nelle procedure di sdoganamento delle altre dogane comunitarie;
   a tutt'oggi non è stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con altri Ministri, per definire le categorie merceologiche rientranti nella definizione di «prodotti semilavorati metallici» con la conseguenza che il controllo radiometrico è attualmente molto esteso –:
   se non ritenga opportuno adottare iniziative, anche di tipo normativo, volte ad armonizzare, in materia di controllo radiometrico, l'ordinamento nazionale con le direttive europee e con la prassi seguita dagli altri Stati europei in modo da non gravare le importazioni in Italia di oneri supplementari creando uno svantaggio competitivo per la logistica nazionale rispetto a quella degli altri Stati comunitari, e se non reputi opportuno, qualora sia ritenuto indispensabile mantenere il controllo radiometrico sulle importazioni di prodotti semilavorati metallici presso le dogane, emanare al più presto direttive volte a definire i prodotti rientranti nella definizione di «semilavorati metallici» al fine di limitarne il più possibile le categorie, anche tenuto conto che la gran parte dei prodotti metallici già viene sottoposta a controlli sanitari nella fase di sdoganamento. (5-01234)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 17 ottobre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-01234

  I controlli radiometrici sui rottami e prodotti semilavorati metallici sono disciplinati dal decreto legislativo n. 100 del 1o giugno 2011, che statuisce «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 23 del 20 febbraio 2009, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito – sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici».
  Il citato decreto ha esteso l'obbligo di effettuare i controlli radiometrici anche alle importazioni di prodotti semilavorati metallici. Questa attività di sorveglianza radiometrica sulle importazioni, che prima del 2009 riguardava i soli rottami, si fonda sulla presentazione in frontiera del modello IRME 90, una documentazione attestante la non radioattività dei prodotti in discorso.
  Il decreto legislativo 100/2011 è vivacemente criticato, in particolare, dalla Confederazione Elvetica e gli Uffici del Ministero dello sviluppo economico ne hanno raccolto le rimostranze in occasione di frequenti incontri bilaterali a livello di Alti funzionari. Inoltre, recependo l'indicazione politica emersa in occasione dell'incontro ufficiale di Roma del 30 novembre 2012 e nel successivo colloquio informale svoltosi a margine del World Economic Forum di Davos nel gennaio scorso, tra l'allora Ministro ed il Consigliere federale Schneider-Ammann, il MiSE ha insediato un Gruppo di lavoro italo-svizzero con il mandato di trovare una soluzione equilibrata e condivisa ad un problema che potrebbe avere ripercussioni negative su relazioni economiche bilaterali ad oggi eccellenti.
  Peraltro, anche le Associazioni imprenditoriali italiane interessate hanno più volte lamentato l'aumento dei costi dovuto all'allungamento delle operazioni, a fronte di pressoché nessun caso di riscontro positivo nei controlli effettuati.
  Il Gruppo di lavoro in discorso si è riunito il 22 febbraio 2013 presso il MiSE e vi ha preso parte un'ampia e qualificata rappresentanza di entrambe le Parti.
  Successivamente, gli stessi Uffici che hanno preso parte ai colloqui si sono resi parte diligente nel sollecitare le altre strutture interessate del Ministero ad attivare l'iter di predisposizione del decreto ministeriale di attuazione del d. leg.vo 100/2011.
  In questa particolare situazione, ad esempio, si ritiene che una possibile soluzione potrebbe consistere nell'accogliere parzialmente le richieste della parte svizzera nel senso di riconoscere, per quanto riguarda i prodotti semilavorati metallici, una sostanziale equivalenza tra la dichiarazione del produttore svizzero degli stessi e l'attestazione di avvenuta sorveglianza radiometrica richiesta dalla vigente normativa italiana. Per quanto riguarda invece i rottami, si potrebbe lasciare invariata la procedura vigente, fondata come è noto sul modello IRME 90.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

prodotto semilavorato

controllo doganale

sorveglianza all'importazione

prodotto metallico

controllo delle esportazioni

importazione comunitaria

controllo sanitario