ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01219

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 98 del 16/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: CIVATI GIUSEPPE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MATTIELLO DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 16/10/2013
GUERINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 17/10/2013
TENTORI VERONICA PARTITO DEMOCRATICO 17/10/2013
PASTORINO LUCA PARTITO DEMOCRATICO 17/10/2013


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'INTERNO 16/10/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 05/11/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/10/2013

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 17/10/2013

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 05/11/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01219
presentato da
CIVATI Giuseppe
testo presentato
Mercoledì 16 ottobre 2013
modificato
Giovedì 17 ottobre 2013, seduta n. 99

   CIVATI, MATTIELLO, GIUSEPPE GUERINI, TENTORI, PASTORINO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
l'introduzione del cosiddetto reato di clandestinità, oltre ad apparire come il frutto avvelenato di una legislazione a rischio di xenofobia, si è dimostrata una norma del tutto inefficace rispetto agli stessi fini per i quali era stata pensata oltre che costosa e gravosa sotto il profilo dell'efficienza e del rispetto del buon andamento della pubblica amministrazione;
il reato di ingresso e soggiorno illegale previsto dall'articolo 10-bis del testo unico sull'immigrazione (introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, cosiddetta «pacchetto sicurezza»), punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato ed è di competenza del giudice di pace;
la sanzione pecuniaria è, in realtà, l'unica consentita dalla legislazione europea (direttiva europea n. 2008/115), come, da ultimo, sancito dalla sentenza della Corte di giustizia «El Dridi» del 28 aprile 2011 la quale, com’è noto, ha decretato il «de profundis» dei reati d'inottemperanza all'ordine questorile di allontanamento puniti con la reclusione e, per questo, contrastanti con l'effetto utile della direttiva: l'allontanamento dello straniero irregolare;
la ratio di tale decisione è nota: la pena detentiva rischia, in ragione delle sue condizioni di applicazione, di compromettere la realizzazione dell'obiettivo perseguito dalla direttiva, ossia l'instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio;
la sanzione pecuniaria di cui sopra, in caso di insolvenza, è convertibile con la permanenza domiciliare (che comporta l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica o, a richiesta del condannato in giorni diversi della settimana o continuativamente), o sostituibile con l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva dell'ammenda (in concreto non applicabile, in quanto, se l'espulsione fosse stata immediatamente eseguibile sarebbe già stata eseguita e il giudice di pace avrebbe dichiarato l'improcedibilità dell'azione, ex articolo 10-bis, comma 5, del Testo unico sull'immigrazione): in concreto la condanna alla sanzione pecuniaria non è eseguibile, stante lo stato generale d'insolvenza dei condannati, né, in concreto, la sanzione pecuniaria è convertibile con la permanenza disciplinare, o sostituibile con l'espulsione e quindi si registra la sua inefficacia deterrente –:
se il Governo non ritenga di fornire dati il più possibile aggiornati ed esaustivi in merito alla quantificazione delle spese di giustizia sostenute a partire dall'introduzione della legge e derivanti dalla sua applicazione, con particolare riferimento alle spese di notifica degli atti indicati nell'articolo 20-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, i compensi liquidati agli interpreti per tradurre i predetti atti e presenziare alla celebrazione dei processi, le indennità corrisposte ai giudici di pace per l'emanazione delle sentenze nei relativi processi, i compensi liquidati ai difensori degli imputati irreperibili (verosimilmente la quasi totalità);
se si intenda quantificare il tempo impegnato dalle forze dell'ordine (a cui è demandata la redazione degli atti prodromici al processo e la cui presenza, durante i processi, è richiesta con funzioni di testimonianza), e dal personale amministrativo del Ministero di giustizia, che, a giudizio degli interroganti, nell'applicare una legge, come si è dimostrato, inutile, sono distolti, rispettivamente, dal servizio di sicurezza pubblica e dalle indagini per reati seriamente offensivi di interessi, e dall'amministrazione della giustizia a tutela di interessi effettivi, a discapito del buon andamento dell'amministrazione.
(5-01219)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

politica migratoria

espulsione

migrazione illegale

sanzione sostitutiva

ammenda