ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01210

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 97 del 15/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: ZANETTI ENRICO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 15/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 15/10/2013
SBERNA MARIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 15/10/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/10/2013
Stato iter:
16/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 16/10/2013
Resoconto SBERNA MARIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 16/10/2013
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 16/10/2013
Resoconto SBERNA MARIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/10/2013

SVOLTO IL 16/10/2013

CONCLUSO IL 16/10/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01210
presentato da
ZANETTI Enrico
testo di
Martedì 15 ottobre 2013, seduta n. 97

   ZANETTI, SOTTANELLI e SBERNA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   negli ultimi mesi varie imprese stanno ricevendo avvisi di irrogazione delle sanzioni per presunti carenti versamenti della seconda e terza rata dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili di impresa, effettuata ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   il motivo del recupero è rappresentato dal fatto che, secondo l'Agenzia delle entrate, gli interessi dovuti sulla seconda e sulla terza dovrebbero essere quantificati nella misura del 3 per cento, mentre più contribuenti hanno calcolato gli interessi stessi secondo il tasso legale;
   in molti casi l'elevato ammontare dell'imposta sostitutiva determina importi da versare cospicui, ai quali si aggiungono le sanzioni del 30 per cento per l'insufficiente versamento e gli interessi moratori;
   la questione trae origine da una formulazione imperfetta del comma 22 del citato articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, ai sensi del quale «In caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata»;
   è evidente l'ambiguità della norma, la quale avrebbe dovuto prevedere, in via alternativa, o la misura del 3 per cento senza riferimento al tasso legale (in questo caso le eventuali variazioni del tesso non avrebbero sortito effetto sull'entità della seconda e terza rata), oppure il semplice riferimento al tasso legale, senza menzionare la misura del 3 per cento;
   da quanto risulta, molti software per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi e per la predisposizione dei versamenti hanno ritenuto corretta la seconda impostazione; in questo modo gli interessi sono stati calcolati tenendo conto delle variazioni del tasso legale, sceso dal 3 per cento all'1 per cento dal 1o gennaio 2010 e poi ulteriormente passato all'1,5 per cento dal 1o gennaio 2011;
   il riferimento agli «interessi legali nella misura del 3 per cento» sembrerebbe evidenziare l'effettiva volontà di agganciare la misura dell'interesse al tasso legale, che, sia al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, sia al momento del versamento della prima rata (2009), era proprio pari al 3 per cento, ma poi ha subito le fisiologiche variazioni dovute agli interessi di legge che lo hanno modificato;
   del resto, se la volontà del legislatore fosse stata quella di prevedere un interesse fisso del 3 per cento, probabilmente la norma lo avrebbe esplicitato chiaramente;
   nell'ambito della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni dei soggetti IRPEF, infatti, sia l'articolo 5 della legge n. 448 del 2001, sia l'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, richiamato dalle successive norme di proroga, menzionano semplicemente gli «interessi nella misura del 3 per cento annuo» –:
   se non ritenga opportuno un intervento dell'Agenzia delle entrate, per fornire con circolare chiarimenti sulle modalità di applicazione degli interessi sui versamenti rateali dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili di impresa, nonché direttive agli uffici periferici in merito agli avvisi di irrogazione delle sanzioni che, nel presente caso, andrebbero comunque disapplicate per condizioni di obiettiva incertezza. (5-01210)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 16 ottobre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01210

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti segnalano che le società stanno ricevendo avvisi di irrogazione delle sanzioni per presunti carenti versamenti della seconda e terza rata dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili, effettuata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  Il motivo del recupero è rappresentato dal fatto che gli interessi dovuti sulla seconda e terza rata vengono, da parte dell'Agenzia delle entrate, quantificati nella misura del 3 per cento, mentre le società contribuenti hanno versato gli importi dovuti aumentati in ragione del tasso d'interesse legale, in virtù di una controversa interpretazione del comma 22, del citato articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008.
  Ciò posto, gli onorevoli interroganti chiedono l'adozione di una apposita iniziativa ermeneutica volta a chiarire, in via definitiva, le modalità di applicazione degli interessi dovuti sui versamenti rateali dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili delle società.
  Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate osserva che il citato articolo 15, comma 22, del decreto legge n. 185 del 2008, prevede che il pagamento dell'imposta sostitutiva possa essere dilazionato in tre rate, la prima delle quali doveva essere versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita e le altre entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, relative ai periodi d'imposta successivi.
  In particolare, i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, che hanno eseguito la rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 e hanno optato per il versamento rateale dell'imposta sostitutiva, dovevano effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2009 e quello delle due rate successive entro il 16 giugno 2010 e il 16 giugno 2011.
  La medesima disposizione in esame prevede, inoltre, che sulle rate successive alla prima sono dovuti «gli interessi legali con la misura del 3 per cento annuo» da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. La norma, nel fare riferimento all’«interesse legale», ne fissa la misura al 3 per cento. Tale misura coincideva con quella del saggio d'interesse legale in vigore dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 (decreto ministeriale 12 dicembre 2007) ma non con la misura del predetto saggio vigente negli anni successivi.
  La formulazione della norma in commento, a parere dell'Agenzia, può effettivamente dare adito a dubbi interpretativi, perché la misura del saggio degli interessi legali, fissata di volta in volta mediante decreto ministeriale, è per sua natura variabile e, quindi, mal si concilia con l'indicazione di uno specifico tasso di interesse, coincidente con il saggio di interesse legale, vigente alla data di entrata in vigore della norma. Tanto più che nella generalità dei casi il legislatore, quando intende far riferimento al saggio di interesse legale, non ne indica la misura.
  Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che la specificazione, contenuta nella norma, della misura del tasso di interesse in caso di rateazione (3 per cento) deve intendersi nel senso che il legislatore abbia voluto l'applicazione di un saggio fisso per tutte le rate da corrispondere. Il riferimento, pur contenuto nella norma, all’ «interesse legale», deve ritenersi, a parere dell'Agenzia, quale mero pleonasma, diretto a specificare – in maniera evidentemente ridondante – che il tasso in discorso, in quanto previsto da una norma, è comunque «legale».
  Pertanto, l'Agenzia esprime l'avviso che la specifica indicazione, nella disposizione in esame, della misura del tasso di interesse da corrispondere in caso di pagamento rateale (3 per cento), comporti l'applicazione del predetto tasso fisso in ciascuno dei tre versamenti previsti dal comma 22 del predetto articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008, a prescindere dalla misura del saggio di interesse legale in vigore negli anni 2010 e 2011.
  D'altro canto, l'Agenzia condivide l'avviso espresso dagli Onorevoli Interroganti che la formulazione della norma è idonea ad ingenerare un'obiettiva condizione di incertezza sulla corretta misura del saggio di interesse applicabile ai versamenti rateali.
  A tale fine, nel mese di settembre 2013 sono state già impartite, da parte dell'Agenzia delle Entrate, agli uffici le istruzioni affinché gli stessi – in sede di assistenza prestata ai contribuenti che abbiano ricevuto comunicazioni di irregolarità a seguito del controllo automatizzato di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 procedano alla disapplicazione della sanzione relativa ai maggiori interessi dovuti in applicazione del tasso del 3 per cento, rispetto alle misure inferiori del saggio legale in vigore alle scadenze della seconda e della terza rata. Ciò, in ossequio al principio dell'affidamento e della buona fede, di cui all'articolo 10 comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

AGENZIA DELLE ENTRATE, DECRETO LEGGE 2002 0282, DECRETO LEGGE 2008 0185

EUROVOC :

impresa

interesse