ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00952

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 72 del 06/09/2013
Abbinamenti
Atto 5/01029 abbinato in data 10/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: IANNUZZI TINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/09/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BONAVITACOLA FULVIO PARTITO DEMOCRATICO 06/09/2013
CAPOZZOLO SABRINA PARTITO DEMOCRATICO 10/09/2013


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 06/09/2013
Stato iter:
10/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/10/2013
Resoconto FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 10/10/2013
Resoconto IANNUZZI TINO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/09/2013

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 10/09/2013

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 10/10/2013

DISCUSSIONE IL 10/10/2013

SVOLTO IL 10/10/2013

CONCLUSO IL 10/10/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00952
presentato da
IANNUZZI Tino
testo presentato
Venerdì 6 settembre 2013
modificato
Martedì 10 settembre 2013, seduta n. 74

   TINO IANNUZZI, BONAVITACOLA, CAPOZZOLO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
dal prossimo 13 settembre 2013 è destinato ad entrare in vigore il decreto legislativo n. 155 del 2012 sulla cosiddetta riforma della geografia degli uffici giudiziari;
fra l'altro ne deriverebbero – con una scelta fin dal primo momento motivatamente avversata dagli interroganti, anche con precedente atto di sindacato ispettivo n. 5-00322 del 12 giugno 2013 – la soppressione del tribunale di Sala Consilina ed il suo accorpamento con il tribunale di Lagonegro, benché trattasi di uffici giudiziari ricadenti in due province, in due regioni ed in due corti di appello differenti;
per consentire tale accorpamento sono stati previsti, con fondi della regione Basilicata, lavori di ristrutturazione e di adeguamento dell'immobile, già sede del municipio di Lagonegro;
tale edificio è stato realizzato in epoca antecedente al novembre 1980 e sarebbe, come tale, assoggettato alla normativa antisismica;
detta normativa, introdotta dall'O.P.C.M. 3274/2003 e successivo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, obbliga ad effettuare le verifiche sismiche sui seguenti edifici:
a) edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
b) edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in caso di eventuale «collasso»;
concretamente, tali edifici sono individuati a livello statale, nell'allegato 1 (elenchi A e B) al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003;
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato O.P.C.M. 3274/2003 è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale «collasso»;
nell'allegato 1 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003 sono indicati nell'elenco B le Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza statale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale «collasso»;
al punto 1 dell'elenco B sono indicati gli edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane;
non vi è dubbio che all'interno di tale categoria debbano farsi rientrare gli edifici adibiti ad uffici giudiziari;
invece l'immobile destinato all'ampliato tribunale di Lagonegro, alla luce delle informazioni assunte dagli interroganti e ribadite dagli amministratori locali di Sala Consilina e del Vallo di Diano, non sarebbe stato adeguato alla normativa per la tutela e per la prevenzione sismica, come impone la legislazione statale e regionale vigente; inoltre il progetto dei relativi lavori di ristrutturazione non sarebbe stato sottoposto alla verifica preventiva da parte del genio civile competente;
tale situazione è ancor più grave, non avendo il tribunale di Lagonegro ritenuto di richiedere al Ministero di giustizia l'utilizzazione per alcuni anni, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2011, degli immobili attualmente sede del tribunale di Sala Consilina per lo svolgimento delle attività processuali, complessivamente intese; decisione questa che gli interroganti non condividono e che considerano assolutamente sbagliata e destinata a determinare conseguenze fortemente negative nel funzionamento della giustizia in quel territorio;
la conservazione del tribunale di Sala Consilina è ancora più utile per il funzionamento del servizio giustizia, avendo il Ministero della giustizia (l'ultimo provvedimento ministeriale, è addirittura del luglio 2012) autorizzato proprio in quel tribunale l'attivazione del processo civile telematico, una innovazione di grande significato, che ha prodotto a Sala Consilina una esperienza assolutamente positiva –:
alla luce di queste considerazioni se il Ministro non ritenga di differire, con adeguata iniziativa normativa, l'entrata in vigore del provvedimento di soppressione del tribunale di Sala Consilina o, quantomeno, di sospenderne l'applicazione, nelle more di controlli ed ispezioni indispensabili per accertare l'osservanza della normativa sulla sicurezza nelle zone sismiche e la intervenuta verifica preventiva da parte del genio civile competente;
se non ritenga, comunque, in questa situazione così pregiudizievole per il funzionamento del servizio giustizia di attivare il procedimento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, considerato che in data 5 settembre 2013 tale potere è stato attivato per numerose altre sedi in ambito nazionale, alle quali doverosamente va aggiunto il tribunale di Sala Consilina per le rilevanti considerazioni e motivazioni su esposte, anche per consentire la prosecuzione dell'esperienza così significativa del processo civile telematico, già autorizzata dal Ministero nel tribunale di Sala Consilina. (5-00952)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 10 ottobre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-00952

  Nel rispondere alle interrogazioni appare opportuna una premessa di carattere generale. La riforma della geografia giudiziaria è il risultato di un complesso lavoro iniziato nel 2011 con l'istituzione di un Gruppo di studio incaricato di individuare i criteri oggettivi per la razionale distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari di primo grado. Il progetto finale di revisione delle circoscrizioni giudiziarie è stato recepito nei decreti legislativi attuativi della delega. La revisione degli uffici giudiziari è stata conseguita applicando criteri oggettivi ed omogenei quali l'estensione territoriale, il numero degli abitanti, i carichi di lavoro e gli indici delle sopravvenienze, nonché considerando ulteriori specificità locali (come la situazione infrastrutturale e il tasso d'impatto della criminalità organizzata) indicati nella legge di delega. L'obiettivo primario è stato quello di garantire che ciascun ufficio giudiziario potesse acquisire, anche mediante la ridefinizione dei suoi confini territoriali e non necessariamente attraverso accorpamenti, una dimensione media quanto più possibile vicina al modello ottimale di ufficio, sotto il profilo dell'efficiente allocazione delle risorse umane, della razionale distribuzione delle dotazioni strumentali, del corretto livello della domanda di giustizia e, quindi, della migliore fruizione del servizio da parte del cittadino.
  La riforma ha superato il vaglio della Corte Costituzionale, che ha respinto le questioni di costituzionalità con riferimento – tra gli altri – anche al Tribunale di Sala Consilina, citato nelle interrogazioni. Essa è ora pienamente operativa.
  Come è noto, proprio per superare le difficoltà connesse alla prima fase di avvio, sulla base di specifiche ragioni organizzative e funzionali indicate dei capi degli uffici interessati, sono stati adottati diversi decreti per consentire il temporaneo utilizzo degli immobili delle sedi soppresse. Inoltre, con decreto del 19 settembre 2013 è stato costituito un Gruppo di lavoro con lo specifico compito di monitorare lo stato di realizzazione della riforma e di proporre soluzioni organizzative e normative per superare eventuali criticità. Pertanto, vi è piena disponibilità da parte del Ministero a verificare gli effetti dell'applicazione del nuovo assetto territoriale degli uffici giudiziari ed a valutare, quindi, eventuali correttivi entro il biennio previsto dalla legge.
  Ciò premesso, con gli atti di sindacato ispettivo oggi in discussione è stata segnalata, in primo luogo, la mancata verifica del rischio sismico con riferimento all'edificio, già sede del municipio, destinato ad ospitare gli uffici giudiziari di Lagonegro a seguito dell'accorpamento del Tribunale di Sala Consilina.
  Come previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e dal successivo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 3274 del 21 ottobre 2003, la predetta verifica compete all'ente proprietario dell'immobile, vale a dire il Comune di Lagonegro. Infatti, gli adeguamenti alle normative di sicurezza degli edifici di proprietà comunale utilizzati dagli uffici giudiziari sono di competenza delle amministrazione comunali, che sono responsabili per eventuali carenze o difformità dalle prescrizioni di legge.
  Peraltro, il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria di questo Ministero, pur essendo privo di poteri ispettivi nei riguardi dei comuni, si è comunque attivato per verificare il rispetto della normativa riservandosi, all'esito degli accertamenti ancora in corso, di sollecitare il Comune per gli adempimenti di competenza.
  Quanto, poi, alla mancata attivazione della procedura prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, che avrebbe consentito al Tribunale di Lagonegro di utilizzare a suo servizio i locali del soppresso Tribunale di Sala Consilina, va preliminarmente precisato che l'attivazione della procedura non consente la sopravvivenza del tribunale soppresso, né può consentire – come espressamente chiesto nelle interrogazioni – la prosecuzione del processo civile telematico nel soppresso Tribunale di Sala Consilina, essendo ciò impedito dalle vigenti disposizioni processuali che hanno interamente ricompreso nel circondario di Lagonegro i comuni già ricadenti nella giurisdizione del Tribunale di Sala Consilina.
  Sotto diverso profilo, la stessa procedura di cui al citato articolo 8 doveva essere attivata, come detto, su impulso del Presidente del Tribunale accorpante e nel rispetto di precise linee guida, rese note agli uffici giudiziari e tuttora consultabili anche sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia. Sulla base di tale procedura sono state infatti vagliate tutte le richieste pervenute dai capi degli uffici accorpanti, con l'adozione di provvedimenti di accoglimento esclusivamente nei casi di accertata e documentata sussistenza delle ragioni organizzative e funzionali previste dalla norma, ma – come è noto agli interroganti – nessuna richiesta in tal senso è pervenuta dal presidente del Tribunale di Lagonegro.
  Concludo, quindi, confermando la decisione del Governo di sopprimere il Tribunale di Sala Consilina e, almeno allo stato, di non utilizzare i locali del predetto Tribunale a servizio del Tribunale di Lagonegro. Confermo comunque anche l'impegno, ripetuto più volte dal Ministro, a seguire costantemente gli effetti della riforma ed a valutare nel prossimo futuro l'eventuale necessità di interventi correttivi entro i termini previsti dalla legge delega, tenendo nel massimo conto i contributi che vorranno fornire le forze politiche e tutti i soggetti interessati.

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

LAGONEGRO,POTENZA - Prov,BASILICATA, SALA CONSILINA,SALERNO - Prov,CAMPANIA

EUROVOC :

giurisdizione giudiziaria