ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00950

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 72 del 06/09/2013
Firmatari
Primo firmatario: FRACCARO RICCARDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/09/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 06/09/2013
CATALANO IVAN MOVIMENTO 5 STELLE 06/09/2013
IANNUZZI CRISTIAN MOVIMENTO 5 STELLE 06/09/2013


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 06/09/2013
Stato iter:
05/11/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/11/2013
Resoconto GIRLANDA ROCCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 05/11/2013
Resoconto BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/09/2013

DISCUSSIONE IL 05/11/2013

SVOLTO IL 05/11/2013

CONCLUSO IL 05/11/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00950
presentato da
FRACCARO Riccardo
testo di
Venerdì 6 settembre 2013, seduta n. 72

   FRACCARO, NICOLA BIANCHI, CATALANO e CRISTIAN IANNUZZI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   in base all'articolo 46 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), come modificato dall'articolo 8 della legge 29 luglio 2010, n. 120, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo, ma da tale nozione sono espressamente escluse «le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore»;
   l'articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento del codice della strada) elenca le caratteristiche costruttive dei veicoli per uso di invalidi. Fissa cioè i limiti al di sopra dei quali le «carrozzine» debbano essere considerate veicoli. Il superamento anche di uno solo dei limiti indicati comporta l'automatica inclusione della macchina per invalidi nella nozione di veicolo rilevante ai fini del codice della strada;
   il superamento anche di uno solo dei limiti indicati nell'articolo 196 del regolamento del codice della strada determina quindi in capo al disabile non solo la soggezione alle norme del codice della strada relative alla circolazione dei veicoli, ma anche l'insorgenza dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, qualora si tratti di veicoli a motore;
   le macchine per uso di invalidi che, al contrario, non sono considerate veicoli, possono circolare unicamente nelle aree riservate ai pedoni;
   ciò impedisce a tali carrozzine e scooter elettrici ad uso di invalidi di circolare liberamente su strade urbane che non siano dotate di marciapiede in quanto non dotati di targa e assicurazione, nonché sulle piste ciclabili in quanto dotati di motore, così limitando la mobilità dei soggetti disabili;
   inoltre ciò non basta ad escludere la responsabilità per danni materiali arrecati a terzi da parte di chi si trova nella posizione di dovere guidare un mezzo quale può essere una carrozzina elettrica o uno scooter elettrico ancorché questo non rientri nella definizione di veicolo fornita dal codice della strada –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti indicati in premessa; se il Governo ritenga di intervenire adottando le urgenti iniziative di competenza volte a consentire la mobilità funzionale dei soggetti disabili forniti di macchine per uso di invalidi. (5-00950)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 5 novembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-00950

  Con riferimento alle richieste degli interroganti circa l'eventualità di adottare misure atte a consentire la mobilità dei disabili forniti di macchine per uso di invalidi devo fare presente che, in base alla modifica introdotta dall'articolo 8, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il vigente articolo 46, comma 1, lettera b), del Codice della Strada esclude dall'alveo della definizione di veicolo le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.
  Pertanto, la circolazione su strada di dette macchine deve ritenersi assimilata a quella dei pedoni.
  Al riguardo, l'articolo 190, comma 7, del citato Codice della Strada prevede espressamente che le macchine di persone invalide, anche se asservite da motore, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dai proprietari delle strade, garantendone dunque la mobilità.
  Conseguentemente, in assenza di specifiche prescrizioni o divieti da parte degli Enti proprietari delle strade, anche la circolazione su strada delle macchine per uso invalidi deve ritenersi disciplinata dai commi da 1 a 6 del richiamato articolo 190.
  Tale articolo, prevede, tra l'altro, che i pedoni e, dunque, detti ausili medici, devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino o siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.
  In tale quadro, è di tutta evidenza, come peraltro confermato anche dal Ministero dell'interno, che i precisi limiti costruttivi posti dal legislatore con l'articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada), entro i quali le macchine in questione devono rientrare al fine di non essere considerati veicoli, hanno lo scopo di evitare eccessi nella loro costruzione e commercializzazione, posto che sono destinate esclusivamente al servizio di soggetti in particolari condizioni fisiche o psichiche.
  In definitiva, l'assimilazione ai pedoni e pertanto la previsione normativa di non consentire la circolazione di tali ausili medici in aree aperte al traffico è pertanto da interpretarsi, piuttosto che come un limite, come una forma di tutela a garanzia della sicurezza per la categoria degli utenti invalidi.
  Ciò a causa della condizione di pericolo in cui i medesimi potrebbero trovarsi per l'assenza di adeguati sistema di sicurezza passivi, nonché per le dimensioni, la ridotta velocità e la tenuta della strada dei mezzi in parola rispetto agli altri veicoli circolanti.
  Infine, quanto all'opportunità che le macchine in questione siano coperte da assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria, il Ministero dello sviluppo economico, interessato al riguardo, pur assicurando ogni disponibilità per un eventuale approfondimento sul tema assicurativo, fa rilevare come la normativa vigente, pur prevedendola per i veicoli a motore, ovvero per i veicoli in senso stretto, senza guida di rotaie per la circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, dotati di targa e di immatricolazione, ammette una serie di esclusioni quali i velocipedi, anche a pedalata assistita, con potenza e velocità fissate sotto determinate soglie, nel rispetto del bilanciamento degli interessi alla sicurezza dei cittadini e della circolazione stradale.
  Conseguentemente, il legislatore ha valutato in termini di opportunità, a fronte di un rischio basso per la incolumità della collettività, il non obbligo di assicurazione in tutti quei casi, tra cui velocipedi e macchine per uso di invalidi non equiparate ai veicoli, in cui non risulta prevalente la necessità di contrarre una polizza auto.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 1992 0285, L 2010 0120

EUROVOC :

trasporto stradale

disabile

macchina

veicolo a due ruote

disabile fisico

circolazione stradale

rete stradale