ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00929

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 69 del 09/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: RUBINATO SIMONETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/08/2013


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 09/08/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/08/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00929
presentato da
RUBINATO Simonetta
testo di
Venerdì 9 agosto 2013, seduta n. 69

   RUBINATO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   con legge n. 148 del 14 settembre 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, il Governo veniva delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari allo scopo di conseguire risparmi di spesa e incremento di efficienza;
   l'articolo 1, comma 2, della legge delega individuava i criteri oggettivi ed omogenei da applicare per ridefinire l'assetto territoriale degli uffici giudiziari, ivi comprese le sezioni distaccate di tribunale, disponendo di tener conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro, dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino d'utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata;
   com’è noto, la riforma delle circoscrizioni giudiziarie, approvata con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, che entrerà in vigore a partire dal 13 settembre 2013, ha ridisegnato la geografia giudiziaria disponendo la chiusura sic et simpliciter di 31 sedi di tribunali, con annesse procure, e di tutte le 220 sezioni distaccate, senza considerare le specificità dei territori, la situazione effettiva e strutturale degli uffici giudiziari, le istanze e i bisogni delle comunità locali, a giudizio dell'interrogante disattendendo di fatto ai principi e criteri direttivi delineati dalla legge delega;
   la soppressione irrazionale ed indiscriminata dei tribunali cosiddetti «minori» penalizza tutte quelle realtà territoriali che risultano invece in grado di soddisfare pienamente i principi e criteri direttivi di efficienza ed economicità stabiliti dalla legge, con grave pregiudizio per il diritto di accesso alla giustizia da parte dei cittadini;
   nel caso della circoscrizione del tribunale di Treviso, la riforma ha disposto l'accorpamento alla sede centrale delle tre sezioni distaccate di Montebelluna, Castelfranco Veneto e Conegliano;
   contro la soppressione di quest'ultima sede vi è stata una significativa presa di posizione da parte dei sindaci delle comunità locali interessate, di molte categorie economiche nonché dell'avvocatura locale, in considerazione dell'importanza e della centralità che tale ufficio giudiziario riveste all'interno del tessuto amministrativo, economico e sociale di un'area così vasta della provincia di Treviso, qual è la Sinistra Piave, caratterizzata dalla presenza di numerose attività economicamente rilevanti;
   va infatti considerato che il presidio ha sede in una città, Conegliano, che conta ben 35.514 residenti, costituendo il secondo comune della provincia, anche per importanza economica, con un indice di redditività che è secondo solamente al comune di Treviso. La città inoltre si estende su un territorio molto esteso con una superficie pari a 36,33 chilometri quadrati ed è situata in una posizione strategica nella rete di infrastrutture a servizio della mobilità, sia per la rete ferroviaria, per le strade statali – ad esempio SS. Pontebbana – sia per le autostrade A27 e A28;
   l'ufficio giudiziario di Conegliano soddisfa un bacino di utenza di 207.519 abitanti distribuiti su 26 comuni, supportando un notevole carico di lavoro che, nel 2011 ha raggiunto la soglia di ben 3.452 sopravvenienze (di cui 3.098 in ambito civile e 354 in ambito penale); dati questi che superano ampiamente entrambi i valori-soglia (85.490 abitanti e 2.269 sopravvenienze annuali) già a suo tempo indicati dalla Commissione tecnica ministeriale nella relazione del 23 aprile 2012 per individuare le sezioni distaccate da considerare intangibili;
   dai dati forniti dal Ministero della giustizia emerge altresì che l'ufficio giudiziario di Conegliano, pur registrando da anni una carenza di organico, si contraddistingue per funzionalità ed efficacia riuscendo a definire un numero di procedimenti superiore a quelli sopravvenuti nello stesso periodo;
   lo stesso Ministero ha inoltre evidenziato un progressivo aumento dei procedimenti di volontaria giurisdizione, incentrati sull'istituto dell'amministrazione di sostegno, stante la progressiva longevità della popolazione, che rendono ancor più necessaria e opportuna la vicinanza dell'ufficio giudiziario alle persone sottoposte al servizio di protezione;
   tali numeri evidenziano con estrema chiarezza che la sezione distaccata di Conegliano riveste una importanza rilevantissima per l'intero comprensorio in quanto dà risposta ad innumerevoli richieste di servizi giudiziari e per tale motivo è stata percepita dalle autorità e comunità locali come non giustificata la decisione di procedere con la sua soppressione, avendo essa una conseguenza diretta sulla possibilità da parte delle imprese e dei cittadini di ricorrere ad un efficace e rapido esercizio della giustizia, quando, come ha sottolineato il Consiglio nazionale forense, il diritto di accesso alla giustizia è un diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito;
   oltre ai dati oggettivi sopra richiamati, i quali evidenziano la necessità di mantenere il presidio giudiziario di Conegliano, si evidenzia che sussistono notevoli difficoltà ed oggettive problematiche di carattere organizzativo e logistico nell'attuazione della riforma che, lungi dal conseguire risparmi di spesa ed efficienza, rischia di determinare una situazione di paralisi del sistema posto che:
    a) la sede accorpante del tribunale di Treviso non è strutturata in modo tale da consentire interventi di ampliamento e/o sopraelevazione per dare adeguata sistemazione al personale, agli arredi e agli uffici. Sul punto va evidenziato che la sezione distaccata di Conegliano è collocata attualmente in locali di oltre 1.600 metri quadrati e analoga metratura non pare possa essere reperita presso la sede centrale, considerata la necessità di dare adeguata sistemazione al personale e agli arredi anche delle altre due sezioni distaccate di Montebelluna e Castelfranco. In ogni caso, l'eventuale recupero e adattamento degli spazi esistenti comporterebbe comunque interventi significativi del cui onere il comune di Treviso non potrebbe, stante i vincoli del patto di stabilità, farsi carico;
    b) per quanto riguarda il personale, mancano a tutt'oggi dati precisi riguardanti coloro i quali hanno manifestato la disponibilità al trasferimento presso la sede accorpante e, quindi non è possibile fare una previsione sull'organico né, conseguentemente sul carico di lavoro. Va peraltro ricordato che il tribunale di Treviso si trova ad affrontare tale delicata riorganizzazione in presenza di una già cronica carenza di personale giudicante e amministrativo e che il semplice spostamento di risorse umane, a carico di lavoro invariato, non può ritenersi risolutivo;
    c) la dirigenza del tribunale di Treviso ha recentemente disposto che la trattazione dei procedimenti penali e le iscrizioni a ruolo per le cause civili con 1a udienza successiva al 15 settembre 2013 avvenga in sede centrale, senza considerare le problematiche organizzative e logistiche dovute all'inidoneità del tribunale ad accogliere personale e strutture delle sedi distaccate oltre al rischio di creare ulteriori ritardi e congestionamenti;
    d) a seguito della recente assegnazione per alcuni giorni alla settimana di una parte del personale amministrativo e degli ufficiali giudiziari della sezione distaccata di Conegliano presso la sede centrale di Treviso, si sta assistendo alla riduzione del tempo di apertura al pubblico degli uffici delle cancellerie e degli uffici giudiziari ed all'ulteriore peggioramento del funzionamento dei relativi servizi presso la sede di Conegliano, senza un corrispondente beneficio nel funzionamento della sede centrale, ma con ulteriore aggravio degli uffici, già cronicamente carenti sotto il profilo organizzativo;
   la cessazione dell'attività della sezione distaccata di Conegliano avrà pertanto una ripercussione negativa su tutta l'amministrazione giudiziaria nella provincia di Treviso, oltre a risultare del tutto ingiustificata in relazione ai dati sulla sua operatività ed efficienza;
   inoltre i presunti risparmi legati a questa soppressione e ipotizzati dal Governo in 2.889.597 di euro per il 2012, in 17.337.581 per il 2013 e di 31.358.999 per il 2014 paiono alquanto sovrastimati, considerati gli elevati costi logistici legati alla necessità di procedere al trasferimento dei fascicoli, uffici e attrezzature, mentre rimarrebbe inalterato il costo del personale che costituisce il 63 per cento delle spese sostenute dal Ministero della giustizia;
   contro la riforma, come formulata dal decreto legislativo n. 155 del 2012, sono pendenti 14 ricorsi per declaratoria di illegittimità avanti la Corte Costituzionale sulla prevalente base dell'eccesso di delega, oltre a numerosissime impugnazioni in sede amministrativa dei provvedimenti emessi dalla dirigenza di vari tribunali in attuazione della norma predetta;
   da ultimo, in data 8 agosto 2013, la Camera, in sede di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013 ha approvato a larghissima maggioranza un ordine del giorno, il n. 29 a prima firma del deputato Verini, che impegna il Governo, nell'attuazione della riforma della geografia giudiziaria, a verificare attentamente ogni singola situazione e ad emanare un decreto correttivo del decreto legislativo n. 156, o a istituire presidi di giustizia con le stesse funzioni di sezioni distaccate laddove siano stati soppressi i tribunali, per evitare accorpamenti non funzionali alle esigenze di efficientamento delle procedure e dell'attività giudiziaria –:
   se e quali iniziative di carattere normativo il Governo intenda attivare per scongiurare, il più presto possibile, in relazione all'entrata in vigore delle norme previste dal decreto legislativo n. 155 del 2012, la soppressione della sede di Conegliano assicurando altresì la prosecuzione della sua attività, conformando i criteri di riordino della geografia giudiziaria alla realtà dei territori e ai bisogni effettivi delle comunità locali. (5-00929)

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

CONEGLIANO,TREVISO - Prov,VENETO

EUROVOC :

spese di funzionamento

giurisdizione giudiziaria

risparmio

personale