ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00916

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 68 del 08/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: MANFREDI MASSIMILIANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/08/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 08/08/2013
Stato iter:
03/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/10/2013
Resoconto CIRILLO MARCO FLAVIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 03/10/2013
Resoconto MANFREDI MASSIMILIANO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/08/2013

DISCUSSIONE IL 03/10/2013

SVOLTO IL 03/10/2013

CONCLUSO IL 03/10/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00916
presentato da
MANFREDI Massimiliano
testo di
Giovedì 8 agosto 2013, seduta n. 68

   MANFREDI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   nel 1998 nel territorio del comune di Roccarainola fu realizzata, in una ex cava, una discarica non autorizzata di rifiuti di varia natura, conferiti mediante una condotta di accumulo ripetuta e costante nel tempo che ha determinato l'inquinamento del sito collocato su un'area di proprietà privata localizzata in via Difesa;
   in particolare, dalle analisi eseguite sui materiali rinvenuti nell'area, sono emerse concentrazioni di metalli pesanti, eccedenti i limiti stabiliti dal decreto ministeriale n. 471 del 1999 e quantità dosabili di idrocarburi aromatici Inoltre, dalle analisi eseguite sulle emissioni, gassose presenti sul sito, è emersa la presenza di ammoniaca, di monossido di carbonio, di acetato di etile, di xileni e di etilbenzene, mentre dalle analisi eseguite su campioni di acqua prelevate dai pozzi di Castel Fellino e, presso il confine ovest della discarica, è emersa la contemporanea presenza di metalli pesanti e decomposti organici cancerogeni;
   il commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, con nota 11967 del 22 maggio 2007 ha trasmesso al comune di Roccarainola le risultanze di una indagine condotta sul sito da cui emerge che «il sito in oggetto non è adatto ad essere utilizzato come discarica controllata. Si precisa ancora che l'area in oggetto costituisce attualmente un sito fortemente inquinato che richiede un sollecito e radicale intervento di bonifica se non si vuole compromettere altre aree limitrofe e le falde della piana campana che hanno origine da massiccio carbonatico a monte della cava in oggetto»;
   con la sentenza n. 188/08 R.G. sentenza del 28 marzo 2008 il tribunale di Nola ha sancito gli obblighi di bonifica e messa in sicurezza ai sensi dell'articolo 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in capo ai soggetti che hanno cagionato l'inquinamento;
   con la stessa sentenza il tribunale individua quali responsabili dell'inquinamento i locatari dell'area in questione, benché i reati ad essi ascritti risultino estinti per intervenuta prescrizione;
   su reiterati solleciti del Comitato per la difesa dell'agro nolano — parte civile costituita nel processo de quo — la prefettura ha inoltrato, tra settembre 2010 e marzo 2012 bei sei solleciti alle istituzioni competenti affinché procedessero alle azioni necessarie a consentire la bonifica e la messa in sicurezza del sito, senza ottenere alcun esito;
   infine, la provincia di Napoli, nel febbraio 2013 ha adottato la determinazione dirigenziale n. 1422 a sensi dell'articolo 244, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 in cui ingiunge ai responsabili dell'inquinamento di «provvedere alla bonifica del sito insistente sul territorio del comune di Roccarainola in località Pelvica — sito Difesa — (...) nei modi, nei tempi e secondo le procedure operative ed amministrative stabiliti dal titolo V del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152»;
   ad oggi non risulta avviata da parte del soggetto obbligato nessuna attività preordinata alla bonifica del sito in commento mentre le procedure previste dalla legislazione vigente in materia di bonifica di siti inquinati a carico delle pubbliche amministrazioni interessate risultano, di fatto ad un punto morto;
   il sito contaminato ricade in una zona estremamente inquinata, il litorale domizio flegreo ed agro aversano, prima classificata come sito di interesse nazionale (SIN), divenuto ora sito di interesse regionale a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 11 gennaio 2013; tale zona come evidenziato nel piano per le bonifiche regionale, per estensione e livello di contaminazione rappresenta una delle zone maggiormente compromesse per l'insistenza contemporanea di più siti inquinati e potenzialmente inquinati con vaste aree che necessitano d'interventi di messa in sicurezza d'emergenza;
   il 7 giugno 2013 il comune di Roccarainola ha comunicato l'impossibilità di svolgere qualsiasi attività di caratterizzazione e bonifica del sito per mancanza di fondi, chiedendo al contempo che l'opera sia realizzata dalla regione Campania;
   ad oggi, dopo cinque anni dalla sentenza, ancora nessuna istituzione interessata sembra voler affrontare il problema della messa in sicurezza del sito che continua a scaricare in falda sostanze cancerogene nonostante anche le ripetute denunce pubbliche riprese dalla stampa locale e nazionale di attivisti ed associazioni, in particolare del gruppo Rifiutarsi –:
   se il Ministro non ritenga urgente assumere ogni iniziativa di competenza, di concerto con la regione, affinché si possa procedere alle opere di bonifica e messa in sicurezza del predetto sito e se sia intenzione del Governo ripensare l'esclusione dai siti di interesse nazionale del litorale domizio flegreo e agro aversano, avvenuta con decreto ministeriale dell'11 gennaio 2013, in considerazione della pericolosità della situazione e delle ripercussioni ambientali e sanitarie nel territorio interessato molto vasto e dedicato all'agricoltura e alla zootecnia. (5-00916)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 3 ottobre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-00916

  In risposta all'interrogazione n. 5-00916 presentata dall'onorevole Manfredi e riguardante la mancata bonifica della discarica di Roccarainola, nel rappresentare che la questione posta è particolarmente complessa in quanto connessa a una serie di contenziosi, si ricostruisce la vicenda come segue.
  Il Comune di Roccarainola rientra nella perimetrazione dell’«ex – SIN sito di interesse nazionale del Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano» (individuato come tale dall'articolo 1, comma 4, della Legge n. 426/98 e perimetrato con decreto ministeriale 10 gennaio 2000, decreto ministeriale 8 marzo 2001, decreto ministeriale 31 gennaio 2006), che abbraccia il territorio di 77 Comuni, oggi di competenza regionale in base al decreto ministeriale Ambiente n. 7 dell'11 gennaio 2013 che nel verificare la rispondenza dei requisiti dei SIN ai sensi dell'articolo 252 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 commi 2 e 2-bis, ha definito l'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti citati attribuendone la competenza alle Regioni.
  Il sito in questione e la relativa bonifica sono passati dunque sotto la competenza della Regione Campania.
  Nell'ambito della gestione commissariale per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania, la Società FIBE S.p.A., affidataria del servizio smaltimento rifiuti in Campania, nell'anno 2000, ha preso in locazione l'area in località Polvica sito Difesa nel Comune di Roccarainola (Napoli), con un contratto di sublocazione (stipulato in data 9 novembre 2000) con la Società Russo Roberto & C. s.a.s., a sua volta titolare di un contratto di locazione con i proprietari della cava, coniugi Papa Michele e Fontana Maria, entrambi deceduti.
  Nel dicembre del 2000, il GIP di Nola, nell'ambito del procedimento penale n. 18432/00, ha convalidato il sequestro preventivo dell'area in esame, stante l'attività di sbancamento in atto, preordinata in tutto o in parte alla realizzazione di una discarica in assenza della dovuta autorizzazione.
  Il Comune di Roccarainola, con apposite ordinanze ha intimato alla FIBE S.p.a. «di cessare ad horas da ogni e qualsiasi attività dalla stessa intrapresa con riferimento alla discarica abusiva, nell'assoluta assenza di alcuna autorizzazione da parte della preposta Autorità di Roccarainola né delle altre Autorità competenti». Tali provvedimenti sono stati impugnati dalla Società affidataria del servizio smaltimento rifiuti in Campania (ricorso n. 1542/2001) innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Io - Napoli), ottenendone l'annullamento con sentenza n. 1076/2001.
  Il TAR ha accertato che «la FIBE agisce nel territorio del Comune di Roccarainola sulla base dell'ordinanza n. 30 del 23 gennaio 2001, con la quale il Commissario di Governo delegato per l'emergenza rifiuti ha approvato il progetto della FIBE relativo alla realizzazione del sito finale di smaltimento dei soli sovvalli degli impianti di produzione del CdR ubicato nel Comune di Roccarainola...»;
  Nel febbraio 2001, a seguito di accertamenti analitici sull'acqua attinta dei pozzi, effettuati dal Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL NA4, il Comune ha emesso una ordinanza di divieto dell'uso dei pozzi nel sito.
  I Carabinieri della locale Stazione di Roccarainola, unitamente al personale del Nucleo operativo Ecologico dei Carabinieri della Sezione Operativa di Napoli, effettuati accertamenti ambientali presso la cava in questione, hanno provveduto al sequestro preventivo dell'area; i risultati delle analisi hanno certificato concentrazioni massime superiori a quelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988.
  Il Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti, con ordinanza n. 263 del 2006 ha incaricato il titolare della cattedra di Chimica dell'Ambiente dell'Università Federico II di Napoli, il professor Luciano Ferrara, al coordinamento per l'espletamento delle attività di analisi e caratterizzazione del materiale depositato presso l'area in questione e alle indagini atte a verificare la sussistenza delle condizioni necessarie all'utilizzo della suddetta area per lo smaltimento dei prodotti in uscita dagli impianti di selezione R.S.U. nella Regione Campania.
  Con le predette indagini si è accertato che il sito in oggetto, stante la grave situazione di inquinamento dell'area, non era idoneo ad essere utilizzato come discarica controllata, e, pertanto, si rendeva necessario l'intervento di bonifica.
  Alla luce di ciò, il Sindaco del Comune di Roccarainola, con l'ordinanza sindacale n. 10/2007, parzialmente rettificata con la n. 11/2007, ha ordinato ai proprietari della ex cava la predisposizione di idoneo piano di caratterizzazione.
  In riscontro a tali provvedimenti, gli eredi del signor Papa Michele, già proprietario della cava, nel luglio 2007, hanno segnalato agli Enti competenti di non essere responsabili dell'inquinamento presente e pregresso all'interno del sito, evidenziando, tra l'altro, che la discarica è stata utilizzata dal Comune di Roccarainola e gestita da FIBE SpA. Aggiungendo, pure, che la discarica è stata posta sotto sequestro dal 2000 al 2008.
  Con sentenza n. 188 del 2008, il Tribunale di Nola ha disposto la restituzione dell'area agli aventi diritto, fatti salvi gli obblighi di bonifica e messa in sicurezza dell'area, ed ha individuato quali responsabili dell'inquinamento i signori Russo Roberto (deceduto) e Russo Giuseppe, in qualità di locatari dell'area oggetto del presente provvedimento, benché i reati ad essi ascritti sono estinti per intervenuta prescrizione.
  La Provincia di Napoli, pertanto, ai sensi comma 2, articolo 244 del decreto legislativo 152/2006, ha avviato il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di diffida nei confronti dei responsabili dell'inquinamento.
  Il suddetto procedimento si è concluso con la determina dirigenziale n. 1422 del 20 febbraio 2013, con la quale, si disponeva la diffida nei confronti del signor Russo Giuseppe a provvedere, ai sensi dell'articolo 244, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla bonifica del sito insistente sul territorio del Comune di Roccarainola (Napoli) in località Polvica - sito Difesa - identificato al catasto terreni al Foglio 21 particella 11 e 37, nei modi, nei tempi e secondo le procedure operative ed amministrative stabiliti dal titolo V del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
  Il provvedimento è stato notificato ai soggetti obbligati e trasmesso alle Autorità competenti, quali il Ministero dell'ambiente, la Regione Campania, il Comune di Roccarainola, il Prefetto di Napoli e il Tribunale di Nola (Napoli).
  Detto ciò, si rappresenta che già dal 2009 la situazione di grave compromissione ambientale segnalata nell'atto di sindacato ispettivo in trattazione è sotto l'attenzione del Ministero dell'ambiente, che si è attivato richiedendo e sollecitando i proprietari dei sito alla trasmissione del Piano di Caratterizzazione dell'area in esame, nonché a relazionare sulle misure di messa in sicurezza di emergenza eventualmente adottate nell'area.
  Nell'evidenziare che, in caso di ulteriore inadempienza dei citati proprietari delle aree, sarebbero stati attivati i poteri sostitutivi in danno, sono stati chiesti agli Enti territoriali competenti in materia l'adozione dei necessari interventi finalizzati a tutelare la salute della popolazione circostante le aree.
  Viste le recenti disposizioni normative ed in particolare il decreto ministeriale 11 gennaio 2013 (Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale), la competenza per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica all'interno dell'ex SIN viene trasferita alle Regioni territorialmente interessate, che subentrano nella titolarità dei relativi procedimenti. Tuttavia, alla luce di quanto sopra esposto, sarà cura del Ministero dell'ambiente continuare a vigilare sulle attività intraprese o da intraprendere dagli Enti locali nel sito in questione al fine di addivenire alla bonifica ed al ripristino ambientale del territorio.

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

ROCCARAINOLA,NAPOLI - Prov,CAMPANIA

EUROVOC :

protezione dell'ambiente

deposito dei rifiuti

responsabilita' per i danni ambientali

tasso di inquinamento

zona inquinata

metallo pesante