ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00896

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 67 del 07/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: VACCA GIANLUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/08/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013
BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013
IANNUZZI CRISTIAN MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013
ROMANO PAOLO NICOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013
LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013
DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 07/08/2013
Stato iter:
30/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 30/10/2013
Resoconto CATRICALA' ANTONIO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 30/10/2013
Resoconto VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 07/08/2013

DISCUSSIONE IL 30/10/2013

SVOLTO IL 30/10/2013

CONCLUSO IL 30/10/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00896
presentato da
VACCA Gianluca
testo di
Mercoledì 7 agosto 2013, seduta n. 67

   VACCA, COLLETTI, DA VILLA, NICOLA BIANCHI, CRISTIAN IANNUZZI, PAOLO NICOLÒ ROMANO, LIUZZI e DEL GROSSO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   in località San Silvestro Colle situata nel territorio del comune di Pescara, a partire dall'anno 1952, sono stati dislocati diversi tralicci per antenne radiotelevisive su cui sono installati, da oltre 50 anni, 60 impianti radio-tv aventi potenze di trasmissione elevatissime per raggiungere tutta la fascia costiera abruzzese;
   nel 1998 con la delibera n. 68/98 dell'AGCOM viene emanato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze – per regolamentare a livello nazionale l'insediamento dei ripetitori radio televisivi in esecuzione a quanto disposto dalla legge n. 223 del 1990 e dal decreto legislativo n. 249 del 1997. Nella delibera è precisato che «Detti siti soddisfano le esigenze sia della radiodiffusione analogica che di quella digitale»;
   il sito di San Silvestro Colle, sino ad allora sede legittima degli impianti ex articolo 32 legge n. 223 del 1990 viene «cancellato» dall'elenco dei siti idonei ad ospitare tali impianti;
   successivamente vennero emanate ulteriori delibere da parte dell'AGCOM: la n. 249/02, la n. 15/03, la 399/03 e da ultimo la 93/12. In nessuna di esse compare il sito di San Silvestro Colle;
   nella delibera n. 15 viene introdotto il principio di equivalenza dei siti. Essi comunque dovevano essere compresi nei PNAF o assentiti dalle regioni competenti. San Silvestro non è mai stato assentito dalla regione Abruzzo;
   le autorizzazioni temporanee (valevano 2 anni) rilasciate alle emittenti nel 1994 dal Ministero includevano legittimamente San Silvestro Colle come sito censito;
   dopo il 1998 il Ministero competente non solo non poteva rilasciare nuove autorizzazioni alla installazioni di impianti che includessero il sito «cancellato» di San Silvestro Colle ma doveva necessariamente modificare le vecchie obbligando i concessionari a trasferire gli impianti nei siti di Piano individuati dal PNAF;
   nel 2001 venne emanata la legge n. 66 che introdusse l'obbligo di modificare le trasmissioni da analogico in digitale, dando un congruo periodo di tempo per l'adeguamento;
   nello stesso anno l'AGCOM emanò con delibera n. 435/01 il Regolamento relativo alla TV digitale;
   all'articolo 13 del medesimo venne previsto che «La diffusione per mezzo delle radiofrequenze associate alla licenza è consentita esclusivamente dai siti previsti dal piano di assegnazione delle frequenze ...omissis... rispetta le normative sanitarie, ambientali, ...omissis... nonché le disposizioni relative alla condivisione o alla messa a disposizione degli impianti e dei siti»;
   nel mese di nel mese di giugno 2008 il presidente della regione Abruzzo ha emanato apposita ordinanza di delocalizzazione degli impianti concedendo alle emittenti sei mesi di tempo per provvedere;
   il Tar Abruzzo sezione di Pescara ha rigettato il ricorso delle emittenti contro tale provvedimento dichiarando che «la delocalizzazione allo stato è un atto dovuto non essendo il sito di San Silvestro Colle compreso nei PNAF, indipendentemente dal superamento dei limiti di legge»;
   la regione Abruzzo nonostante sin dall'anno 2009 ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico di emanare il definitivo atto delocalizzatorio nel rispetto di quanto sancito dalle norme vigenti e dalla sentenza del Tar, finora non ha ricevuto alcuna risposta;
   in data 25 giugno 2013 l'esponente nel corso di specifico accesso presso il Ministero dello sviluppo economico non ha rinvenuto alcun atto autorizzatorio da parte del predetto ente nei confronti di tutte le emittenti presenti in San Silvestro;
   l'articolo 41, comma 4, della legge n. 3 del 2003 ha previsto che «Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del Ministero della salute;
   l'articolo 28, comma 8, del decreto legislativo n. 177 del 2005 ha previsto che «La titolarità di autorizzazione o di altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio di permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica;
   l'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2005 ha stabilito che «al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112»;
   a tutt'oggi non risulta che l'Autorità garante nelle comunicazioni abbia mai vigilato o direttamente o servendosi dei propri organi ispettivi per far rispettare i tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana (20 V/m il valore massimo del campo elettromagnetico) e né verificato che tali tetti anche per effetto congiunto di più emissioni, come nel caso di San Silvestro Colle a Pescara, fosse superato;
   la sentenza sul ricorso numero di registro generale 558 del 2012, proposto da Rete 8 srl annulla le ordinanze con la quale dirigente del dipartimento attività tecniche, energetiche ed ambientali – settore attività produttive-servizio SUAP del comune di Pescara ha ordinato alla società ricorrente la disattivazione dell'impianto fisso di radiodiffusione, relativo alla stazione emittente;
   nel dispositivo di sentenza, tra le motivazioni dell'accoglimento, recita che «il sito di S. Silvestro, pur non più elencato dall'Agcom, resterebbe sempre utilizzabile e sarebbe ricompreso tra i siti digitali europei (Accordo di Ginevra del 2006), se ed in quanto non superano i valori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15, legge n. 249 del 1997. Gli impianti esistenti, pertanto, non sarebbero affatto abusivi e solo da tale postazione possono assicurare la continuità del servizio, in attesa dell'operatività della piattaforma marina (Agcom 93/12/Cons). S. Silvestro va considerato un sito equivalente agli altri e per il quale vanno rispettati i parametri normativi stabiliti (nota Agcom 14 novembre 2012, reg. uff. 0057384)»;
   il sito di S. Silvestro all'epoca non era ricompreso nel PNAF, ma restava, in quanto effettivamente utilizzato, un sito equivalente agli altri, in attesa del nuovo sito idoneo per la delocalizzazione voluta dal comune di Pescara; in tale fase di transizione deve essere assicurata la funzionalità dei servizi audio e video, nel rispetto dei limiti di compatibilità (Agcam 93/12/Cons);
   la delocalizzazione, invero, rappresenta una proposta contenuta nella delibera regionale n. 694/13.9.2010, e la «piattaforma marina Francavilla», che pure è presente nel PNAF, non essendo ancora operativa, ha fatto pronunciare l'Agcom per la continuità del servizio sul sito S. Silvestro (nota 14 novembre 2012 rig. uff. 0057384), che è stato appositamente reinserito nell'elenco 2013;
   la sentenza sul ricorso numero di registro generale 558 del 2012 è stata formulata in camera di consiglio il 4 luglio 2013;
   in una lettera protocollata in entrata dal comune di Pescara in data 4 luglio 2013 e inviata dall'autorità garante per le telecomunicazioni il 28 giugno 2013 in seguito ad una comunicazione del sindaco di Pescara e del presidente della provincia di Pescara del 21 maggio 2013 viene dichiarato che «per l'applicazione del citato criterio di equivalenza, la progettazione e la realizzazione delle reti può basarsi su siti diversi da quelli del Piano. I siti devono essere scelti comunque tra quelli assentiti dalle Regioni e/o Province Autonome. È data, inoltre, la facoltà di utilizzare anche siti diversi da quelli assentiti, purché per essi vengano preventivamente acquisite le necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità territoriali»;
   nella stessa lettera protocollata in entrata dal comune di Pescara in data 4 luglio 2013 e inviata dall'Autorità garante per le telecomunicazioni il 28 giugno 2013 in seguito ad una comunicazione del sindaco di Pescara e del presidente della provincia di Pescara del 21 maggio 2013 viene dichiarato che l'autorità in tutte le delibere di pianificazione adottate dal 1998 a oggi,... non ha incluso il sito di Pescara-San Silvestro nell'elenco cosiddetti «siti candidati», né conseguentemente lo ha utilizzato per la progettazione delle reti di riferimento, non essendo tale sito mai stato assentito dalla regione;
   il sito esiste fisicamente, e la sentenza del TAR lo rende operativo contraddicendo, nel dispositivo di sentenza ciò che dichiara la stessa Autorità garante delle telecomunicazioni –:
   se il Ministro sia a conoscenza dei fatti sopraesposti e se non ritenga doveroso emanare quanto prima il definitivo atto di delocalizzazione degli impianti siti in San Silvestro Colle di Pescara;
   se il Ministro non reputi necessario fare luce sulle responsabilità circa l'omesso controllo e vigilanza da parte degli Organi del Ministero dello sviluppo economico, nel periodo 1999-2012;
   come il Ministero intende assicurare il trasferimento immediato degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva di S. Silvestro in Pescara, a cominciare dall'antenna Rai nei siti individuati nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive senza che ciò comporti disagi di alcun genere per la popolazione;
   se intenda fare chiarezza sul sito di trasmissione di San Silvestro Colle in quanto non presente nel PNAF ma effettivamente esistente. (5-00896)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 30 ottobre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-00896

  In esito alle richieste contenute nella nota a riferimento, avente come oggetto principale la delocalizzazione degli impianti per la diffusione radiotelevisiva siti sul colle di San Silvestro (Pescara), si fa presente quanto segue.
  Con delibera della giunta regionale Abruzzo dell'8 luglio 2013 la regione Abruzzo ha fatto proprie le risultanze del gruppo di lavoro a suo tempo istituito giudicando risolte le problematiche connesse alla ipotesi di migrazione degli impianti di TV digitale ora ubicati in San Silvestro.
  La giunta ha, infatti, approvato il piano dei siti per la regione Abruzzo, elaborato dalla AGCOM per gli impianti di TV digitale che prevede 128 siti distribuiti sulla regione, riconfermando la decisione di inserire il sito off-shore di Francavilla nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive per la delocalizzazione degli impianti presenti in località San Silvestro di Pescara.
  La suddetta regione ha, quindi, ritenuto valido il progetto di fattibilità della piattaforma off-shore di Francavilla anche se tale progetto in sede di tavolo tecnico ha sollevato forti perplessità da parte dei rappresentanti delle emittenti nazionali e locali aventi impianti operanti in San Silvestro.
  Si fa presente che le opere di ristrutturazione della piattaforma off-shore a cura degli enti territoriali comportano l'utilizzo di ingenti risorse e l'impiego di tempi lunghi. Al riguardo, si precisa che tali opere comprendono, fra l'altro, la verifica strutturale della piattaforma che dovrà supportare uno o due tralicci di notevole altezza per l'installazione delle antenne e tutti gli apparati trasmittente di comunicazione (ponti radio), nonché la realizzazione di un cavo sottomarino per l'alimentazione elettrica.
  A tutt'oggi non risulta che la regione abbia individuato un sito alternativo a San Silvestro (che non sia la piattaforma off-shore, tra l'altro attualmente non operativa), sul quale il Ministero dello sviluppo economico, possa esprimere il parere di competenza radioelettrica per cui non è materialmente possibile, al momento attuale, dare seguito alla richiesta del sindaco di Pescara del marzo 2013, diretta al Ministero dello sviluppo economico, intesa ad ottenere l'emanazione di ordinanze di delocalizzazione delle emittenti televisive operanti in San Silvestro, con contestuale spostamento su una piattaforma off-shore.
  Peraltro, risulta che la regione e il comune stiano studiando la fattibilità di spostamento dei suddetti impianti in siti alternativi in modo che ciò avvenga in base ad un piano di migrazione concordato che garantisca al contempo la continuità del servizio.
  Si precisa, inoltre, che le ordinanze di delocalizzazione emesse dal sindaco di Pescara risultano oggetto di annullamento da parte del TAR Abruzzo e, a tal proposito, si ritiene opportuno riportare alcuni passaggi delle sentenze con cui il TAR ha accolto i ricorsi proposti dalle emittenti contro il provvedimento di disattivazione del comune di Pescara.
  I giudici del TAR hanno infatti statuito che: «La ritenuta fattibilità della piattaforma marina “Francavilla” (nota regione Abruzzo 3.5.2013 prot. n. RA/115464), rappresenta allo stato una prospettiva, non essendo effettivamente pronta ed operativa; in quanto tale, non può essere considerata un valido sito alternativo a S. Silvestro.
  Nel periodo di attesa, per il principio di equivalenza tra tutti i siti operativi, San Silvestro resta utilizzabile al fine di dare continuità al servizio audio-video, sempre nel rispetto dei valori di attenzione (6V/m) e dei limiti di esposizione (20 V/m), di cui alla L. n. 36/2001 e DPCM 8.7.2003, che non risultano affatto superati (relazione tecnica Arta 2012)».
  Nelle sentenze, i giudici del tribunale regionale si esprimono anche in merito al paventato inquinamento elettromagnetico, sottolineando che il comune di Pescara non ha tenuto conto della relazione tecnica 2012 dell'ARTA (l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente), che attesta il rispetto dei limiti e dei valori di emissione.
  Allo stato, non risulta che il comune abbia provveduto a proporre ricorso in appello presso il Consiglio di Stato.
  Si ritiene opportuno aggiungere, infine, che il rientro nei limiti previsti dalla legge di emissioni elettromagnetiche, è stato verificato dalle misure tecniche effettuate dall'ARTA – di cui alla anzidetta relazione tecnica 2012 citata nella sentenza del TAR –, che è l'organo preposto a tali verifiche.
  Si fa peraltro presente che il Ministero, pur non essendo competente in materia ambientale, sanitaria e urbanistica, è pronto a fare subito la propria parte, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, per cercare di risolvere la complessa situazione radioelettrica del sito di San Silvestro.
  Pertanto ferma restando la competenza degli altri organi preposti, il Ministero conferma l'impegno per le verifiche di propria competenza sulla compatibilità radioelettrica non appena sarà operativa la piattaforma off shore o individuato un altro sito operativo dagli organi competenti.
  Nel frattempo pur valutando l'ipotesi di possibili modifiche agli impianti attualmente operante, non possono comunque essere disposti trasferimenti per non interrompere la continuità del servizio, coerentemente con quanto deciso dalla magistratura amministrativa.
  In ogni caso nessuna omissione può essere addebitata ai competenti uffici del Ministro per quanto attiene agli anni pregressi, in quanto l'individuazione dei siti alternativi compete agli enti locali (regione, comuni, ognuno nell'ambito delle proprie competenze) e solo successivamente a detta individuazione il Ministero può predisporre le relative autorizzazioni ai fini radioelettrici per lo spostamento degli impianti dai suddetti enti territoriali.

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

PESCARA,PESCARA - Prov,ABRUZZI

EUROVOC :

delocalizzazione

radiotrasmissioni

televisione

licenza edilizia

sanita' pubblica

satellite

apparecchio radio