Legislatura: 17Seduta di annuncio: 65 del 05/08/2013
Primo firmatario: BURTONE GIOVANNI MARIO SALVINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/08/2013
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA SALUTE
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega MINISTERO DELLA SALUTE 05/08/2013 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 14/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 18/09/2014 Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 18/09/2014 Resoconto BURTONE GIOVANNI MARIO SALVINO PARTITO DEMOCRATICO
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/08/2013
MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 14/10/2013
DISCUSSIONE IL 18/09/2014
SVOLTO IL 18/09/2014
CONCLUSO IL 18/09/2014
BURTONE. —
Al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
N.C. è un signore di 78 anni, di Bernalda in provincia di Matera, titolare di pensione sociale e afflitto dal 2008 da una rara patologia, un linfoma non-Hodgkin, in trattamento chemioterapico;
il signor C. è invalido al 100 per cento e per nove mesi è stato beneficiario dell'assegno di accompagnamento;
l'indennità purtroppo non gli è stata rinnovata dopo gli accertamenti per il rinnovo, questo nonostante abbia subito operazioni e abbia il corpo devastato dalla patologia;
il signor C. vedovo, e accudito da un figlio disoccupato, ha intentato vertenza legale e la prima udienza è fissata per il mese di ottobre;
il paziente ogni due giorni si reca da Bernalda a Rionero in Vulture presso il CROB per sottoporsi a trattamento;
la condizione di questa famiglia è ai limiti della sopravvivenza;
sono incontestabili le condizioni gravissime di salute in cui versa il signor N.C. –:
se e quali iniziative il Governo intenda assumere per verificare le ragioni per le quali si revochi la indennità in casi come quello descritto in premessa e se non si intenda riconoscere definitivamente l'indennità di accompagnamento senza costringere tali malati a umiliazioni e soprattutto a non vedere riconosciuto il diritto ad essere curati. (5-00844)
Con riferimento all'atto parlamentare dell'Onorevole Burtone, inerente al mancato rinnovo da parte dell'INPS dell'indennità di accompagnamento ad un signore di 78 anni, affetto da linfoma di Hodgkin ed in trattamento chemioterapico, faccio presente quanto segue.
Preliminarmente, è opportuno ricordare che i «Piani straordinari di verifica» – espressamente previsti da disposizioni di legge – sono predisposti dall'INPS nei confronti dei soggetti titolari di benefici economici legati alla invalidità civile, cecità civile, sordità o handicap al fine di accertare la permanenza dello stato invalidante a distanza di tempo dall'originario riconoscimento.
Il giudizio medico-legale di permanenza, infatti, pur presupponendo la continuità nel tempo del complesso menomativo – sulla base di un criterio di ragionevole certezza o, quantomeno, di elevata probabilità – non esclude, tuttavia, in termini teorici ipotesi di miglioramenti o di aggravamenti nel corso del tempo.
Proprio in virtù di ciò, è stato introdotto in ambito assistenziale e previdenziale l'istituto della revisione, che consente una diversa valutazione di una patologia esistente ma in evoluzione nel tempo, fatta eccezione per le patologie ingravescenti o stabilizzate di cui al decreto ministeriale 2 agosto 2007.
Occorre altresì precisare che – nell'organizzare le visite di verifica straordinaria – l'INPS provvede a richiedere alla competente Azienda Sanitaria Locale (ASL) la necessaria documentazione sanitaria e – in caso di mancata acquisizione della stessa – si rivolge direttamente agli interessati affinché provvedano all'invio della certificazione medica in loro possesso.
In mancanza di tale documentazione, infatti, l'INPS non potrà esperire alcun accertamento medico-legale, se non tramite visita diretta, volto a confermare il precedente giudizio e ad escludere dalle visite di revisione i portatori di patologie stabilizzate o ingravescenti, titolari dell'indennità di accompagnamento (o di comunicazione).
Tanto premesso, con particolare riferimento al caso prospettato dall'interrogante, l'INPS ha reso noto di aver provveduto ad acquisire notizie in merito – anche se con qualche difficoltà per la mancata conoscenza del dati anagrafici dell'assistito – e di aver successivamente provveduto, in sede di autotutela, al riconoscimento, in via definitiva, dell'indennità di accompagnamento ed alla relativa erogazione.
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