ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00632

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 54 del 16/07/2013
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/00967
Firmatari
Primo firmatario: BERGAMINI DEBORAH
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 16/07/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 16/07/2013
Stato iter:
06/08/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/08/2013
Resoconto DELL'ARINGA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 06/08/2013
Resoconto BERGAMINI DEBORAH IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/07/2013

DISCUSSIONE IL 06/08/2013

SVOLTO IL 06/08/2013

CONCLUSO IL 06/08/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00632
presentato da
BERGAMINI Deborah
testo di
Martedì 16 luglio 2013, seduta n. 54

   BERGAMINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha recentemente espresso un giudizio sulle pensioni cosiddette d'oro affermando che quei trattamenti previdenziali hanno un importo così elevato tale da renderli non congrui con l'attuale contesto socio-economico e di sacrifici imposti alla generalità della popolazione;
   la grave crisi economica che interessa il nostro Paese ha risvolti drammatici in termini di sacrificio per i ceti meno abbienti e ciò può determinare problemi evidenti sotto il profilo della coesione sociale;
   la Corte costituzionale è intervenuta sul tema della pensioni d'oro dichiarando l'illegittimità costituzionale del prelievo a fini di solidarietà operato dal decreto-legge n. 98 del 2011;
   la norma dichiarata incostituzionale si collocava nel quadro di una serie di previsioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica e alla stabilizzazione finanziaria e interveniva in un momento assai delicato per la vita economica-finanziaria del Paese;
   la difficile situazione in cui versa ancora oggi il nostro Paese impone una riflessione sulla possibilità di utilizzare strumenti eccezionali per farvi fronte, nell'arduo compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti i cittadini necessitano;
   il Ministro in un recente intervento alla Camera dei deputati, il 12 giugno 2013, ha ribadito che si possono individuare i meccanismi idonei ad affrontare la questione delle pensioni d'oro senza incorrere in rischi di incostituzionalità;
   andrebbe, quindi, valutata l'ipotesi di un intervento su questa tipologia di pensioni essendo ben possibile l'introduzione, per singole categorie di cittadini, di specifici tributi, purché nei limiti della ragionevolezza –:
   quali siano i meccanismi idonei ad affrontare la questione sollevata in premessa per ridurre l'ammontare delle pensioni cosiddette d'oro erogate dall'INPS in un contesto di grave crisi economica;
   quali siano, allo stato attuale, i 10 trattamenti pensionistici complessivamente più onerosi per lo Stato italiano, erogati dall'INPS, tenendo conto del fatto che alcuni soggetti cumulano diverse pensioni. (5-00632)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 6 agosto 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-00632

  Con l'interrogazione cui passo ora a rispondere, l'onorevole Bergamini richiama l'attenzione del Governo sulle cosiddette «pensioni d'oro», ovvero su quei trattamenti pensionistici il cui elevato importo appare stridente nell'attuale contesto socio economico e di sacrifici imposti alla generalità della popolazione.
  Come ha evidenziato l'Onorevole interrogante nel presente atto parlamentare, il Ministro Giovannini, intervenendo – qualche mese fa – presso l'Assemblea, ha riconosciuto l'estrema rilevanza della questione, invitando, nel contempo, a tenere sul punto un atteggiamento di cautela per le molteplici implicazioni coinvolte da ogni intervento in questa delicata materia.
  In tale occasione, infatti, il Ministro ha osservato che misure di carattere para-fiscale, volte in modo diretto ed immediato a ridurre l'ammontare delle pensioni in godimento, avrebbero potuto incorrere in profili di incostituzionalità.
  Ebbene, quella cautela si è rivelata fondata in quanto la Consulta in più pronunce ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni finalizzate al risanamento dei conti pubblici.
  In particolare, con la recentissima sentenza n. 116/2013, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del contributo di perequazione (cosiddetto contributo di solidarietà) sulle pensioni di importo superiore a 90.000 euro, ravvisando nello stesso la natura di prelievo tributario e non di contributo in favore delle gestioni previdenziali in quanto – ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 138 del 2011 – tale contributo è trattenuto dagli enti previdenziali e versato all'entrata del bilancio dello Stato.
  L'orientamento della Corte costituzionale è denso di implicazioni e non può pertanto in alcun modo essere sottovalutato.
  In tale prospettiva, intendo rassicurare gli onorevoli interroganti che il sistema di tipo contributivo (che costituisce uno dei capisaldi della recente riforma pensionistica basata su di un principio di equità inter-generazionale), direttamente commisurato agli importi di contribuzione realmente versati, attenuerà progressivamente il fenomeno fino ad eliminarlo, rendendo così trasparente e lineare la corrispettività.
  Tanto premesso mi preme ricordare come nel corso degli anni il legislatore è già intervenuto su tale tipologia di pensioni attraverso:
   l'introduzione della aliquota di rendimento (ossia la percentuale di retribuzione pensionabile da considerare per ciascun anno di anzianità contributiva del lavoratore) fissata in misura diversa in relazione a fasce di retribuzione pensionabile;
   l'introduzione di uno speciale contributo di solidarietà posto a carico degli iscritti e dei pensionati dei Fondi confluiti nell'assicurazione generale obbligatoria e del Fondo Volo (ai sensi del comma 21 della legge di riforma delle pensioni n. 214 del 2011);
   la previsione del blocco della perequazione automatica per le pensioni di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo stabilito ogni anno.

  In conclusione, posso certamente confermare la volontà di affrontare la questione segnalata dall'onorevole interrogante, che deve essere tuttavia attentamente valutata alla luce del quadro giuridico esistente e ponendo la massima attenzione ai profili di compatibilità costituzionale.
  Al riguardo, il Ministero che rappresento ha avviato una riflessione sulla possibilità di non limitarsi a riguardare i trattamenti pensionistici quali ordinarie fonti di reddito, ma di enfatizzare gli aspetti solidaristici (propri di un sistema a ripartizione) i quali sono sottesi alle disposizioni che hanno sino ad oggi consentito di erogare, mediante il sistema retributivo, trattamenti talora di elevatissimo ammontare.
  Un'ultima notazione riguarda il passaggio della sentenza della Corte in cui si afferma che, al posto del contributo di solidarietà dichiarato costituzionalmente illegittimo, il Legislatore avrebbe potuto introdurre misure di fiscalità generale che – verosimilmente – avrebbero assicurato un gettito addirittura maggiore.
  Da ultimo fornisco i dati comunicati dall'Inps relativi ai trattamenti pensionistici con gli imponibili mensili lordi più elevati erogati dall'Istituto. Importo pensione:
   1) 91.337,18;
   2) 66.436,88;
   3) 51.781,93;
   4) 50.885,43;
   5) 47.934,61;
   6) 46.811,50;
   7) 46.773,61;
   8) 44.258,87;
   9) 43.235,96;
   10) 41.707,54.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS )

EUROVOC :

pensionato

diritto dell'individuo

poverta'

recessione economica