ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00630

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 53 del 15/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: LUPO LOREDANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE 15/07/2013
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/07/2013
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 15/07/2013
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 15/07/2013
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 15/07/2013
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 15/07/2013
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 15/07/2013


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO PER GLI AFFARI EUROPEI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 15/07/2013
Stato iter:
28/11/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/11/2013
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 28/11/2013
Resoconto FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/07/2013

DISCUSSIONE IL 28/11/2013

SVOLTO IL 28/11/2013

CONCLUSO IL 28/11/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00630
presentato da
LUPO Loredana
testo di
Lunedì 15 luglio 2013, seduta n. 53

   LUPO, FERRARESI, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, GAGNARLI, GALLINELLA, L'ABBATE e PARENTELA. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della salute, al Ministro per gli affari europei . — Per sapere – premesso che:
   la riforma OCM zucchero, decisa in sede europea nel novembre 2005, Regolamento (CE) n. 318/2006, ha reso non competitiva la produzione nazionale della barbabietola da zucchero ed ha predisposto finanziamenti per la dismissione della filiera, lo smantellamento degli impianti e la bonifica dell'aree industriali;
   il Regolamento (CE), n. 320/2006 del Consiglio, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità, alla lettere a) comma 3 dell'articolo 4, stabilisce che il piano di ristrutturazione deve includere almeno «una presentazione dei fini e delle azioni previsti, che mostri tra di essi un valido equilibrio sotto il profilo economico e coerenza con gli obiettivi del fondo di ristrutturazione e della politica di sviluppo rurale nella regione interessata come approvato dalla Commissione», evidenziandosi chiaramente che l'aiuto alla ristrutturazione è legato allo sviluppo dell'attività rurale, nell'interesse degli coltivatori;
   in base all'articolo 6, inerente il Fondo di diversificazione, sempre del Regolamento CE n. 320/06, viene concesso un aiuto, per interventi di diversificazione nelle regioni degli stati membri colpite dalla ristrutturazione dell'industria dello zucchero, destinato alle imprese bieticole e saccarifere che cessano la produzione;
   per fare fronte alla crisi del settore è stata promulgata la legge n. 81 del 2006 che all'articolo 2 ha demandato ad un apposito Comitato interministeriale la redazione del piano per la razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo-saccarifera sulla base dei progetti presentati dalle imprese saccarifere;
   detto Comitato interministeriale ha approvato il piano e le conseguenti direttive in data 31 gennaio 2007;
   nella premessa del piano si afferma: «I progetti di riconversione e i relativi fabbisogni finanziari non costituiscono un impegno per le autorità nazionali quanto piuttosto un orientamento al fine di conseguire un ottimale utilizzo della materia prima agricola con l'obbiettivo di trovare nuovi sbocchi di mercato»;
   nel piano si prevede che nella regione Emilia Romagna vi sia la riconversione a bioenergie di diversi impianti, tra cui quello di raffinazione sito nel comune di Finale Emilia in provincia di Modena, di proprietà del Gruppo CoProB;
   nel settore delle energie rinnovabili le esigenze finanziarie necessarie alla realizzazione di progetti di medie e grandi dimensioni, comportano stanziamenti di importo rilevante, laddove, nel caso in esame della centrale a biomassa di Finale Emilia, la realizzazione del progetto è legata all'erogazione di corposi incentivi stanziati, a seguito dell'OCM zucchero del 2006, per incoraggiare la chiusura e la riconversione delle attività saccarifere;
   nello specifico di Finale Emilia, l'incentivo a fondo perduto previsto per la realizzazione del progetto di centrale a biomassa è di circa 50 milioni di euro;
   nel settore delle energie rinnovabili, come in questo caso, la possibilità di ottenere ritorni economici positivi è strettamente legata alla disponibilità di incentivi pubblici come certificati verdi, conto energia, tariffa omnicomprensiva, certificati bianchi, coefficienti moltiplicativi dell'energia prodotta;
   ai sensi dell'articolo 1, comma 382 della legge finanziaria 2007, il rilascio di certificati verdi, con l'applicazione del coefficiente moltiplicativo k = 1,8, e riconosciuto a: biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti – quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 27 maggio 2005;
   il «piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera» approvato il 31 gennaio 2007 dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del richiamato decreto-legge 2 del 2006, e in particolare l'allegato 1 «Direttive per l'approvazione dei progetti di riconversione» che prevede che le regioni promuovano, relativamente ai progetti di riconversione produttiva degli ex zuccherifici ricadenti nel territorio di competenza, un «accordo di riconversione produttiva», nonché degli accordi di filiera territoriali;
   l'allegato 1 al piano in materia di direttive per l'approvazione dei progetti di riconversione, ex articolo 2, comma c, del decreto-legge n. 2 del 2006 con modifiche di cui alla legge n. 81 del 2006, prevede espressamente che «i progetti di riconversione devono essere ispirati a logiche di libera concorrenza e gli impianti post-riconversione devono presentare caratteristiche industriali, finanziarie e di mercato tali da consentire che i progetti mantengano nel tempo la capacità di competere sul mercato senza ulteriori sovvenzioni»;
   il programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, articolo 6 Regolamento Comunità europea 320/2006, del febbraio 2009 ha definito quale primo obiettivo degli interventi quello di: «sostenere il processo di riconversione produttiva delle imprese agricole coinvolte nel processo di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, in un ottica di filiera»;
   l'impianto di raffinazione industriale dello zucchero di Finale Emilia, del gruppo CoProB-Italia Zuccheri spa, ha seguito l’iter di dismissione produttiva, smantellamento degli impianti, bonifica e ipotesi di riconversione;
   l'accordo di riconversione presentato e sottoscritto il 7 novembre del 2007 tra la proponente CoProB-Italia Zuccheri spa, la regione Emilia Romagna, la provincia di Modena, il comune di Finale Emilia, le sigle sindacali ed alcune associazioni del settore agricolo, ad esclusione di Coldiretti, prevede la realizzazione di una centrale elettrica di 12.5 megawatt (elettrici) alimentata con biomasse provenienti prevalentemente dalla filiera agricola del sorgo da fibra;
   tale accordo prevede espressamente che l'avvio dei lavori possa avvenire solamente a seguito di uno specifico «accordo di filiera» con le organizzazioni di produttori quale condizione inderogabile per la sostenibilità del progetto;
   per alimentare la centrale è previsto un quantitativo di biomassa di origine agricola di circa 94.000 tn/anno al 25 per cento di umidità, coltivata su di una superficie di 3/4.000 ettari;
   per far partire la necessaria filiera, la proponente CoProB-ltalia Zuccheri spa ha avviato una sperimentazione di coltivazione del sorgo da fibra che è durata diversi anni e che non ha dato i risultati produttivi e colturali previsti; tanto che non vi è stata la nascita né di una filiera agro energetica né di una specifica organizzazione di produttori;
   nel maggio 2010 per la realizzazione della centrale e la sua gestione è subentrata la società Domus Energia srl, controllata dal gruppo CoProB;
   in data 06 marzo 2013 è stato firmato un accordo, definito «accordo di filiera per la produzione e il conferimento di sorgo da fibra», tra Domus energia srl e alcune associazioni professionali agricole di rappresentanza: Confagricoltura, Cia, Copagri, detto accordo non è sottoscritto da Coldiretti,
   l'articolo 1 pone espressamente tra le finalità dell'accordo quella di «permettere lo sviluppo di una filiera agro energetica», riconoscendo di fatto che ancora non è presente;
   il decreto del 2 marzo 2010 del Ministero politiche agricole alimentari e forestali di Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica all'articolo 2 definisce la «bio massa da intese di filiera»: «la biomassa e il biogas di cui alla lettera a), prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005»;
   il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 definisce chiaramente quali sono i soggetti titolati alla firma degli accordi di filiera o contratti quadro e cioè le imprese agricole e le organizzazioni di produttori; queste ultime per essere riconosciute devono avere, tra l'altro, caratteristiche di scopo, forme giuridiche, requisiti espressamente normati;
   nel caso di Finale Emilia, al momento non vi è, di fatto, nessuna filiera agro energetica locale, non vi è nessuna organizzazione di produttori, non vi è nessun accordo di filiera né contratto quadro, cioè non vi sono quei requisiti cosiddetti imprescindibili per dare avvio ai lavori di costruzione della centrale elettrica a biomassa –:
   se i Ministri interrogati, anche in considerazione dell'ipotesi di uso improprio dei finanziamenti europei in quanto i fondi non sono utilizzati per scopi finalizzati allo sviluppo rurale ed all'ottimale utilizzo della materia prima agricola e del fatto che la redditività di esercizio della centrale è sostenuta sia dalle emissioni dei certificati verdi che dall'incentivazione del coefficiente moltiplicativo per l'energia prodotta, senza i quali l'impianto non risulterebbe sostenibile, non avrebbe le caratteristiche industriali e finanziarie tali da consentire di mantenere nel tempo la capacità di competere sul mercato senza ulteriori sovvenzioni e rappresenterebbe quindi un modello industriale non ispirato a logiche di libera concorrenza, ritengano di assumere iniziative al fine di verificare se tale impianto sia conforme alle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. (5-00630)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 28 novembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-00630

  In applicazione della Riforma OCM zucchero – Reg. (CE) n. 318/2006 l'intero settore bieticolo-saccarifero comunitario è stato ristrutturato, con la chiusura in Italia di 15 zuccherifici, tra cui lo zuccherificio di Finale Emilia (Modena) avvenuta nel 2006.
  Nel quadro della riforma dell'OCM, la normativa comunitaria – Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 – prevede all'articolo 3 un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità per le imprese che producono zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina, sotto forma di un pagamento decrescente, a carico del fondo di ristrutturazione, destinato ad incoraggiare la rinuncia alla quota di produzione e la chiusura e lo smantellamento degli stabilimenti di produzione.
  Il regime di ristrutturazione all'articolo 6 prevede, inoltre, il sostegno della filiera tramite l'aiuto alla diversificazione (articolo 6), pari a 109,5 euro/tonnellata di quota rinunciata per le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008, a 93,80 euro/tonnellata per la campagna 2008/2009, a 78,00 euro/tonnellata per la campagna 2009/2010. Un aiuto supplementare alla diversificazione è concesso agli Stati membri che rinunciano almeno al 50 per cento della quota nazionale di produzione. Gli Stati membri che decidono di concedere l'aiuto alla diversificazione elaborano programmi di ristrutturazione nazionali che descrivono gli interventi di diversificazione che devono essere effettuati nelle regioni interessate. Gli interventi di diversificazione corrispondono a uno o più interventi previsti a titolo dell'asse 1 e dell'asse 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005 (Sviluppo rurale).
  Per l'erogazione degli aiuti comunitari alla ristrutturazione, il regolamento (CE) n. 320/2006, fissa espressamente le condizioni necessarie. Le imprese produttrici di zucchero che rinunciano alla quota di produzione sono tenute a smantellare completamente gli impianti di produzione, ripristinare buone condizioni ambientali nel sito dismesso, agevolare il reimpiego della manodopera.
  I contributi comunitari erogati alle industrie saccarifere che hanno dismesso quote di produzione ed hanno quindi cessato le attività negli stabilimenti produttivi sono, pertanto, espressamente ed esclusivamente finalizzati a queste azioni: smantellamento, bonifica e piani sociali.
  Tali azioni sono state integralmente completate dalle imprese saccarifere sotto stretto monitoraggio, sorveglianza e verifica di questa amministrazione oltre che degli enti di controllo dell'Unione europea e degli enti territorialmente competenti.
  In Italia la legge n. 81 del 2006 ha imposto un ulteriore compito aggiuntivo alle imprese italiane, prevedendo la presentazione di progetti di riconversione dei siti dismessi, finalizzati anche alla salvaguardia dell'occupazione dei territori. Tali progetti sono stati approvati dal Comitato interministeriale, istituito ai sensi della medesima legge n. 81/2006.
  Con specifico riferimento all'impianto di produzione di energia di Finale Emilia, indicato dagli On.li Interroganti, si evidenzia che tale struttura rientra nel piano redatto dal citato Comitato interministeriale per la razionalizzazione e la riconversione del settore bieticolo saccarifero. Per il suddetto impianto, nel 2007, la società proprietaria CoProB ha siglato un accordo di riconversione con le amministrazioni territoriali e locali e con le associazioni di categoria che prevede la realizzazione di una centrale elettrica di 12.5 MW alimentata con biomasse provenienti prevalentemente dalla filiera agricola del sorgo da fibra. Il citato accordo subordina l'avvio dei lavori di costruzione alla conclusione di un accordo di filiera con le organizzazioni dei produttori della biomassa per la quale la società proponente ha avviato una sperimentazione.
  Successivamente all'emanazione del DM 6 luglio 2012, che ha completato il quadro normativo sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, la società Domus Energia srl, subentrata nel progetto e controllata dal gruppo CoProB, ha siglato in data 6 marzo 2013 un «accordo di filiera per la produzione e il conferimento di sorgo da fibra» con le principali associazioni agricole allo scopo di favorire lo sviluppo di una filiera agro energetica.
  Per quanto riguarda in particolare i profili di competenza del Ministero dello sviluppo economico in particolare, gli onorevoli interroganti richiedono «di assumere iniziative al fine di verificare se tale impianto sia conforme alle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili».
  Al riguardo, si rappresenta preliminarmente che le linee guida statali (di cui al DM 10 settembre 2010) stabiliscono norme, di uniforme applicazione sul territorio nazionale, per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Le linee guida indicano, fra l'altro, le allegazioni obbligatorie all'istanza di autorizzazione tra cui figurano, con riguardo specifico alla tipologia di impianto in questione, la relazione tecnica, da cui si evincono le caratteristiche, la provenienza e le modalità di approvvigionamento della fonte energetica utilizzata, con l'analisi della producibilità attesa dell'impianto. Per il rilascio dell'autorizzazione, le Linee guida prevedono un procedimento svolto mediante la Conferenza dei servizi, secondo le disposizioni di cui agli artt. 14 e segg. della legge 241/1990.
  In ordine agli questi aspetti legati al procedimento di rilascio dell'autorizzazione, non si dispone di elementi informativi specifici. Da notizie informali si è appreso che l'impianto in questione ha ottenuto l'autorizzazione unica nel maggio 2010 e che detta autorizzazione non sarebbe stata impugnata. In ogni caso, la valutazione di legittimità di tale autorizzazione, anche sotto il profilo della conformità alle linee guida, non spetta al Ministero dello Sviluppo economico che non ha alcun potere gerarchico sugli enti regionali, bensì, secondo le ordinarie forme di tutela, al giudice amministrativo ovvero alla Regione stessa che può, in sede di autotutela, annullare o revocare l'autorizzazione medesima.
  Per quanto concerne, inoltre, le preoccupazioni degli On.li Interroganti rivolte alla possibilità che l'impianto in questione usufruisca impropriamente di incentivi pubblici, in particolare di quelli europei sotto la forma di «contributi a fondo perduto», in assenza dei quali non risulterebbe in grado di competere sul mercato, va sottolineato che per il progetto di Finale Emilia, non è stato erogato alcun «incentivo a fondo perduto» né sovvenzione pubblica alla riconversione.
  Gli unici incentivi riferibili al progetto sono quelli di ordine generale e nazionale relativi alle fonti rinnovabili, disposti a livello nazionale, da ultimo con il DM 6 luglio 2012.
  Al riguardo infatti giova precisare che:
   a) le Linee guida non trattano i temi dell'incentivazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili che sono oggetto di altri decreti, da ultimo dei DDMM 5 luglio 2012 e 6 luglio 2012, relativi, rispettivamente, all'incentivazione della fonte fotovoltaica e delle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;
   b) gli incentivi previsti da tali decreti non sono mai «contributi a fondo perduto» ma sono integrazioni tariffarie sul valore dell'energia elettrica prodotta;
   c) l'articolo 24, comma 3, del d. lgs. 28/2011 ha esentato gli impianti ex zuccherifici (come il caso oggetto dell'interrogazione) dalla partecipazione alle aste al ribasso, obbligatorie invece per gli altri impianti a biomassa di taglia medio-grande, in considerazione della particolare valenza pubblica dei progetti di riconversione di attività economiche non più possibili a seguito della riforma comunitaria del settore bieticolo-saccarifero;
   d) il citato DM 6 luglio 2012, di attuazione del predetto articolo 24, ha rafforzato il livello di tutela, escludendo tali impianti anche dalle procedure di iscrizione a registro, oltre che dalla partecipazione alle aste al ribasso. Lo stesso decreto ha previsto anche la possibilità di accesso al regime incentivante vigente ante-riforma, regolato dal DM 18 dicembre 2008, in quanto si tratta di impianti la cui fattibilità tecnica ed economica rientra in programmi delineati prima della riforma degli incentivi; in tal caso, l'operatore deve effettuare una scelta univoca tra i due regimi, senza possibilità di commistione tra i due sistemi di sostegno. Il DM 6 luglio 2012 conferma quindi l'applicabilità a tali impianti delle disposizioni del DM 18 dicembre 2008 che prevede differenti livelli di incentivazione a seconda del tipo di biomasse utilizzate, riservando il coefficiente moltiplicativo più alto (k=1,8) esclusivamente agli impianti che utilizzano biomasse da «filiera corta», vale a dire da produzioni localizzate nelle vicinanze dell'impianto, al fine di favorire l'economia locale e ridurre le emissioni inquinanti causate dai lunghi trasporti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

riconversione produttiva

aiuto all'industria

Emilia-Romagna

energia rinnovabile

aiuto alla ristrutturazione

organizzazione comune di mercato