ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00525

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 45 del 03/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: PASTORELLI ORESTE
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Data firma: 03/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 03/07/2013
ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 03/07/2013
GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 03/07/2013
PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 03/07/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 03/07/2013
Stato iter:
04/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 04/07/2013
Resoconto SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 04/07/2013
Resoconto CIRILLO MARCO FLAVIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 04/07/2013
Resoconto SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/07/2013

SVOLTO IL 04/07/2013

CONCLUSO IL 04/07/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00525
presentato da
PASTORELLI Oreste
testo di
Mercoledì 3 luglio 2013, seduta n. 45

   PASTORELLI, SCHULLIAN, ALFREIDER, GEBHARD e PLANGGER. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, recante il «regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra» ha obbligato tutti gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra, a presentare all'ISPRA una dichiarazione contenente informazioni relative alla quantità di gas fluorurati emessa lo scorso anno nell'atmosfera entro il 31 maggio 2013;
   i gas fluorurati ad effetto serra, noti anche come «f-gas», sono sostanze chimiche artificiali utilizzate in numerosi settori ed applicazioni: gli HFC impiegati come refrigeranti negli impianti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria e nelle pompe di calore, i PFC utilizzati nell'elettronica e nell'industria cosmetica e farmaceutica, nonché in taluni impianti di refrigerazione, l'SF6 utilizzato come gas di isolamento e di spegnimento d'arco in apparecchi di manovra (commutatori) di alta tensione e come gas di produzione di magnesio e alluminio;
   i dati e il formato relativi alla dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 1, del sopracitato regolamento sono stati pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare solo dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2013 dell'avvenuta istituzione del registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;
   il 12 aprile 2013 è entrato in vigore anche il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, che stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra e all'articolo 6 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000,00 euro per chiunque non ottemperi agli obblighi di trasmissione e una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro per chiunque trasmetta le informazioni in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni;
   l'articolo 15 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ha invece previsto la tenuta del registro di sistema per la predisposizione della dichiarazione on line –:
   se il Ministro interrogato ritenga opportuno assumere iniziative dirette a prevedere un periodo transitorio di sperimentazione del sistema on line sia per il registro di sistema di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, sia per la compilazione e la trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, almeno fino al 31 luglio 2013, e sospendere contestualmente fino a tale data l'irrogazione delle pesanti sanzioni previste dal decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26. (5-00525)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 luglio 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-00525

  In merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Pastorelli ed altri, con la quale ci si interroga sull'opportunità di prevedere un periodo transitorio di sperimentazione del sistema online, sia per il registro di sistema di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, sia per la compilazione e la trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, almeno fino al 31 luglio prossimo, con la contestuale sospensione delle relative sanzioni in caso di omissione, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 3, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 842/2006 prevede che gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengano un registro: «in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengono inoltre un registro di altre informazioni pertinenti, inclusa l'identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni pertinenti che permettono di individuare nello specifico le apparecchiature fisse separate delle applicazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell'autorità competente e della Commissione».
  Come previsto dall'articolo 15, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012, a seguito dell'annuncio in Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2013, sono stati pubblicati sul sito web del Ministero dell'Ambiente i formati dei suddetti registri (Registro dell'Apparecchiatura nel caso di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e Registro del Sistema in caso di sistemi fissi di protezione antincendio). Tali Registri non sono telematici e devono accompagnare i citati sistemi e apparecchiature durante tutto il loro ciclo di vita.
  Pertanto, non è possibile prevedere un periodo transitorio di sperimentazione della tenuta dei Registri, non essendo quest'ultima vincolata ad una scadenza e essendo tale obbligo direttamente previsto dalla normativa europea, entrata in vigore il 4 luglio 2006.
  L'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 842 del 2006 prevede che gli Stati Membri istituiscano un sistema di comunicazione al fine di acquisire dati sulle emissioni in atmosfera di gas fluorurati. A tale scopo, l'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012 prevede che, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra presentino al Ministero dell'ambiente, per il tramite dell'ISPRA, una dichiarazione contenente le informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo Registro di impianto.
  I dati e il formato della suddetta dichiarazione sono stati approvati con decreto direttoriale n. 34604 del 2 maggio 2013 e pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 14 maggio 2013. Il contenuto della dichiarazione si basa su alcune informazioni previste dal Registro del Sistema e dal Registro dell'Apparecchiatura sopra descritti.
  Considerata la data di pubblicazione dei formati dei Registri, il decreto prevede che, per l'anno 2013, le informazioni da trasmettere siano limitate ai dati identificativi dell'operatore e dell'impianto. La dichiarazione deve essere trasmessa a ISPRA tramite il formato elettronico, accessibile al seguente link: www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas.
  Poiché la data del 31 maggio quale termine ultimo per la presentazione della dichiarazione è stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2013, una sua modifica richiederebbe l'adozione di una norma di pari rango; lo stesso può dirsi sulla sospensione dell'irrogazione delle sanzioni che, previste da un decreto legislativo, potrebbero essere sospese solo mediante l'adozione di una norma almeno di pari rango.
  Da ultimo, si segnala che, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, l'attività di vigilanza e di accertamento è esercitata dal Ministero dell'ambiente.

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