Legislatura: 17Seduta di annuncio: 42 del 27/06/2013
Primo firmatario: ROSSOMANDO ANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/06/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma TARICCO MINO PARTITO DEMOCRATICO 27/06/2013
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 27/06/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 01/08/2013 Resoconto BERRETTA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA) REPLICA 01/08/2013 Resoconto ROSSOMANDO ANNA PARTITO DEMOCRATICO INTERVENTO PARLAMENTARE 01/08/2013 Resoconto TARICCO MINO PARTITO DEMOCRATICO
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/06/2013
DISCUSSIONE IL 01/08/2013
SVOLTO IL 01/08/2013
CONCLUSO IL 01/08/2013
ROSSOMANDO e TARICCO. —
Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 1, comma 395, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2013 del personale della magistratura onoraria addetto al tribunale ordinario o alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, in attesa della riforma della magistratura onoraria;
i magistrati onorari (giudici ordinari di tribunale e i vice procuratori onorari) svolgono le medesime funzioni del magistrato ordinario per un periodo di tempo determinato, sono soggetti a proroghe annuali, senza ricevere una retribuzione ma solo un rimborso spese per l'attività svolta;
con il decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155, recante «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero», attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, è stata prevista la riorganizzazione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale, attraverso la soppressione degli uffici giudiziari periferici e l'accorpamento dei tribunali sull'intero territorio nazionale;
ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del citato decreto legislativo n. 155 del 2012 è stato previsto che i magistrati onorari presso gli uffici giudiziari soppressi vengano assegnati agli uffici giudiziari cui sono trasferite le funzioni;
i magistrati onorari, che nella maggioranza dei casi svolgono la loro attività onoraria in una sede e la professione di avvocato in un'altra, circostanza questa oggi possibile nell'ampiezza di un territorio su cui insistono più tribunali, si troveranno nell'impossibilità di assumere l'incarico a causa della contrazione delle sedi giudiziarie, dovendo dare l'opzione sugli incarichi nello stesso territorio ove esercitano la professione –:
quali iniziative intenda porre in atto, in considerazione di quanto esposto in premessa, al fine di consentire ai magistrati onorari di mantenere la possibilità di svolgere le funzioni attribuite loro dal ruolo onorario senza per questo rinunciare alla professione. (5-00472)
Rispondo all'interrogazione dell'onorevole Rossomando sulla paventata incompatibilità tra le funzioni onorarie e l'esercizio, da parte dei magistrati onorari, della professione forense a seguito della riduzione delle sedi giudiziarie operata dal decreto legislativo n. 155 del 2012 sul riordino della geografia giudiziaria.
Giova premettere che detta riduzione delle sedi investe un numero limitato di tribunali (unitamente alle contigue sedi di procura), mentre tutte le sezioni distaccate di tribunale sono state soppresse.
Ciò posto, va ricordato che l'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense ed il contestuale espletamento delle funzioni onorarie opera già oggi per qualsiasi ufficio del circondario nel quale le funzioni onorarie sono svolte. L'articolo 42-quater, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) dispone infatti che «Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la funzione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici».
Inoltre, l'articolo 5 della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 10358/2003 prevede, inoltre, che «Non è compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attività legale c.d. stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni».
Dunque, la normativa vigente non opera alcuna distinzione, all'interno di un medesimo circondario di tribunale, tra sede centrale dell'ufficio e sue eventuali articolazioni distaccate sul territorio. Da ciò consegue che la soppressione delle sezioni distaccate di tribunale – prevista dal decreto legislativo n. 155 del 2012 – non viene a modificare il quadro normativo già esistente in materia di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e il contestuale espletamento di funzioni giudiziarie nell'ambito di un medesimo circondario di tribunale.
Ad ogni modo, segnalo che in tema di revisione della geografia giudiziaria resta aperta la possibilità, contemplata dal legislatore, di interventi correttivi o integrativi che si rendessero necessari sulla base di evidenze emergenti dalla concreta attuazione della riforma. Inoltre, faccio presente che – anche a seguito di recenti incontri avuti dal Ministro con le rappresentanze della magistratura onoraria – sono in corso di approfondimento presso le competenti articolazioni ministeriali iniziative volte a risolvere le possibili situazioni di incompatibilità determinate dall'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria.
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 2012 0228
EUROVOC :magistrato
giurisdizione giudiziaria