ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00413

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 38 del 21/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: VACCA GIANLUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/06/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2013
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2013
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2013
BATTELLI SERGIO MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2013
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2013
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2013
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2013
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 21/06/2013
Stato iter:
06/11/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/11/2013
Resoconto ROSSI DORIA MARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 06/11/2013
Resoconto VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/06/2013

DISCUSSIONE IL 06/11/2013

SVOLTO IL 06/11/2013

CONCLUSO IL 06/11/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00413
presentato da
VACCA Gianluca
testo di
Venerdì 21 giugno 2013, seduta n. 38

   VACCA, BRESCIA, LUIGI GALLO, MARZANA, BATTELLI, DI BENEDETTO, D'UVA, SIMONE VALENTE e CHIMIENTI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   l'Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con la legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all'atto della prima iscrizione ad uno dei corsi di studi delle istituzioni scolastiche, di scegliere se avvalersi o se non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;
   tale scelta ha effetto per l'intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l'iscrizione d'ufficio. È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale per l'anno scolastico successivo tramite un'espressa dichiarazione dei genitori, che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni;
   nei confronti degli alunni/studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, devono essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative (circolare ministeriale n. 63 del 13 luglio 2011 e circolare ministeriale n. 316 del 28 ottobre 1987; tra l'altro, l'attività alternativa deve essere valutata (decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, articolo 2/5) così come avviene per l'insegnamento della religione cattolica: per entrambi su scheda redatta a parte e con giudizi;
   l'articolo 9, commi 2 e 3, della legge n. 121 del 1985, dispone che, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (IRC) è garantito a ciascuno e che tale scelta non può dare luogo ad alcuna forma di discriminazione;
   tale garanzia è ribadita, negli identici termini, dall'articolo 310 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
   la presenza della materia alternativa è ormai da ritenersi obbligatoria da parte della scuola, non solo perché prevista dalla normativa vigente (legge n. 121 del 25 marzo 1985, articolo 9, punto 2, della circolare ministeriale 316 del 28 ottobre 1987), ma anche perché vi sono state alcune sentenze (TAR del Lazio sentenza 15 novembre 2010 n. 33433, Consiglio di Stato sentenza n. 2749 del 16 marzo 2010) che vincolano le scuole ad organizzare queste attività didattiche;
   la circolare ministeriale 96 del 2012 «Iscrizioni per la scuola dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2013/2014» prevede che la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica avviene al momento dell'iscrizione mediante la compilazione della scheda online;
   la scelta deve essere operata attraverso la compilazione online dell'allegato C; tale allegato deve essere compilato all'inizio dell'anno scolastico, in base alla programmazione secondo le quattro opzioni previste:
    a) attività didattiche e formative;
    b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
    c) libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente;
    d) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica;
   la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4961 del 28 marzo 2012 riconosce il periodo di servizio preruolo, ai fini della ricostruzione della carriera, prestato in qualità di insegnante delle attività alternative alla religione cattolica;
   ai sensi della vigente contrattazione collettiva nazionale, è del tutto illegittima la prassi di utilizzare nelle supplenze dei colleghi assenti gli insegnanti che abbiano in carico le attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, nelle stesse ore in cui sono programmate le attività alternative –:
   quali iniziative il Ministro intenda intraprendere al fine di assicurare le attività didattiche alternative all'insegnamento della religione in tutti gli istituti italiani e quali siano le misure che adotterà per le amministrazioni scolastiche che non assicurano le attività alternative all'ora di religione. (5-00413)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 6 novembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-00413

  L'interrogante chiede che venga assicurato lo svolgimento delle attività didattiche alternative all'insegnamento delle religione cattolica, segnalando prassi non condivisibili di assegnazione delle supplenze al personale a ciò deputato.
  Occorre anzitutto premettere che sotto il termine generico di «attività didattiche alternative» all'insegnamento della religione cattolica, si individuano oggi quattro diverse possibilità di scelta da parte degli alunni maggiorenni e da parte dei genitori di quelli minorenni:
   lo svolgimento di attività didattiche e formative;
   lo svolgimento di attività di studio o di ricerca individuali, con assistenza di personale docente;
   l'attività di studio o di ricerca individuale, senza assistenza di personale docente;
   la non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

  La scelta di non frequentare la scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica pone a carico dell'istituzione scolastica obblighi procedurali legati al passaggio di responsabilità ai genitori degli alunni minorenni mentre le attività di studio libero comportano oneri di carattere organizzativo.
  Viceversa, per quanto riguarda le attività didattiche e formative alternative, è compito di ciascuna scuola, ed in particolare del collegio dei docenti, effettuare una specifica programmazione sulla base delle richieste e delle proposte pervenute all'inizio dell'anno scolastico da parte degli interessati, attribuendo tale insegnamento a uno o più docenti.
  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è intervenuto più volte per ribadire tale principio e per dettare le relative disposizioni organizzative. Si ricorda, da ultimo, la circolare n. 96 del 17 dicembre 2012 sulle iscrizioni anno scolastico 2013/2014 e la circolare n. 61 del 2012 che ha impartito istruzioni per lo svolgimento delle attività alternative relativamente all'adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto.
  Si aggiunge che il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota del 7 marzo 2011, ha fornito istruzioni e puntuali rassicurazioni sulla gestione economica e amministrativa del personale da impegnare nelle attività alternative all'insegnamento della religione.
  Lo svolgimento delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica è dunque disciplinato da un quadro normativo sufficientemente chiaro, a fronte del quale si ribadisce l'impegno del Ministero ad assicurarne la corretta applicazione. In tal senso, gli Uffici scolastici regionali sono tenuti ad acquisire le segnalazioni di eventuali inadempienze e a intervenire per l'accertamento delle responsabilità e per il ripristino delle procedure che consentono agli studenti di avvalersi delle attività alternative.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

liberta' di religione

istituto di istruzione

amministrazione scolastica

istruzione